CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13059-2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Giuseppe PICONE e Antonella [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Mancini, n. 4, presso lo studio legale del primo difensore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 2, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 3955/29/2016 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il 14/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2007, relativa all'anno di imposta 2006, e recante l'iscrizione ruolo dei crediti di imposta da incentivi occupazionali che l'amministrazione finanziaria aveva accertato essere stati indebitamente usufruiti in compensazione dalla [OSCURATO:SOCIETA], con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado; - sostenevano i giudici di appello che l'eccezione di nullità della notificazione della cartella di pagamento era infondata in quanto la relata apposta sulla copia prodotta dall'agente della riscossione era completa e, comunque, la costituzione in giudizio del ricorrente aveva sanato ogni eventuale vizio; che era infondata l'eccezione di nullità della cartella per difetto di sottoscrizione del ruolo, sia perché la società contribuente non aveva «allegato alcunché per dimostrare che dal vizio denunciato la legge faccia discendere una ipotesi di nullità», sia perché era comunque prevista la sottoscrizione del ruolo con mezzi meccanografici; che la cartella di pagamento risultava redatta in conformità al modello ministeriale e quindi era infondata l'eccezione di nullità della stessa per difetto di sottoscrizione; che la CTP di Agrigento aveva emesso un'ordinanza istruttoria in violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 7 d.lgs. n. 546 del 1992; infine, che nessuna efficacia ricognitiva del credito poteva attribuirsi al documento con intestazione dell'Ufficio finanziario ma privo di elementi certi (numero di protocollo e timbro) della sua provenienza dal predetto Ufficio; - avverso tale statuizione la società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui replicavano le intimate; - all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata a seguito di proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., questa Corte, preso atto dell'istanza della società contribuente di sospensione del processo al fine di poter valutare l'opportunità di avvalersi della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con ordinanza interlocutoria n. 5168 del 2019, depositata in data 21/02/2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo; - in data 09/02/2021 la società contribuente inoltrava istanza ex art. 6, comma 13, del citato d.I., di fissazione dell'udienza di trattazione della causa; - sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. b- bis), del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che aveva errato la CTR nell'escludere l'inesistenza della notifica della cartella corredata da una relata incompleta, in quanto in bianco e priva della relativa sottoscrizione.2. Il motivo va esaminato alla stregua del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, seppur con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016 (Rv. 640603 - 01), secondo cui «l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». 2.1. Sempre in tema di notificazione questa Corte aveva già affermato il principio secondo cui, «in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse» (cfr. n. 14245 del 2015; conf. Cass. n. 9197 del 2016 e n. 952 del 2018). 2.2. Orbene, dall'applicazione dei suddetti principi al caso di specie, in cui, secondo l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR e non contestato, il vizio di notificazione consisteva nel «mancato ricalco della relazione di notifica all'interno del plico chiuso consegnato dall'ufficiale giudiziario», non può che discendere la manifesta infondatezza del motivo di ricorso che va, pertanto, rigettato. 3. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973, censura la sentenza impugnata per avere i giudici di appello erroneamente escluso la nullità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento per mancata sottoscrizione del primo da parte del titolare dell'Ufficio o di un suo delegato, tanto non risultando dalla cartella impugnata. 3.1. In relazione alla questione posta dal motivo in esame occorre premettere che, secondo un condivisibile principio giurisprudenziale, «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla I. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione dei ruolo stesso» (Cass. n. 1449 del 2017). 3.2. Orbene, tale principio rende evidente la palese infondatezza del motivo in esame che, peraltro, è anche inammissibile per due ordini di ragioni. Il primo, perché con il medesimo viene prospettata un'invalidità del ruolo soltanto presunta dalla mancanza di qualsiasi indicazione in tale senso rinvenibile nella cartella di pagamento, pacificamente redatta, per come accertato anche dalla CTR, su modello ministeriale, che tale indicazione non richiede. Il secondo, perché la ricorrente sostiene che detta mancanza sarebbe rilevabile ictu ()cui/ dall'atto impugnato che, però, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non viene riprodotto nel ricorso e nemmeno allo stesso allegato. 4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cod. civ. e 52 d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento ad un atto denominato "relazione di rettifica a PVC", (asseritamente) proveniente dall'Agenzia delle entrate e prodotta in primo grado, che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto privo di «efficacia ricognitiva del credito», anche in mancanza di proposizione di querela di falso da parte dell'Agenzia delle entrate, che la ricorrente sostiene fosse a tanto onerata trattandosi di atto assistito da fede privilegiata al pari del processo verbale di constatazione. 4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo riprodotto il contenuto dell'atto cui ivi si fa riferimento, vieppiù necessario a fronte dell'accertamento in fatto compiuto dalla CTR circa la mancanza di requisiti tali da consentire l'attribuzione al documento in esame della natura di atto pubblico fidefaciente, con conseguente difetto di decisività della censura, la cui valutazione questa Corte non è stata messa in grado di compiere. 5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 cod. proc. civ., sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere illegittimamente emessa dai giudici di primo grado l'ordinanza istruttoria con cui gli stessi avevano onerato «la parte più diligente a produrre documentazione afferente gli importi da recuperare, quanto già recuperato e quindi l'eventuale residuo da recuperare». 5.1. A parte il rilievo di inammissibilità del motivo per difetto di decisività dello stesso, non avendo la società ricorrente indicato, né tantomeno dedotto, quale documentazione sarebbe stata introdotta nel processo in ossequio a tale ordinanza e l'eventuale valenza probatoria della medesima, lo stesso deve ritenersi anche manifestamente infondato. 5.2. Invero, l'art. 7 citato, proprio a seguito dell'abrogazione del terzo comma che attribuiva alle commissioni tributarie la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia, interpretata alla luce del principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente un potere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi di giudizio (Cass. n. 673 del 2007; e n. 955 del 2016); potere integrativo, quello consentito al giudice di merito, che, come questa Corte ha chiarito (Cass. da ultimo citata) «può essere esercitato soltanto se sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, n. 24464 del 17/11/2006, Rv. 594275; n. 14960 del 22/06/2010, Rv. 613988) e sempre che la parte su cui ricade l'onere della prova non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita ma questa risulti piuttosto ostacolata dall'essere i documenti in possesso dell'altra parte o di terzi (v. Cass. Civ., Sez. 5, n. 7078 del 24/03/2010; Sez. 5, n. 10970 del 14/05/2007)»; circostanze, queste, che non risultano essere state prospettate dalla società contribuente cui incombeva l'onere di provare il vantato credito d'imposta. 6. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato e la ricorrente, rimasta soccombente, condannata al pagamento in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo. P.Q. M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.200,00 per compensi per ciascuna parte, oltre al rimborso in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese prenotate a debito, ed in favore dell'agente della riscossione degli esborsi per euro 200,00, delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi e degli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma d