Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46430/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 dicembre 2020, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Magistrato di Sorveglianza del 21 settembre 2020 che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata per il semestre 21 gennaio 2020 — 20 luglio 2020.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata irrogata una sanzione disciplinare per avere oscurato lo spioncino posto sulla porta della stanza destinata al bagno, impedendo lo svolgimento dei controlli di rito; a fronte dell'invocazione della salvaguardia della privacy, anche sulla base dei principi della CEDU, il Tribunale rimarcava che la condotta si era concretizzata in una effettiva e non lieve inosservanza di ordini e prescrizioni da parte del detenuto, osservando che la possibilità di controllare dallo spioncino era diretta a preservare l'ordine e la sicurezza interna del reparto ma anche l'integrità fisica dei detenuti, alla luce dei tentativi di suicidio posti in essere proprio nel locale bagno.

Il Tribunale osservava, ancora, che il Consiglio di disciplina aveva ritenuto infondate le considerazioni del detenuto e che lo stesso non aveva proposto un reclamo ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen. 2.

Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge.

Poiché le pene detentive non possono consistere in restrizioni della libertà personale ulteriori rispetto allo stato detentivo, nei confronti del detenuto deve essere rispettato il diritto alla riservatezza, diritto inviolabile tutelato dall'art. 2 della Costituzione.

L'obbligo del personale carcerario di salvaguardare l'integrità fisica dei detenuti non può permettere che gli stessi vengano spiati nelle loro incombenze fisiologiche.

In realtà, i rischi di atti di autolesionismo possono essere scongiurati con un intervento diretto del personale carcerario qualora la presenza in bagno si prolunghi oltre un certo periodo di tempo.

In definitiva, secondo il ricorrente, la presenza dello spioncino viola l'art. 3 CEDU, cosicché la condotta di oscuramento da parte del detenuto non può essere considerata un'infrazione grave che consenta il diniego della liberazione anticipata.

3. Il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza del 21 gennaio 2021 adottata ai sensi dell'art. 24 comma 6-septies decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dichiarava inammissibile il ricorso.

Il Tribunale sottolineava che l'indirizzo utilizzato dal difensore di fiducia per il deposito del ricorso non corrispondeva a quello tassativamente indicato nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, cosicché, in assenza del presupposto previsto dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), stesso decreto, il ricorso era inammissibile.

4. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità nonché della giurisprudenza di legittimità sul processo telematico.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità formatasi nell'ambito del processo civile telematico e, in particolare, il principio per cui, se l'atto inviato telematicamente raggiunge comunque il suo scopo e giunge a conoscenza del destinatario, esso è comunque valido a meno che non si prospetti una lesione del diritto di difesa.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 24, comma 6-sexies cit., il ricorrente sottolinea che la norma contiene l'inciso iniziale: "Fermo quanto previsto dall'art. 591 del codice di procedura penale"; ebbene, la norma processuale prevede che l'impugnazione sia presentata personalmente o a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato: ciò era effettivamente successo, poiché l'atto era comunque arrivato nella cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato.

Un mero errore di indirizzo PEC non può essere sanzionato con l'inammissibilità dell'impugnazione, se l'atto giunge comunque nella cancelleria del Giudice.

In un secondo motivo il ricorrente deduce non conformità del provvedimento di inammissibilità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

Il ricorrente ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 sull'art. 5 cod. pen. che ha permesso di ritenere scusabile un errore di diritto inevitabile conseguente all'ignoranza della legge penale.

L'orientamento di legittimità formatosi successivamente a tale pronuncia è applicabile per estensione e analogia anche al caso di specie dove l'ignoranza era emersa in ordine alla normativa procedurale.

Nel caso di specie, non solo la nuova normativa era entrata in vigore solo una settimana prima dell'invio dell'impugnazione, ma il difensore si era attenuto alle indicazioni del personale amministrativo.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del primo ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Tenuto conto dell'iter descritto nella sezione precedente, è preliminare la decisione sul ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 21 gennaio 2021 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso quella del 3 dicembre 2020; solo l'annullamento della seconda ordinanza permetterebbe di accedere all'esame del ricorso proposto avverso la prima.

2. Il ricorso è infondato.

Il ricorrente non contesta le circostanze di fatto che hanno indotto il Tribunale di Sorveglianza di Bari a dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione: che, cioè, tale ricorso proposto per via telematica è stato trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

L'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), di. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020, sanziona tale erronea trasmissione con l'inammissibilità dell'atto di impugnazione.

Nei due motivi di ricorso, tuttavia, il ricorrente propone una duplice prospettazione che permetterebbe di superare il vizio di inammissibilità rilevato dal Tribunale di Sorveglianza con l'ordinanza.

3. In primo luogo si sostiene che l'interpretazione dell'art. 24, comma 6-sexies, cit. dovrebbe tenere conto dell'inciso iniziale ("Fermo quanto previsto dall'art. 591 del codice di procedura penale ...") e trarre dallo stesso il principio per cui l'inammissibilità non può essere dichiarata se, pur in presenza dell'invio dell'atto di impugnazione ad un indirizzo di posta elettronica certificata diversa da quello indicato nel provvedimento amministrativo già menzionato, l'atto è comunque pervenuto alla cancelleria del giudice che aveva emesso l'atto e che doveva provvedere (come ha in effetti provveduto) a dichiararlo inammissibile o a trasmetterlo alla Corte di Cassazione.

Tale interpretazione non può essere accolta.

In primo luogo, l'art. 591 cod. proc. pen. non contiene affatto una norma di salvaguardia che permetta di superare i motivi di inammissibilità dell'impugnazione specificamente indicati e, in particolare, quelli derivanti dal mancato rispetto delle modalità di presentazione della stessa: al contrario, stabilisce che l'inammissibilità, anche se non immediatamente dichiarata, può esserlo in ogni stato e grado dei procedimento, quindi escludendo una sanatoria del vizio.In secondo luogo, il testo dell'art. 24, comma 6-sexies, cit. dimostra con chiarezza che il legislatore ha inteso aggiungere altre cause di inammissibilità dell'impugnazione a quelle previste dall'art. 591 cod. proc. pen.: non a caso, la norma recita che "l'impugnazione è altresì inammissibile ...".

In definitiva, il richiamo all'art. 591 cod. proc. pen. risulta improprio: tenuto conto delle nuove modalità di proposizione dell'impugnazione per via telematica descritte nei commi precedenti, il legislatore ha introdotto nuovi e specifici motivi di inammissibilità strettamente connessi a tali modalità.

Il Tribunale di Sorveglianza ha esattamente individuato uno di tali motivi, dichiarando di conseguenza l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

4. Il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 sull'art.5 cod. pen., operato nel secondo motivo di ricorso, è decisamente improprio.

Non solo quella sentenza si riferiva alle norme sostanziali di diritto penale, ma - in ogni caso - poiché il ricorso per cassazione è atto riservato al difensore e non può essere proposto personalmente, il destinatario della nuova norma processuale è soggetto che, svolgendo professionalmente l'attività processuale, non può invocare l'ignoranza della legge, ricadendo su di lui un dovere di informazione.

Né il comportamento del personale di cancelleria in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di Bari può avere rilevanza per ritenere scusabile l'errore del legale: la norma concreta di riferimento era, infatti, il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che elencava gli indirizzi di posta elettronica certificata cui inviare le impugnazioni e nessun comportamento del personale di cancelleria avrebbe potuto far sì che l'atto inviato ad un indirizzo errato fosse, al contrario, inviato a quello prescritto.

In ogni caso, in nessun modo l'errore di diritto del difensore permette di cancellare la causa di inammissibilità dell'impugnazione; come è noto, la giurisprudenza di legittimità ne esclude la rilevanza anche con riferimento all'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione (cfr. da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660).

5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con la conseguenza che deve dichiararsi non luogo a provvedere su quello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari del 3 dicembre 2020 su cui ha già provveduto lo stesso Tribunale con l'ordinanza che ne ha dichiarato l'inammissibilità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso avverso l'ordinanza del 21 gennaio 2021 e, per l'effetto, dichiara non luogo a provvedere sul ricorso avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2020.

Condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2020, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Magistrato di Sorveglianza del 21 settembre 2020 che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata per il semestre 21 gennaio 2020 — 20 luglio 2020. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata irrogata una sanzione disciplinare per avere oscurato lo spioncino posto sulla porta della stanza destinata al bagno, impedendo lo svolgimento dei controlli di rito; a fronte dell'invocazione della salvaguardia della privacy, anche sulla base dei principi della CEDU, il Tribunale rimarcava che la condotta si era concretizzata in una effettiva e non lieve inosservanza di ordini e prescrizioni da parte del detenuto, osservando che la possibilità di controllare dallo spioncino era diretta a preservare l'ordine e la sicurezza interna del reparto ma anche l'integrità fisica dei detenuti, alla luce dei tentativi di suicidio posti in essere proprio nel locale bagno. Il Tribunale osservava, ancora, che il Consiglio di disciplina aveva ritenuto infondate le considerazioni del detenuto e che lo stesso non aveva proposto un reclamo ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen. 2. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. Poiché le pene detentive non possono consistere in restrizioni della libertà personale ulteriori rispetto allo stato detentivo, nei confronti del detenuto deve essere rispettato il diritto alla riservatezza, diritto inviolabile tutelato dall'art. 2 della Costituzione. L'obbligo del personale carcerario di salvaguardare l'integrità fisica dei detenuti non può permettere che gli stessi vengano spiati nelle loro incombenze fisiologiche. In realtà, i rischi di atti di autolesionismo possono essere scongiurati con un intervento diretto del personale carcerario qualora la presenza in bagno si prolunghi oltre un certo periodo di tempo. In definitiva, secondo il ricorrente, la presenza dello spioncino viola l'art. 3 CEDU, cosicché la condotta di oscuramento da parte del detenuto non può essere considerata un'infrazione grave che consenta il diniego della liberazione anticipata. 3. Il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza del 21 gennaio 2021 adottata ai sensi dell'art. 24 comma 6-septies decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dichiarava inammissibile il ricorso. Il Tribunale sottolineava che l'indirizzo utilizzato dal difensore di fiducia per il deposito del ricorso non corrispondeva a quello tassativamente indicato nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, cosicché, in assenza del presupposto previsto dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), stesso decreto, il ricorso era inammissibile. 4. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità nonché della giurisprudenza di legittimità sul processo telematico. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità formatasi nell'ambito del processo civile telematico e, in particolare, il principio per cui, se l'atto inviato telematicamente raggiunge comunque il suo scopo e giunge a conoscenza del destinatario, esso è comunque valido a meno che non si prospetti una lesione del diritto di difesa. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 24, comma 6-sexies cit., il ricorrente sottolinea che la norma contiene l'inciso iniziale: "Fermo quanto previsto dall'art. 591 del codice di procedura penale"; ebbene, la norma processuale prevede che l'impugnazione sia presentata personalmente o a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato: ciò era effettivamente successo, poiché l'atto era comunque arrivato nella cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato. Un mero errore di indirizzo PEC non può essere sanzionato con l'inammissibilità dell'impugnazione, se l'atto giunge comunque nella cancelleria del Giudice. In un secondo motivo il ricorrente deduce non conformità del provvedimento di inammissibilità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Il ricorrente ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 sull'art. 5 cod. pen. che ha permesso di ritenere scusabile un errore di diritto inevitabile conseguente all'ignoranza della legge penale. L'orientamento di legittimità formatosi successivamente a tale pronuncia è applicabile per estensione e analogia anche al caso di specie dove l'ignoranza era emersa in ordine alla normativa procedurale. Nel caso di specie, non solo la nuova normativa era entrata in vigore solo una settimana prima dell'invio dell'impugnazione, ma il difensore si era attenuto alle indicazioni del personale amministrativo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del primo ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Tenuto conto dell'iter descritto nella sezione precedente, è preliminare la decisione sul ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 21 gennaio 2021 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso quella del 3 dicembre 2020; solo l'annullamento della seconda ordinanza permetterebbe di accedere all'esame del ricorso proposto avverso la prima. 2. Il ricorso è infondato. Il ricorrente non contesta le circostanze di fatto che hanno indotto il Tribunale di Sorveglianza di Bari a dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione: che, cioè, tale ricorso proposto per via telematica è stato trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. L'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), di. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020, sanziona tale erronea trasmissione con l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Nei due motivi di ricorso, tuttavia, il ricorrente propone una duplice prospettazione che permetterebbe di superare il vizio di inammissibilità rilevato dal Tribunale di Sorveglianza con l'ordinanza. 3. In primo luogo si sostiene che l'interpretazione dell'art. 24, comma 6-sexies, cit. dovrebbe tenere conto dell'inciso iniziale ("Fermo quanto previsto dall'art. 591 del codice di procedura penale ...") e trarre dallo stesso il principio per cui l'inammissibilità non può essere dichiarata se, pur in presenza dell'invio dell'atto di impugnazione ad un indirizzo di posta elettronica certificata diversa da quello indicato nel provvedimento amministrativo già menzionato, l'atto è comunque pervenuto alla cancelleria del giudice che aveva emesso l'atto e che doveva provvedere (come ha in effetti provveduto) a dichiararlo inammissibile o a trasmetterlo alla Corte di Cassazione. Tale interpretazione non può essere accolta. In primo luogo, l'art. 591 cod. proc. pen. non contiene affatto una norma di salvaguardia che permetta di superare i motivi di inammissibilità dell'impugnazione specificamente indicati e, in particolare, quelli derivanti dal mancato rispetto delle modalità di presentazione della stessa: al contrario, stabilisce che l'inammissibilità, anche se non immediatamente dichiarata, può esserlo in ogni stato e grado dei procedimento, quindi escludendo una sanatoria del vizio.In secondo luogo, il testo dell'art. 24, comma 6-sexies, cit. dimostra con chiarezza che il legislatore ha inteso aggiungere altre cause di inammissibilità dell'impugnazione a quelle previste dall'art. 591 cod. proc. pen.: non a caso, la norma recita che "l'impugnazione è altresì inammissibile ...". In definitiva, il richiamo all'art. 591 cod. proc. pen. risulta improprio: tenuto conto delle nuove modalità di proposizione dell'impugnazione per via telematica descritte nei commi precedenti, il legislatore ha introdotto nuovi e specifici motivi di inammissibilità strettamente connessi a tali modalità. Il Tribunale di Sorveglianza ha esattamente individuato uno di tali motivi, dichiarando di conseguenza l'inammissibilità del ricorso per cassazione. 4. Il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 sull'art.5 cod. pen., operato nel secondo motivo di ricorso, è decisamente improprio. Non solo quella sentenza si riferiva alle norme sostanziali di diritto penale, ma - in ogni caso - poiché il ricorso per cassazione è atto riservato al difensore e non può essere proposto personalmente, il destinatario della nuova norma processuale è soggetto che, svolgendo professionalmente l'attività processuale, non può invocare l'ignoranza della legge, ricadendo su di lui un dovere di informazione. Né il comportamento del personale di cancelleria in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di Bari può avere rilevanza per ritenere scusabile l'errore del legale: la norma concreta di riferimento era, infatti, il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che elencava gli indirizzi di posta elettronica certificata cui inviare le impugnazioni e nessun comportamento del personale di cancelleria avrebbe potuto far sì che l'atto inviato ad un indirizzo errato fosse, al contrario, inviato a quello prescritto. In ogni caso, in nessun modo l'errore di diritto del difensore permette di cancellare la causa di inammissibilità dell'impugnazione; come è noto, la giurisprudenza di legittimità ne esclude la rilevanza anche con riferimento all'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione (cfr. da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660). 5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con la conseguenza che deve dichiararsi non luogo a provvedere su quello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari del 3 dicembre 2020 su cui ha già provveduto lo stesso Tribunale con l'ordinanza che ne ha dichiarato l'inammissibilità. P.Q.M. Rigetta il ricorso avverso l'ordinanza del 21 gennaio 2021 e, per l'effetto, dichiara non luogo a provvedere sul ricorso avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2020. Condanna il ricorrent
Sentenza Cassazione n. 46430/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris