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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2024

Cassazione n. 18752/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42998_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per aver fatto discendere dalla mera qualifica rivestita la responsabilità penale per il reato tributario ascrittogli, senza alcun accertamento in ordine alla sussistenza in ordine all'elemento psicologico del reato, nemmeno tenendo conto delle condizioni di vita, di salute e sociali del ricorrente per come documentate nel corso del giudizio di primo grado che confermavano come l'imputato stesse vivendo all'epoca dei fatti una situazione di disagio personale, sociale, economico e lavorativo); Ritenuto che tale unico motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata sia, infine, perché volto a prefigurare una rivalutazione e comunque un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, quanto argomentato a pag. 3 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, esclusa la qualità di prestanome del contribuente - imputato, evidenziava come la difesa avesse proposto l'identica doglianza, replicata in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, fondandola sul disagio dell'imputato derivante dal suo precario stato di salute mentale, sottolineandone, per ciò solo, la genericità e il semplicismo delle affermazioni a discarico inidonee ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo; la Corte d'appello, esclusa la sussistenza di elementi atti a ritenere provata una diminuita o esclusa capacità di intendere e di volere, ha rimarcato l'esistenza di un dovere di presentare la dichiarazione fiscale, soprattutto in situazioni come quella in esame che vede imputato il ricorrente quale amministratore di una società di capitali, obbligo da adempiersi ex lege e la cui inosservanza determina il dolo richiesto dall'art. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000; a sostegno di tale affermazione, peraltro, i giudici territoriali ricordano come l'imputato, nella qualità, non avrebbe potuto certo ignorare l'attuazione di ben due operazioni di cessione di .e' beni, da lui effettuate nel medesimo anno di imposta per circa 544.000 euro, con gettito Iva assai superiore al doppio della soglia di punibilità normativamente richiesta per la punibilità del reato contestato; altrettanto inattendibilmente, prosegue la Corte d'appello con affermazione parimenti immune da vizi logici, l'imputato avrebbe potuto non rappresentarsi la necessità di esporre al Fisco il ricavato di dette operazioni, a mezzo del deposito della dichiarazione fiscale annuale); Ritenuto, pertanto, che tali elementi siano di per sé idonei ad escludere la fondatezza della tesi difensiva per come correttamente argomento da parte dei giudici territoriali, non emergendo del resto nemmeno il pagamento postumo dell'imposta evasa in tempi ragionevoli che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorrendone le condizioni, potrebbe essere considerato come idoneo ad escludere il dolo finalizzato all'evasione (si v., da ultimo, Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Rv. 285221 - 01); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 marzo 2024 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42998_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per aver fatto discendere dalla mera qualifica rivestita la responsabilità penale per il reato tributario ascrittogli, senza alcun accertamento in ordine alla sussistenza in ordine all'elemento psicologico del reato, nemmeno tenendo conto delle condizioni di vita, di salute e sociali del ricorrente per come documentate nel corso del giudizio di primo grado che confermavano come l'imputato stesse vivendo all'epoca dei fatti una situazione di disagio personale, sociale, economico e lavorativo); Ritenuto che tale unico motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata sia, infine, perché volto a prefigurare una rivalutazione e comunque un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, quanto argomentato a pag. 3 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, esclusa la qualità di prestanome del contribuente - imputato, evidenziava come la difesa avesse proposto l'identica doglianza, replicata in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, fondandola sul disagio dell'imputato derivante dal suo precario stato di salute mentale, sottolineandone, per ciò solo, la genericità e il semplicismo delle affermazioni a discarico inidonee ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo; la Corte d'appello, esclusa la sussistenza di elementi atti a ritenere provata una diminuita o esclusa capacità di intendere e di volere, ha rimarcato l'esistenza di un dovere di presentare la dichiarazione fiscale, soprattutto in situazioni come quella in esame che vede imputato il ricorrente quale amministratore di una società di capitali, obbligo da adempiersi ex lege e la cui inosservanza determina il dolo richiesto dall'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000; a sostegno di tale affermazione, peraltro, i giudici territoriali ricordano come l'imputato, nella qualità, non avrebbe potuto certo ignorare l'attuazione di ben due operazioni di cessione di .e' beni, da lui effettuate nel medesimo anno di imposta per circa 544.000 euro, con gettito Iva assai superiore al doppio della soglia di punibilità normativamente richiesta per la punibilità del reato contestato; altrettanto inattendibilmente, prosegue la Corte d'appello con affermazione parimenti immune da vizi logici, l'imputato avrebbe potuto non rappresentarsi la necessità di esporre al Fisco il ricavato di dette operazioni, a mezzo del deposito della dichiarazione fiscale annuale); Ritenuto, pertanto, che tali elementi siano di per sé idonei ad escludere la fondatezza della tesi difensiva per come correttamente argomento da parte dei giudici territoriali, non emergendo del resto nemmeno il pagamento postumo dell'imposta evasa in tempi ragionevoli che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorrendone le condizioni, potrebbe essere considerato come idoneo ad escludere il dolo finalizzato all'evasione (si v., da ultimo, Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Rv. 285221 - 01); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2024 Il consi
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