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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 29312/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3694-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CLERICO' ELISABETTA, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DI [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3694/2016 Cron.

Rep.

Ud. 16/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente - avverso la sentenza n. 3938/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2015 R.G.N. 9164/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29 luglio 2015, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta dalle attuali parti ricorrenti ― dipendenti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (in prosieguo, anche: il MINISTERO) con profilo professionale di ufficiale giudiziario/ex B3, in servizio presso l’UNEP della Corte di Appello di Roma ― per la dichiarazione di nullità/illegittimità del CCNI del MINISTERO del 29 luglio 2010, nella parte in cui inquadrava gli ufficiali giudiziari ex B3 e B3S nella seconda area e sottraeva loro le mansioni di esecuzione. 2.La Corte territoriale esponeva che dopo il nuovo inquadramento del personale in Aree, operato dal CCNL del [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001, il CCNI del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 5 aprile 2000 aveva collocato la figura professionale dell’ufficiale giudiziario in due distinte aree (l’area B e l’area C) ed in diverse posizioni economiche.

3. Nell’area B, la declaratoria della posizione B3 prevedeva l’esecuzione da parte dell’ufficiale giudiziario in essa inquadrato di tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario, escluse le attività riservate alle professionalità superiori e richiamava come profilo professionale di riferimento la figura dell’«assistente UNEP» del previgente ordinamento.

4. Secondo il giudice dell’appello, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che il compimento degli atti di esecuzione fosse riservato dal contratto integrativo del 2000 agli ufficiali giudiziari dell’area C, con profilo C1 e C2, trattandosi proprio di quella attività riservata alle professionalità superiori esclusa per il profilo B3.

5. La scarsa chiarezza del sistema definito dal contratto integrativo aveva determinato, nei fatti, l’impiego dell’ufficiale giudiziario B3 anche in attività di esecuzione; ciò, tuttavia, avrebbe potuto determinare il diritto alle differenze economiche per lo svolgimento di mansioni superiori, ma non il diritto a conservare mansioni non spettanti.6.

Il successivo CCNI dell’anno 2010, che non prevedeva mansioni di esecuzione per l’ufficiale giudiziario ex-B3, non innovava, allora, quanto disposto dal contratto integrativo del 2000.

7. Non era dunque ravvisabile alcun demansionamento (da valutarsi, in ogni caso, in relazione alla complessiva qualità delle mansioni); nel pubblico impiego privatizzato la materia degli inquadramenti era stata riservata alla contrattazione collettiva e tale delega non era venuta meno a seguito della modifica del testo dell’articolo 52 D.L.gs nr. 165/2001 effettuata con il D.Lgs. nr. 150/2009, articolo 62. 8.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i lavoratori in epigrafe, affidato a tre motivi di censura.

Il MINISTERO ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5, 40 e 52 D.Lgs nr. 165/2001, come novellato dall’articolo 62 D.Lgs. nr. 150/2009, in combinato disposto con l’articolo 1 del DPR nr. 1229/1959. 2.Hanno dedotto che nell’assetto di legge (articolo 1 del DPR nr. 1229/1959) il profilo professionale dell’«ufficiale giudiziario» è unico, sicché non potrebbe essergli sottratta alcuna funzione. 3.Si aggiunge che soltanto fino all’anno 2009 il TU nr. 165/2001 aveva conferito alla contrattazione collettiva una delega piena ad incidere sulla classificazione professionale dei lavoratori; tale delega era stata esercitata dal CCNI GIUSTIZIA del 5 aprile 2000, che aveva previsto nell’area B, posizione B3, la figura dell’ufficiale giudiziario, con competenza su tutti gli atti attribuiti a tale figura professionale. 4.Nella ricostruzione delle parti ricorrenti, la delega alle parti collettive sarebbe venuta meno nell’anno 2009.

5. La definizione dei compiti dell’ufficiale giudiziario sarebbe oggetto di riserva di legge― ai sensi dell’articolo 2, comma pri mo, lettera c) L.nr.421/1992― attenendo alle «responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative» e, comunque, sarebbe stata sottratta alla contrattazione collettiva ai sensi del nuovo testo dell’articolo 40 D.Lgs nr. 165/2001, in quanto relativa alla «organizzazione degli uffici». 6.Il motivo è infondato. 7.Il sistema di classificazione professionale è stato affidato alla contrattazione collettiva dall’articolo 40, comma uno, D.L.gs nr. 165/2001 e tale delega non è venuta meno nel testo sostituito dal D.Lgs. nr. 150/2009, a tenore del quale: «La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro». 8.Non è invece corretto l’assunto delle ricorrenti secondo cui la classificazione professionale rientrerebbe tra le materie ― la «organizzazione degli uffici»; le «responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nello svolgimento di procedure ammnistrative» ― sottratte alla contratt azione collettiva dalla riforma nel 2009.

L’organizzazione degli uffici riguarda, infatti, gli atti adottati in via unilaterale del datore di lavoro pubblico, ai sensi dell’articolo 5 TU nr. 165/2001, per assicurare la rispondenza dell’attività degli uffici a criteri di efficienza; le «responsabilità giuridiche» cui sono sottoposti i dipendenti pubblici che svolgono procedure amministrative, di cui all’articolo 2, comma uno lettera c) L. nr. 421/1992 non hanno attinenza alcuna con la materia degli inquadramenti e delle mansioni. 9.A diverse conclusioni non conduce, contrariamente a quanto assunto dalle parti ricorrenti, neppure la modifica del testo dell’articolo 52 del D.Lgs. nr. 165/20011 operata dall’articolo 62 D.Lgs nr. 150/2009.

10. Questa Corte ha già chiarito che sia nel regime previgente che in quello successivo alla riforma del 2009la classificazione dei dipendenti pubblici al fine di stabilire le mansioni, oltre a quelle di assunzione, cui essi possono essere adibiti, così come la definizione di quanto, ai sensi e per gli effetti dei successivi commi 4 e 5, costituisce esercizio di mansioni superiori, è rimessa alla contrattazione collettiva (Cass. sez. lav., 14/11/2019, nr.29624; Cass. nr.33141/2019; Cass. nr. 21485/2020). 11.Dal combinato disposto dei commi uno ed uno bis dell’articolo 52, nel testo sostituito nell’anno 2009, si evince che il legislatore non ha inteso innovare il regime dello ius variandi del pubblico im piego contrattualizzato; piuttosto la nuova formulazione si adatta al sistema, introdotto dal comma 1 bis, di classificazione del personale in aree; la flessibilità di impiego del lavoratore ne risulta accentuata, in quanto allargata all’ambito dell’area, al cui interno la contrattazione collettiva non può limitare la mobilità orizzontale del personale.

L’autonomia della contrattazione collettiva trova spazio, dunque, a monte, nella definizione delle aree e nell’accorpamento al loro interno delle prestazioni professionali.

12. La seconda critica è proposta per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2103 cod.civ. e 52 D.Lgs. nr. 165/2001 (come novellato dall’articolo 62 D.Lgs. nr. 150/2009). 13.Nell’assunto delle parti ricorrenti, il CCNI del Ministero della Giustizia dell’anno 2000 avrebbe unificato nell’unico profilo dell’«ufficiale giudiziario» le attribuzioni dell’ufficiale giudiziario B3 e C1, stabilendo la interfungibilità delle funzioni di notificazione e di esecuzione; su tale presupposto,si sostiene che la sottrazione delle funzioni di esecuzione agli ufficiali giudiziari ex-B3, operata successivamente dal CCNI dell’anno 2010, realizzerebbe un demansionamento. 14.Il motivo è inammissibile.

15. Per una migliore comprensione della vicenda di causa, giova premettere che nel previgente regime del pubblico impiego l’ordinamento degli ufficiali giudiziari era regolato dal DPR nr. 1229/1959 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), che distingueva le figure dell’«ufficiale giudiziario» e dell’ «aiutante ufficiale giudiziario»; quest’ultimo coadiuvava l’ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti e nell'assistenza alle udienze ed era altresì adibito ai lavori interni d'ufficio.16.

Con il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 ― di recepimento dell'accordo sindacale 26 settembre 1989 per il personale del comparto Ministeri ― sono stati istituiti i nuovi profili professionali di «collaboratore UNEP», di settima qualifica funzionale, cui sono stati attribuiti tutti gli atti che le leggi ed i regolamenti demandano all’ufficiale giudiziarioe di «assistente UNEP», di sesta qualifica funzionale, cui sono stati assegnati gli atti che le leggi ed i regolamenti demandano all’aiutante ufficiale giudiziario e la notificazione degli atti. 17.In sostanza, all’aiutante ufficiale giudiziario, poi assistente UNEP, erano affidate le sole attività di notificazione, in un primo tempo come ausiliario dell’ufficiale giudiziario, poi, con il DPR nr. 44/1990, con la esecuzione diretta della notificazione.

18. Dopo la privatizzazione del pubblico impiego, il CCNL del comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999 ha introdotto il nuovo sistema di inquadramento del personale in aree (A, B, e C); sulla base della tabella di confluenza ( tabella B, prevista dall’articolo 13 del CCNL) la sesta qualifica funzionale ( cui apparteneva l’assistente UNEP), è confluita nell’area B-posizione B3, la settima qualifica ( cui apparteneva il collaboratore UNEP), è confluita nell’area C-posizione C1.La definizione dei profili professionali veniva rimessa al contratto integrativo di amministrazione. 19.Per il Ministero della Giustizia, il contratto collettivo integrativo è stato sottoscritto il 5.4.2000 ed ha individuato un’unica figura di ufficiale giudiziario, trasversale alle aree B e C, comprendente i profili B3, C1,C2 e C3.

20. Nell’assunto delle parti ricorrenti, con il contratto integrativo del 2000 sarebbero state attribuite all’ufficiale giudiziario-B3 tutte le competenze che per legge oregolamento spettano alla figura dell’ufficiale giudiziario e, dunque, anche la attività di esecuzione forzata, che in passato era riservata al collaboratore UNEP di settima qualifica.

21. Non è questa, tuttavia, l’interpretazione del contratto integrativo accolta nella sentenza impugnata.

22. Il giudice dell’appello ha, infatti, ritenuto che il contratto integrativo del 2000 ha lasciato inalterata la ripartizione di attribuzioni vigente nel precedente ordinamento pubblicistico.

A tale fine ha valorizzato la previsione del contratto integrativo che esclude dalle attribuzioni dell’ufficiale giudiziario B3 le attività riservate alle professionalità superiori ed il rinvio alla precedente figura professionale dell’ «assistente UNEP». 23.In sostanza, nell’interpretazione accolta nella sentenza impugnata, anche dopo il 2000 le attività di esecuzione restavano sottratte agli ufficiali giudiziari B3 e riservate agli ufficiali giudiziari C1 e C2. 24.Dalla suddetta interpretazione deriva la conseguenza, nel ragionamento del giudice dell’appello, che il CCNI 2010, che sottraeva le funzioni di esecuzione ai dipendenti ex B3, non avrebbe realizzato alcun demansionamento ma si sarebbe posto in continuità con il precedente sistema.

25. La censura svolta in questa sede non si confronta, dunque, con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Sul punto le conclusioni sono sovrapponibili a quelle già raggiunte da questa Corte, in una vicenda analoga, nell’arresto del 22 maggio 2022 nr. 16626.

26. Con il terzo mezzo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5,6 ed 8 CCNL 2006/2009 del [OSCURATO:PERSONA].

27. Si rileva che il CCNL aveva espressamente escluso, con l’articolo 10, la possibilità che in sede di contrattazione integrativa uno stesso profilo professionale potesse essere articolato su aree diverse e si assume che con il CCNI del MINISTERO GIUSTIZIA del 2010 sarebbe nullo in quanto aveva sdoppiato lo stesso professionale di «ufficiale giudiziario» in due diverse aree, la seconda e la terza.

28. Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che anche nel precedente CCNI del 2000 non vi era un’unica figura di ufficiale giudiziario e si osserva che tale contratto aveva attribuito all’ufficiale giudiziario B3 la competenza a compiere tutti gli atti che la legge attribuisce alla figura dell’ufficiale giudiziario, tra i quali gli atti di esecuzione forzata.29.

Il motivo è infondato nella parte in cui deduce la violazione del CCNL 2006/2009, inammissibile nel resto.

30. Deve essere respinta la censura di violazione del CCNL 2006/2009. 31.La contrattazione integrativa era stata delegata dal CCNL delComparto Ministeri 2006/2009 ― articolo 7, comma tre ― alla definizione dei profili professionali all’interno di ciascuna areae per ciascun settore di attività; tra i criteri che il successivo articolo 8 fissava alla contrattazione integrativa vi era (comma due, punto 2) la «individuazione all’interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse».

32. La contrattazione integrativa del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA dell’anno 2010 non ha violato le previsioni del contratto nazionale, in quanto ha distinto il profilo professionale dell’ «ufficiale giudiziario», appartenente alla seconda area, da quello del «funzionario UNEP», della terza area. 33.Nel resto la censura è inammissibile.

34. Le parti ricorrenti chiedono in via diretta a questa Corte, senza articolare alcuna censura di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale exarticoli 1362 e segg. cod. civ., di accogliere una interpretazione del CCNI di amministrazione dell’anno 2000 diversa da quella enunciata dalla sentenza impugnata.

35. Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, invece, la interpretazione dei contratti integrativi di amministrazione del pubblico impiego privatizzato è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti o per vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall’articolo 360 nr.5 (si veda,per tutte, Cass. nr. 16626/2022 cit).

35. Il ricorso deve essere nel complesso respinto.

36. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto il MINISTERO non ha sostanzialmente svolto attività difensiva.37.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3694-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CLERICO' ELISABETTA, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DI [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3694/2016 Cron. Rep. Ud. 16/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente - avverso la sentenza n. 3938/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2015 R.G.N. 9164/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29 luglio 2015, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta dalle attuali parti ricorrenti ― dipendenti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (in prosieguo, anche: il MINISTERO) con profilo professionale di ufficiale giudiziario/ex B3, in servizio presso l’UNEP della Corte di Appello di Roma ― per la dichiarazione di nullità/illegittimità del CCNI del MINISTERO del 29 luglio 2010, nella parte in cui inquadrava gli ufficiali giudiziari ex B3 e B3S nella seconda area e sottraeva loro le mansioni di esecuzione. 2.La Corte territoriale esponeva che dopo il nuovo inquadramento del personale in Aree, operato dal CCNL del [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001, il CCNI del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 5 aprile 2000 aveva collocato la figura professionale dell’ufficiale giudiziario in due distinte aree (l’area B e l’area C) ed in diverse posizioni economiche. 3. Nell’area B, la declaratoria della posizione B3 prevedeva l’esecuzione da parte dell’ufficiale giudiziario in essa inquadrato di tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario, escluse le attività riservate alle professionalità superiori e richiamava come profilo professionale di riferimento la figura dell’«assistente UNEP» del previgente ordinamento. 4. Secondo il giudice dell’appello, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che il compimento degli atti di esecuzione fosse riservato dal contratto integrativo del 2000 agli ufficiali giudiziari dell’area C, con profilo C1 e C2, trattandosi proprio di quella attività riservata alle professionalità superiori esclusa per il profilo B3. 5. La scarsa chiarezza del sistema definito dal contratto integrativo aveva determinato, nei fatti, l’impiego dell’ufficiale giudiziario B3 anche in attività di esecuzione; ciò, tuttavia, avrebbe potuto determinare il diritto alle differenze economiche per lo svolgimento di mansioni superiori, ma non il diritto a conservare mansioni non spettanti.6. Il successivo CCNI dell’anno 2010, che non prevedeva mansioni di esecuzione per l’ufficiale giudiziario ex-B3, non innovava, allora, quanto disposto dal contratto integrativo del 2000. 7. Non era dunque ravvisabile alcun demansionamento (da valutarsi, in ogni caso, in relazione alla complessiva qualità delle mansioni); nel pubblico impiego privatizzato la materia degli inquadramenti era stata riservata alla contrattazione collettiva e tale delega non era venuta meno a seguito della modifica del testo dell’articolo 52 D.L.gs nr. 165/2001 effettuata con il D.Lgs. nr. 150/2009, articolo 62. 8.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i lavoratori in epigrafe, affidato a tre motivi di censura. Il MINISTERO ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5, 40 e 52 D.Lgs nr. 165/2001, come novellato dall’articolo 62 D.Lgs. nr. 150/2009, in combinato disposto con l’articolo 1 del DPR nr. 1229/1959. 2.Hanno dedotto che nell’assetto di legge (articolo 1 del DPR nr. 1229/1959) il profilo professionale dell’«ufficiale giudiziario» è unico, sicché non potrebbe essergli sottratta alcuna funzione. 3.Si aggiunge che soltanto fino all’anno 2009 il TU nr. 165/2001 aveva conferito alla contrattazione collettiva una delega piena ad incidere sulla classificazione professionale dei lavoratori; tale delega era stata esercitata dal CCNI GIUSTIZIA del 5 aprile 2000, che aveva previsto nell’area B, posizione B3, la figura dell’ufficiale giudiziario, con competenza su tutti gli atti attribuiti a tale figura professionale. 4.Nella ricostruzione delle parti ricorrenti, la delega alle parti collettive sarebbe venuta meno nell’anno 2009. 5. La definizione dei compiti dell’ufficiale giudiziario sarebbe oggetto di riserva di legge― ai sensi dell’articolo 2, comma pri mo, lettera c) L.nr.421/1992― attenendo alle «responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative» e, comunque, sarebbe stata sottratta alla contrattazione collettiva ai sensi del nuovo testo dell’articolo 40 D.Lgs nr. 165/2001, in quanto relativa alla «organizzazione degli uffici». 6.Il motivo è infondato. 7.Il sistema di classificazione professionale è stato affidato alla contrattazione collettiva dall’articolo 40, comma uno, D.L.gs nr. 165/2001 e tale delega non è venuta meno nel testo sostituito dal D.Lgs. nr. 150/2009, a tenore del quale: «La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro». 8.Non è invece corretto l’assunto delle ricorrenti secondo cui la classificazione professionale rientrerebbe tra le materie ― la «organizzazione degli uffici»; le «responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nello svolgimento di procedure ammnistrative» ― sottratte alla contratt azione collettiva dalla riforma nel 2009. L’organizzazione degli uffici riguarda, infatti, gli atti adottati in via unilaterale del datore di lavoro pubblico, ai sensi dell’articolo 5 TU nr. 165/2001, per assicurare la rispondenza dell’attività degli uffici a criteri di efficienza; le «responsabilità giuridiche» cui sono sottoposti i dipendenti pubblici che svolgono procedure amministrative, di cui all’articolo 2, comma uno lettera c) L. nr. 421/1992 non hanno attinenza alcuna con la materia degli inquadramenti e delle mansioni. 9.A diverse conclusioni non conduce, contrariamente a quanto assunto dalle parti ricorrenti, neppure la modifica del testo dell’articolo 52 del D.Lgs. nr. 165/20011 operata dall’articolo 62 D.Lgs nr. 150/2009. 10. Questa Corte ha già chiarito che sia nel regime previgente che in quello successivo alla riforma del 2009la classificazione dei dipendenti pubblici al fine di stabilire le mansioni, oltre a quelle di assunzione, cui essi possono essere adibiti, così come la definizione di quanto, ai sensi e per gli effetti dei successivi commi 4 e 5, costituisce esercizio di mansioni superiori, è rimessa alla contrattazione collettiva (Cass. sez. lav., 14/11/2019, nr.29624; Cass. nr.33141/2019; Cass. nr. 21485/2020). 11.Dal combinato disposto dei commi uno ed uno bis dell’articolo 52, nel testo sostituito nell’anno 2009, si evince che il legislatore non ha inteso innovare il regime dello ius variandi del pubblico im piego contrattualizzato; piuttosto la nuova formulazione si adatta al sistema, introdotto dal comma 1 bis, di classificazione del personale in aree; la flessibilità di impiego del lavoratore ne risulta accentuata, in quanto allargata all’ambito dell’area, al cui interno la contrattazione collettiva non può limitare la mobilità orizzontale del personale. L’autonomia della contrattazione collettiva trova spazio, dunque, a monte, nella definizione delle aree e nell’accorpamento al loro interno delle prestazioni professionali. 12. La seconda critica è proposta per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2103 cod.civ. e 52 D.Lgs. nr. 165/2001 (come novellato dall’articolo 62 D.Lgs. nr. 150/2009). 13.Nell’assunto delle parti ricorrenti, il CCNI del Ministero della Giustizia dell’anno 2000 avrebbe unificato nell’unico profilo dell’«ufficiale giudiziario» le attribuzioni dell’ufficiale giudiziario B3 e C1, stabilendo la interfungibilità delle funzioni di notificazione e di esecuzione; su tale presupposto,si sostiene che la sottrazione delle funzioni di esecuzione agli ufficiali giudiziari ex-B3, operata successivamente dal CCNI dell’anno 2010, realizzerebbe un demansionamento. 14.Il motivo è inammissibile. 15. Per una migliore comprensione della vicenda di causa, giova premettere che nel previgente regime del pubblico impiego l’ordinamento degli ufficiali giudiziari era regolato dal DPR nr. 1229/1959 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), che distingueva le figure dell’«ufficiale giudiziario» e dell’ «aiutante ufficiale giudiziario»; quest’ultimo coadiuvava l’ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti e nell'assistenza alle udienze ed era altresì adibito ai lavori interni d'ufficio.16. Con il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 ― di recepimento dell'accordo sindacale 26 settembre 1989 per il personale del comparto Ministeri ― sono stati istituiti i nuovi profili professionali di «collaboratore UNEP», di settima qualifica funzionale, cui sono stati attribuiti tutti gli atti che le leggi ed i regolamenti demandano all’ufficiale giudiziarioe di «assistente UNEP», di sesta qualifica funzionale, cui sono stati assegnati gli atti che le leggi ed i regolamenti demandano all’aiutante ufficiale giudiziario e la notificazione degli atti. 17.In sostanza, all’aiutante ufficiale giudiziario, poi assistente UNEP, erano affidate le sole attività di notificazione, in un primo tempo come ausiliario dell’ufficiale giudiziario, poi, con il DPR nr. 44/1990, con la esecuzione diretta della notificazione. 18. Dopo la privatizzazione del pubblico impiego, il CCNL del comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999 ha introdotto il nuovo sistema di inquadramento del personale in aree (A, B, e C); sulla base della tabella di confluenza ( tabella B, prevista dall’articolo 13 del CCNL) la sesta qualifica funzionale ( cui apparteneva l’assistente UNEP), è confluita nell’area B-posizione B3, la settima qualifica ( cui apparteneva il collaboratore UNEP), è confluita nell’area C-posizione C1.La definizione dei profili professionali veniva rimessa al contratto integrativo di amministrazione. 19.Per il Ministero della Giustizia, il contratto collettivo integrativo è stato sottoscritto il 5.4.2000 ed ha individuato un’unica figura di ufficiale giudiziario, trasversale alle aree B e C, comprendente i profili B3, C1,C2 e C3. 20. Nell’assunto delle parti ricorrenti, con il contratto integrativo del 2000 sarebbero state attribuite all’ufficiale giudiziario-B3 tutte le competenze che per legge oregolamento spettano alla figura dell’ufficiale giudiziario e, dunque, anche la attività di esecuzione forzata, che in passato era riservata al collaboratore UNEP di settima qualifica. 21. Non è questa, tuttavia, l’interpretazione del contratto integrativo accolta nella sentenza impugnata. 22. Il giudice dell’appello ha, infatti, ritenuto che il contratto integrativo del 2000 ha lasciato inalterata la ripartizione di attribuzioni vigente nel precedente ordinamento pubblicistico. A tale fine ha valorizzato la previsione del contratto integrativo che esclude dalle attribuzioni dell’ufficiale giudiziario B3 le attività riservate alle professionalità superiori ed il rinvio alla precedente figura professionale dell’ «assistente UNEP». 23.In sostanza, nell’interpretazione accolta nella sentenza impugnata, anche dopo il 2000 le attività di esecuzione restavano sottratte agli ufficiali giudiziari B3 e riservate agli ufficiali giudiziari C1 e C2. 24.Dalla suddetta interpretazione deriva la conseguenza, nel ragionamento del giudice dell’appello, che il CCNI 2010, che sottraeva le funzioni di esecuzione ai dipendenti ex B3, non avrebbe realizzato alcun demansionamento ma si sarebbe posto in continuità con il precedente sistema. 25. La censura svolta in questa sede non si confronta, dunque, con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Sul punto le conclusioni sono sovrapponibili a quelle già raggiunte da questa Corte, in una vicenda analoga, nell’arresto del 22 maggio 2022 nr. 16626. 26. Con il terzo mezzo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5,6 ed 8 CCNL 2006/2009 del [OSCURATO:PERSONA]. 27. Si rileva che il CCNL aveva espressamente escluso, con l’articolo 10, la possibilità che in sede di contrattazione integrativa uno stesso profilo professionale potesse essere articolato su aree diverse e si assume che con il CCNI del MINISTERO GIUSTIZIA del 2010 sarebbe nullo in quanto aveva sdoppiato lo stesso professionale di «ufficiale giudiziario» in due diverse aree, la seconda e la terza. 28. Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che anche nel precedente CCNI del 2000 non vi era un’unica figura di ufficiale giudiziario e si osserva che tale contratto aveva attribuito all’ufficiale giudiziario B3 la competenza a compiere tutti gli atti che la legge attribuisce alla figura dell’ufficiale giudiziario, tra i quali gli atti di esecuzione forzata.29. Il motivo è infondato nella parte in cui deduce la violazione del CCNL 2006/2009, inammissibile nel resto. 30. Deve essere respinta la censura di violazione del CCNL 2006/2009. 31.La contrattazione integrativa era stata delegata dal CCNL delComparto Ministeri 2006/2009 ― articolo 7, comma tre ― alla definizione dei profili professionali all’interno di ciascuna areae per ciascun settore di attività; tra i criteri che il successivo articolo 8 fissava alla contrattazione integrativa vi era (comma due, punto 2) la «individuazione all’interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse». 32. La contrattazione integrativa del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA dell’anno 2010 non ha violato le previsioni del contratto nazionale, in quanto ha distinto il profilo professionale dell’ «ufficiale giudiziario», appartenente alla seconda area, da quello del «funzionario UNEP», della terza area. 33.Nel resto la censura è inammissibile. 34. Le parti ricorrenti chiedono in via diretta a questa Corte, senza articolare alcuna censura di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale exarticoli 1362 e segg. cod. civ., di accogliere una interpretazione del CCNI di amministrazione dell’anno 2000 diversa da quella enunciata dalla sentenza impugnata. 35. Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, invece, la interpretazione dei contratti integrativi di amministrazione del pubblico impiego privatizzato è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti o per vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall’articolo 360 nr.5 (si veda,per tutte, Cass. nr. 16626/2022 cit). 35. Il ricorso deve essere nel complesso respinto. 36. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto il MINISTERO non ha sostanzialmente svolto attività difensiva.37.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza de
Sentenza Cassazione n. 29312/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris