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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 06985/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] a Cava de’ Tirreni il 20 / 0 4 /19 58 avverso il decreto del 26/09/2024del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dellaSostituta Procuratr ic e generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha c hiesto che la Corte di c assazione dichiar i inammissibile il ricorso, adottando i provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.p.; lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 26 settembre 2024 il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta proposta con incidente di esecuzione con la quale il terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca parziale della confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] , fratelli dell’istante, con decreton. 40/2014 emesso dal medesimo Tribunale, divenuto irrevocabile il 28 settembre 2017, in un procedimento al quale egli non era stato messo in condizioni di partecipare.

La richiesta aveva ad oggetto alcune unità immobiliari che il ricorrente deduceva di avere ereditato dalla madre, deceduta in data 8 gennaio 2004, come risultava dal testamento olografo pubblicato il 16 febbraio 2022, beni che erano stati volturati a proprio nome con effetto dalla data di apertura della successione (8 gennaio 2004), anteriore ai provvedimenti di sequestro e di confisca.

2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore munito d i procura speciale, chiedendone l’annullamento in ragione dei seguenti motivi.

2.1. Erronea applicazione della legge nella valutazione del titolo posseduto dal ricorrente, costituito dal diritto di proprietà sui beni ereditari, acquisito al momento dell’apertura della successione, coincidente con la morte della de cuius, indipendentemente dalla trascrizione, come previsto dall’art. 456 cod. civ.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la confisca non comporta di per sé l’estinzione dei preesistenti diritti reali vantati dai terzi sui beni oggetto di ablazione.

2.2. Erronea applicazione della legge nella valutazione dell’anteriorità del titolo del ricorrente rispetto al provvedimento ablatorio.

La trascrizione di detto titolo retroagisce al momento dell’apertura della successione, come si evince dall’art. 2648 cod. civ., e la confisca penale non può prevalere sugli acquisti anteriori di terzi in buona fede che trascrivano il proprio titolo.

2.3. Erronea applicazione della legge nella valutazione della buona fede del ricorrente.

La difesa ha provato che [OSCURATO:PERSONA], infermiere per quarant’anni, attualmente in pensione, immune da precedenti penali e giudiziari, è estraneo a contesti criminali.

2.4. Erronea applicazione della legge, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della legittimazione ad agire del ricorrente.

Il Tribunale dapprima ha affermato che il ricorrente non sarebbe stato legittimato a chiedere la revoca della confisca quale terzo interessato, in quanto titolare di un diritto di credito e non di proprietà, ma poi lo ha considerato effettivamente terzo rilevando anche la mancata dimostrazione dell’affidamento incolpevole. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’impugnazione proposta deve essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e quindi rimessa alla decisione dello stesso giudice dell'esecuzione.

2. Correttamente, nel caso di specie, la richiesta di revoca della confisca è stata chiesta e decisa con incidente di esecuzione, unico rimedio consentito al terzo che non sia stato chiamato a partecipare al procedimento di prevenzione e comunque non vi abbia preso parte (Sez.

U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528 – 01; Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020, Corvino, Rv. 279843 –01; Sez. 6, n. 23839 del 26/04/2019, Mammoliti, Rv. 275987 – 01).

Il Tribunale, però, ha emesso l’ordinanza impugnata ad esito dell’udienza camerale partecipata e non de plano.

Ciononostante, detto provvedimento, adottato dal giudice dell’esecuzione , è impugnabile con l’opposizione davanti allo stesso giudice, prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., anche se irritualmente assunto nelle forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022 , dep. 2 023 , [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 284403 –01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01; Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273041 – 01 ; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, Rv. 265538– 01 ).

3. Qualificata l’impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nel rispetto del principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, del codice di rito, gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasm issione de gli atti al Tribunale di Salerno , Sezione misure prevenzione, per quanto di competenza.

Così deciso il 12/02/2025.

Il Consigliere estensore LaPresidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] a Cava de’ Tirreni il 20 / 0 4 /19 58 avverso il decreto del 26/09/2024del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dellaSostituta Procuratr ic e generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha c hiesto che la Corte di c assazione dichiar i inammissibile il ricorso, adottando i provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.p.; lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 26 settembre 2024 il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta proposta con incidente di esecuzione con la quale il terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca parziale della confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] , fratelli dell’istante, con decreton. 40/2014 emesso dal medesimo Tribunale, divenuto irrevocabile il 28 settembre 2017, in un procedimento al quale egli non era stato messo in condizioni di partecipare. La richiesta aveva ad oggetto alcune unità immobiliari che il ricorrente deduceva di avere ereditato dalla madre, deceduta in data 8 gennaio 2004, come risultava dal testamento olografo pubblicato il 16 febbraio 2022, beni che erano stati volturati a proprio nome con effetto dalla data di apertura della successione (8 gennaio 2004), anteriore ai provvedimenti di sequestro e di confisca. 2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore munito d i procura speciale, chiedendone l’annullamento in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Erronea applicazione della legge nella valutazione del titolo posseduto dal ricorrente, costituito dal diritto di proprietà sui beni ereditari, acquisito al momento dell’apertura della successione, coincidente con la morte della de cuius, indipendentemente dalla trascrizione, come previsto dall’art. 456 cod. civ. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la confisca non comporta di per sé l’estinzione dei preesistenti diritti reali vantati dai terzi sui beni oggetto di ablazione. 2.2. Erronea applicazione della legge nella valutazione dell’anteriorità del titolo del ricorrente rispetto al provvedimento ablatorio. La trascrizione di detto titolo retroagisce al momento dell’apertura della successione, come si evince dall’art. 2648 cod. civ., e la confisca penale non può prevalere sugli acquisti anteriori di terzi in buona fede che trascrivano il proprio titolo. 2.3. Erronea applicazione della legge nella valutazione della buona fede del ricorrente. La difesa ha provato che [OSCURATO:PERSONA], infermiere per quarant’anni, attualmente in pensione, immune da precedenti penali e giudiziari, è estraneo a contesti criminali. 2.4. Erronea applicazione della legge, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della legittimazione ad agire del ricorrente. Il Tribunale dapprima ha affermato che il ricorrente non sarebbe stato legittimato a chiedere la revoca della confisca quale terzo interessato, in quanto titolare di un diritto di credito e non di proprietà, ma poi lo ha considerato effettivamente terzo rilevando anche la mancata dimostrazione dell’affidamento incolpevole. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’impugnazione proposta deve essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e quindi rimessa alla decisione dello stesso giudice dell'esecuzione. 2. Correttamente, nel caso di specie, la richiesta di revoca della confisca è stata chiesta e decisa con incidente di esecuzione, unico rimedio consentito al terzo che non sia stato chiamato a partecipare al procedimento di prevenzione e comunque non vi abbia preso parte (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528 – 01; Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020, Corvino, Rv. 279843 –01; Sez. 6, n. 23839 del 26/04/2019, Mammoliti, Rv. 275987 – 01). Il Tribunale, però, ha emesso l’ordinanza impugnata ad esito dell’udienza camerale partecipata e non de plano. Ciononostante, detto provvedimento, adottato dal giudice dell’esecuzione , è impugnabile con l’opposizione davanti allo stesso giudice, prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., anche se irritualmente assunto nelle forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022 , dep. 2 023 , [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 284403 –01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01; Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273041 – 01 ; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, Rv. 265538– 01 ). 3. Qualificata l’impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nel rispetto del principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, del codice di rito, gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Salerno. P.Q.M. Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasm issione de gli atti al Tribunale di Salerno , Sezione misure prevenzione, per quanto di competenza. Così deciso il 12/02/2025. Il Consigliere estensore LaPresidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
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