CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo , ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. n. 137/2020, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 13 novembre 2019, il Tribunale di Brindisi condannava Serhii YAKYMCHUK, Ruslan KULYK e Vitalii ABDURAKHMANOV alla pena di dieci anni di reclusione e 1.825.000,00 euro di multa ciascuno perché ritenuti colpevoli, in concorso fra loro, del reato di cui all'art. 12, commi 1, 3, lett. a), b) e d), 3-bis e 3-ter, lett. b) del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver effettuato il trasporto nel territorio dello Stato italiano, su un'imbarcazione a vela battente bandiera tedesca della lunghezza di dodici metri, denominata "Orpheus", di 73 cittadini stranieri clandestini di nazionalità irachena (fatto accertato in Brindisi il 26 agosto 2018). 2. La Corte di appello di Lecce, con sentenza resa in data 1° giugno 2020, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena detentiva inflitta agli imputati ad otto anni di reclusione ciascuno, confermando nel resto l'impugnata condanna. 2.1. In piena sintonia con la ricostruzione operata dal primo giudice, la Corte di merito rilevava, a confutazione del motivo di gravame in punto di responsabilità, come la prova certa della colpevolezza degli imputati emergesse dalle seguenti circostanze: a) erano gli unici occupanti l'imbarcazione usata per il trasporto ad essere di provenienza geografica diversa da quella irachena e ad essere stati notati nel pozzetto della timoniera al momento dell'avvistamento; b) erano stati trovati in possesso dei loro effetti personali e dei loro telefoni, mentre tutti gli altri naviganti ne erano stati privati; c) essi stessi avevano ammesso di aver effettuato il trasporto dei migranti, seppure sotto la minaccia di sedicenti cittadini turchi che, brandendo armi e prospettando loro di essere uccisi, li avrebbero indotti a tanto. A tale ultimo riguardo, la Corte dell'appello osservava come gli imputati avessero, al contrario, eseguito il trasporto per libera scelta, senza esservi stati costretti da alcuna minaccia ad opera di due cittadini turchi che avrebbero abbandonato la barca non appena in vista delle coste italiane. Ciò si desumeva, in primo luogo, dalla totale inverosimiglianza del loro racconto, soprattutto con riferimento alle singolari modalità di imbarco dei migranti, avvenuta in piena notte, a loro insaputa, e in un numero oggettivamente incompatibile con la limitata capienza del natante, nonché con riguardo all'ancor più incredibile scopo dell'imbarco notturno, ovvero quello di poter fruire di una "vacanza", offerta dai due cittadini turchi, incontrati casualmente in Grecia dagli imputati (anch'essi beneficiari dell'offerta della "crociera"). In secondo luogo, dalle numerose contraddizioni rilevate già dal giudice di primo grado tra le versioni rese dagli accusati. Infine, rilevavano i giudici di merito che nessuno dei tre passeggeri irregolari, poi escussi, aveva riferito della presenza dei due cittadini turchi a bordo.A riscontro dell'ipotesi accusatoria, la Corte distrettuale valorizzava anche la circostanza del sequestro di un sacco contenente tutti i telefoni cellulari dei migranti, evidentemente loro sottratti al fine di impedire che potessero mettersi in contatto con l'esterno. Aggiungevano i giudici dell'impugnazione che, a fronte della solidità di tali elementi indiziari, le dichiarazioni accusatorie rese dai migranti Kasim NADER, [OSCURATO:PERSONA] SHAMAL e [OSCURATO:PERSONA] MOHAMMAD nella immediatezza dei fatti, acquisite ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen., costituivano solo elementi di riscontro. 2.2. Andava disattesa la censura difensiva a proposito della illegittima acquisizione dei verbali delle suddette dichiarazioni, in quanto non preceduta dalla rituale ricerca della presenza dei migranti sul territorio dello Stato. Le dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento, infatti, erano state rese nel rispetto delle previsioni normative, posto che i migranti vennero sentiti alla presenza di un difensore. Quanto al tema della irreperibilità, doveva ribadirsi che il Pubblico ministero aveva provveduto a chiedere la loro escussione in sede di incidente probatorio solo tre giorni dopo il verificarsi dei fatti, proprio al fine di scongiurare eventuali dispersioni della prova e che non era prevedibile che, nelle more, costoro si sarebbero allontanati dal Centro di accoglienza che li stava ospitando. 2.3. Venivano respinti anche i motivi relativi alla sussistenza delle aggravanti. Osservava la Corte leccese che l'aver viaggiato su una imbarcazione della lunghezza di appena dodici metri, attraversando il tratto di mare che separa la Grecia dall'Italia, in un numero assolutamente sproporzionato alle dimensioni dell'imbarcazione, stipati sottocoperta e al buio, costituiva una condizione di trasporto che, senza dubbio, aveva esposto i migranti al pericolo di vita. Il fine di profitto, oltre ad essere agevolmente desumibile dalla logica considerazione per cui viaggi del genere sono organizzati da gruppi criminali che speculano sul bisogno di espatriare dei cittadini stranieri provenienti da certi Paesi, era dimostrato dalle dichiarazioni rese dai tre migranti che avevano puntualmente riferito in merito alla somma versata ai trafficanti per l'esecuzione del trasporto. Non vi erano apprezzabili ragioni, concludeva la Corte di appello, per concedere agli imputati le attenuanti generiche, tenuto conto del negativo comportamento processuale da essi serbato; la comune condizione di incensurati era apprezzabile, tuttavia, per ridurre la pena a beneficio di tutti. 3. Hanno proposto ricorso per cassazione, con tre distinti atti, gli interessati, a mezzo del comune difensore, sviluppando i seguenti motivi, totalmente sovrapponibili (sicché se ne darà conto una sola volta per tutti).3.1. Violazione degli artt. 143, 178, comma 1, lett. c), 179 cod. proc. pen. in relazione all'omessa notifica della sentenza di primo grado debitamente tradotta nella lingua degli imputati. Agli imputati detenuti non era stata notificata la sentenza di condanna di primo grado tradotta in lingua ucraina, sicché non era stata garantita loro la conoscenza delle ragioni giustificative della sentenza medesima, con violazione del diritto di difesa. Sotto un altro profilo, tale omissione doveva ritenersi equivalente alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento, contemplata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza di determinare la sospensione dei termini di impugnazione nei confronti di ciascun imputato, finché non avesse avuto conoscenza dell'atto in una lingua a lui accessibile. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. Gli imputati avevano spiegato per quali ragioni si trovassero a bordo del natante fermato dalla Guardia di Finanza, dopo una crociera a pagamento effettuata tra le isole greche e la Turchia. Essi avevano chiarito che, una volta resisi conto della presenza dei migranti a bordo, erano stati costretti dai turchi, dietro minacce a mano armata, a portare a termine il viaggio verso la costa italiana, conducendo l'imbarcazione con l'aiuto di alcuni migranti. Quanto alle contraddizioni emerse nelle versioni rese dagli imputati, stigmatizzate dalla Corte di merito, doveva evidenziarsi che costoro avevano deciso di sottoporsi all'esame dibattimentale proprio per chiarire alcuni aspetti, che, con riferimento alle dichiarazioni precedentemente rese in udienza di convalida, non. erano stati correttamente riportati dall'interprete. Le dichiarazioni rese dai migranti, apprezzate come riscontro dell'ipotesi accusatoria, quand'anche si reputassero utilizzabili, in realtà non potrebbero fungere da riscontro, perché non concordanti e inverosimili. 3.3. Violazione della legge processuale penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 512 e 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, per l'acquisizione dei verbali di s.i.t. rese dai migranti Kasim NADER, [OSCURATO:PERSONA] SHAMAL e [OSCURATO:PERSONA] MOHAMMAD resisi irreperibili in occasione dell'udienza di incidente probatorio del 10 ottobre 2018. Se è vero che il Pubblico ministero si era attivato richiedendo già in data 29 agosto 2018 (quasi contestualmente ai fatti) di procedere con l'incidente probatorio per cristallizzare le testimonianze dei tre migranti, è altrettanto vero che già il giorno successivo a detta richiesta (il 30 agosto 2018) i migranti si erano resi irreperibili, fuggendo dal C.A.R.A. di Brindisi, ancorché tale Centro di accoglienza fosse costantemente presidiato dalle Forze di Polizia.Nel caso di specie, mancava la prova della oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio, non essendo stati prodotti verbali di vane ricerche successivi all'allontanamento dei migranti. Illogica e contraddittoria, d'altro canto, doveva considerarsi l'affermazione della Corte di appello circa il carattere di mero riscontro di ulteriori elementi di prova attribuito alle s.i.t. dei migranti escussi, atteso che, in tal caso, l'organo dell'Accusa non si sarebbe attivato per procedere all'incidente probatorio. 3.4. Il quarto motivo di ricorso replica il precedente, con riferimento all'acquisizione dei verbali di individuazione fotografica. 3.5. Violazione di leige e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della esposizione a pericolo di vita (art. 12, comma 3, lett. b), 3-bis, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286). Il difensore dei ricorrenti si duole di aver appreso solo al momento del deposito della motivazione che l'aggravante in parola sarebbe derivata dal numero dei soggetti trasportati in rapporto alle dimensioni dell'imbarcazione, della durata del viaggio e che il pericolo di vita comprendeva anche quello di sopravvivenza del feto, essendovi donne incinte tra i trasportati. Dette circostanze di fatto non risultavano indicate nel capo d'imputazione. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del fine di profitto (art. 12, comma 3-ter, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286). Reitera i rilievi svolti nel motivo che precede a proposito della omessa indicazione, nel capo d'accusa, delle circostanze di fatto che avrebbero integrato la contestata aggravante. La Corte leccese aveva desunto l'esistenza di quest'ultima attraverso la mera presunzione per la quale viaggi del genere erano organizzati da gruppi criminali e che all'imputato fossero destinate le somme eventualmente pagate agli organizzatori di diversa nazionalità. La motivazione era illogica, perché i tre migranti hanno dichiarato di aver pagato agli organizzatori una somma complessiva per l'intero viaggio, mentre non erano stati provati contatti tra gli imputati e i familiari che finanziarono il viaggio dei trasportati. D'altro canto, il Pubblico ministero, pur avendolo sequestrato, non aveva ritenuto di indagare il contenuto del materiale probatorio (carte di credito, due smartphone, carte di debito) che avrebbe potuto fornire tale dimostrazione. 3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521, 522 e 604, comma 1, cod. proc. pen.). Con riferimento all'aggravante del fine di profitto si eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto gli imputati risultano condannati per una circostanza aggravante non contestata nel capo d'accusa né ex art. 517 cod. proc. pen., in ordine alla quale, quindi, non erano stati posti in grado difendersi.3.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 66 cod. pen. sulla determinazione della pena pecuniaria. Gli imputati erano stati condannati alla pena pecuniaria di euro 1.825.000,00 ciascuno, importo determinato moltiplicando quello di euro 25.000,00 per il numero dei 73 migranti trasportati. Detta pena pecuniaria era stata inflitta in violazione della legge penale, atteso che l'art.24 cod. pen., cui fa richiamo l'art. 132, secondo comma, cod. pen. prevede che non possa essere superato il limite di euro 50.000,00, anche nella concorrenza delle aggravanti di cui agli artt. 12, commi 3 e 3-ter, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286; né avrebbe potuto operarsi un aumento ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. in quanto si sarebbe posto in contrasto con la previsione di cui all'art. 66, primo comma, n. 3), cod. pen. 3.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Illogica era la motivazione che aveva negato le circostanze attenuanti generiche penalizzando la scelta degli imputati, incensurati e senza carichi pendenti, di prospettare proprie linee di difesa, credibili o meno. 4. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, come detto totalmente sovrapponibili (il che implica una sola motivazione per tutti i ricorrenti), sono, nel complesso, infondati e vanno, pertanto, rigettati. Nell'esame dei motivi, occorre prendere le mosse da quelli di natura processuale. 2. È manifestamente infondato, in diritto, il primo motivo dei ricorsi, con cui ci si duole della violazione degli artt. 143, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. per l'omessa notifica agli imputati della sentenza di primo grado, di cui il giudice aveva disposto la traduzione in lingua ucraina. In appello, come primo motivo di gravame, era stata eccepita (oltre alla mancata notifica) anche la mancata traduzione della suddetta pronuncia, eccezione che, tuttavia, la Corte di appello di Lecce ha respinto, dando atto della presenza nel fascicolo processuale del provvedimento regolarmente tradotto nella lingua degli imputati. Va rilevato, quanto al motivo di legittimità, reiterato limitatamente alla mancata notifica di sentenza pacificamente tradotta, che, in primo luogo, esso è fondato sulla mera asserzione dei difensori, i quali, per rispettare il principio di autosufficienza, avrebbero dovuto attivarsi per farsi rilasciare dalla cancelleria competente o dall'ufficio matricola della Casa circondariale presso la quale risultavano ristretti gli imputati apposita attestazione relativa alla mancata esecuzione della notificazione della sentenza di primo grado tradotta agli interessati. Il motivo è, comunque, decisamente infondato, atteso che, come più volte statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta - principio all'evidenza estensibile per identità di ratio alla mancata notifica della sentenza tradotta - non integra la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa (correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato ex art. 571 cod. proc. pen.), qualora, come nel caso di specie, siano stati proposti tempestivi atti di appello da parte dei difensori e non siano stati allegati, dagli imputati personalmente (dato il carattere 'personalissimo' dell'eccezione di omessa traduzione), elementi specifici in ordine al concreto e reale pregiudizio derivante dalla omessa (notifica della) traduzione della sentenza de qua (Sez. 7, n. 9504 del 6/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278873; Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775; Sez. 5, n. 15056 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Nasim , Rv. 275103; Sez. 2, n. 32057 del 21/6/2017, Rafik (alias Mustapha), Rv. 270327; Sez. 6, n. 25276 del 6/4/2017, Money, Rv. 270491; Sez. 3, n. 22261 del 9/12/2016, dep. 2017, Zaroual e altro, Rv. 269982). 3. Sono infondati il terzo e il quarto motivo dei ricorsi, con i quali si denunciano la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 512 e 526, comma 1-bis cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, per l'illegittima acquisizione e utilizzazione dei verbali, con annesse individuazioni fotografiche, delle s.i.t. rese dai migranti Kasim NADER, [OSCURATO:PERSONA] SHAMAL e [OSCURATO:PERSONA] MOHAMMAD, resisi irreperibili in occasione dell'udienza di incidente probatorio del 10 ottobre 2018. Nello scrutinio delle esposte censure, occorre, anzitutto, chiarire l'esatta portata precettiva delle disposizioni stesse e il loro distinto ambito applicativo. 3.1. L'art. 512 cod. proc. pen., inserito nella partizione ("[OSCURATO:PERSONA]" del "[OSCURATO:PERSONA]") dedicata all'istruzione dibattimentale, integra la serie di norme intese a disciplinare le letture consentite a chiusura dell'istruzione stessa - riferite tanto agli atti assunti nel suo corso, che a quelli anteriormente formati - prodromiche alla loro utilizzazione ai fini della decisione. Il comma 1, in particolare, ammette, a richiesta di parte, la lettura degli atti predibattimentali «quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione». La disposizione contiene una regola di acquisizione della prova, i cui contenuti sono da essa definiti sotto un duplice aspetto. I presupposti della sua applicazione sono, infatti, costituiti dalla sopravvenuta irripetibilità dell'atto probatorio e dalla imprevedibilità della relativa circostanza al momento dell'originaria formazione di esso.La disposizione risponde all'impostazione accusatoria cui si ispira la vigente codificazione, bilanciata dall'esigenza di evitare la perdita di materiale istruttorio assunto fuori della dialettica processuale e, al tempo stesso, non utilmente riproducibile alla sua stregua. Il punto di equilibrio, alla base della scelta legislativa, muove dall'esistente onere della parte interessata di richiedere, al cospetto di fonti di prova soggette a dispersione, l'incidente probatorio, ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sicché solo l'incolpevole mancata attivazione di quest'ultimo integra quell' «accertata impossibilità di natura oggettiva», idonea a derogare, nello spirito di cui all'art. 111, quinto comma, Cost., al principio del contraddittorio nella formazione della prova. La giurisprudenza di legittimità riflette nitidamente il nesso logico esistente tra il meccanismo di lettura, e utilizzazione probatoria, di cui all'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., e la filosofia che governa l'incidente stesso, nel quadro dell'accentuata responsabilizzazione delle parti nella materia delle prove, e del relativo procedimento formativo e acquisitivo, sottesa all'odierno sistema processuale. Con particolare riferimento agli atti aventi contenuto dichiarativo, e ai casi di irripetibilità dipendente dalla successiva irreperibilità del dichiarante, questa Corte ha ripetutamente affermato che la prevedibilità o meno di tale ultima condizione debba essere valutata dal giudice ex ante e, quindi, con riferimento alle conoscenze concrete - e non, invece, a mere evenienze astratte ed ipotetiche - di cui la parte processuale interessata disponesse fino alla scadenza del termine entro il quale l'incidente probatorio avrebbe potuto essere richiesto (Sez. 6, n. 50994 del 26/3/2019, D., Rv. 278195; Sez. 1, n. 25356 del 5/4/2019, Ouled, Rv. 275847; Sez. 6, n. 21312 del 5/4/2018, Singh, Rv. 273465; Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv. 261427; Sez. 3, n. 38342 del 25/06/2013, Limani, Rv. 256433; Sez. 3, n. 25110 del 13/2/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236962). 3.1.1. In quest'ottica, molteplici arresti di questa Corte affermano che la mera condizione di cittadino non appartenente all'Unione europea, privo del permesso di soggiorno, non sia sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale, sicché, nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione delle sue dichiarazioni in contraddittorio, normalmente può darsi lettura delle dichiarazioni rese, al di fuori di esso, durante le indagini preliminari (Sez. 3, n. 38342 del 25/6/2013, Limani, Rv. 256433; Sez. 2, n. 14850 del 4/3/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244055; Sez. 1, n. 46221 del 12/11/2008, Tavanxhiu, Rv. 242052; Sez. 3, n. 33785 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237633; Sez. 1, n. 16210 del 23/3/2006, Pittella, Rv. 234215; Sez. 3, n. 40957 del 13/10/2005, Benkhalek, Rv. 232367). Si tratta di un orientamento peraltro confermativo del principio enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza Torcasio del 2003 (Sez. U, n. 36747 del 28/5/2003, Rv. 225470), nella quale, in più, si rinviene la precisazione che alla irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - da accertare con rigore - non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Essa può integrare, più semplicemente, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (Sez. 5, n. 21877 del 26/3/2010, T., Rv. 247445). 3.1.2. Tanto premesso in termini di inquadramento generale, la difesa deduce, in sostanza, la mancata dimostrazione della oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio, non essendo stati prodotti verbali di vane ricerche successivi all'allontanamento dei migranti, le dichiarazioni dei quali, pertanto, non avrebbero potuto essere utilizzate. In proposito, va evidenziato come, nel presente processo, lo stesso Pubblico ministero avesse rilevato, nel corso delle prime investigazioni, il rischio di allontanamento dei migranti. Per tale ragione, l'Organo dell'accusa, in data 29 agosto 2018, a distanza di soli tre giorni dallo sbarco di costoro a Brindisi, aveva inoltrato richiesta di incidente probatorio, funzionale alla raccolta delle rispettive testimonianze. Tale assoluta tempestività di attivazione consente di escludere - come correttamente ritenuto nelle sentenze di merito - qualunque inerzia, causalmente efficiente, da parte del Pubblico ministero, tanto più che, nelle more, i migranti erano stati condotti presso una struttura regionale di accoglienza, sicché era del tutto ragionevole presagire che essi vi permanessero sino al momento in cui avrebbero partecipato all'incidente probatorio. Le circostanze che i tre stranieri si fossero già allontanati dal Centro di accoglienza brindisino il giorno dopo la presentazione della richiesta di incidente probatorio e che non fossero state disposte ricerche dall'Autorità giudiziaria vengono dedotte in termini assertivi dalla difesa e non rispettano il principio di autosufficienza, oltre ad essere insuscettibili di modificare, qualora verificatesi, il giudizio sulla tempestività dell'azione processuale promossa dal titolare delle indagini. Nel sistema così ricostruito, deve, quindi, reputarsi immune da vizi logici e giuridici l'approdo cui sono pervenuti i giudici di merito circa la legittimità dell'acquisizione e utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rilasciate dai migranti, resisi poi irreperibili all'incidente probatorio dedicato al loro esame, dal momento che, in prognosi postuma, la mancata comparizione dei testimoni in quella sede ha rappresentato un accidente inatteso, stanti i celeri tempi di convocazione e la rete di protezione che era stata nei loro confronti attivata (Sez. 1, n. 33373 del 16/9/2020, n.m.; Sez. 1, n. 13193 del 18/2/2020, Tjane, n.m.; Sez. 1, n. 25356 del 5/4/2019, Ouled, Rv. 275847; Sez. 1, n. 35508 del 24/5/2019, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, n.m.). 3.2. Altrettanto infondata è la denunciata violazione degli artt. 526, comma 1-bis cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU. Va premesso che l'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 19 I. 10 marzo 2001 n. 63, contiene una regola di valutazione della prova, che riproduce, alla lettera, l'art. 111, quarto comma, seconda proposizione, Cost., secondo cui «(l)a colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente 'sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore». Trattasi di una norma di chiusura, perno ed emblema del sistema accusatorio. Da essa si ricava che, anche nel caso in cui la legge processuale consenta l'acquisizione, a carico dell'imputato, di dichiarazioni di terzi, rilasciate fuori del rituale confronto dialettico, queste - di per sé - non potranno essere poste a base dell'affermazione di responsabilità, se la lesione del contraddittorio è derivata da deliberata sottrazione del dichiarante al controesame. Ciò sta a significare che le dichiarazioni predibattimentali rese in situazioni di contraddittorio deficitario, ancorché legittimamente acquisite, non possono, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea in applicazione dell'art. 6 CEDU, fondare in modo esclusivo, o significativo, l'eventuale pronuncia di condanna (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.F., Rv. 250199; Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, N., Rv. 266602; Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771; Sez. F, n. 35729 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Agrama, Rv. 256576; Sez. 1, n. 14807 del 4/4/2012, Vrapi, Rv. 252269). La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che, ai fini dell'operatività del divieto, non è necessaria la prova della specifica volontà del dichiarante di sfuggire al contraddittorio, ma è sufficiente, in conformità ai medesimi principi convenzionali, la volontarietà della sua assenza, da presumere ove non appaiano elementi esterni che escludano una libera determinazione (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.F., Rv. 250198; Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, S., Rv. 269397; Sez. 3, n. 3068 del 08/09/2016, dep. 2017, L.R., Rv. 269055; Sez. 2, n. 1945 del 22/12/2014, dep. 2015, Capozzo, Rv. 261825). 3.2.1. Deve rilevarsi, tuttavia, che il quadro generale convenzionale è mutato. Con le decisioni assunte dalla Corte di Strasburgo nei casi Al-Khawaja e Tahery c. [OSCURATO:PERSONA], la Grande Camera ha affermato che il giudice europeo è tenuto a verificare il rispetto dei principi dell'equo processo attraverso un apprezzamento dell'equità complessiva del procedimento e, quindi, alla stregua di parametri rivelatori del modo in cui le garanzie sono applicate, delle possibilità offerte alla difesa di far fronte agli ostacoli con i quali si è dovuta confrontare, del modo in cui il giudice ha condotto il procedimento nel suo complesso (Corte E.D.U. Grande Camera, 15/11/2011, Al-Khawaja e Tahery c. [OSCURATO:PERSONA]; sul tema, anche Corte E.D.U. 15/12/2015, Schatschaschwilii contro [OSCURATO:PERSONA]; cfr. anche Sez. 5, n. 13522 del 18/1/2017, S., Rv. 269397). Secondo la Grande Camera, quindi, anche il carattere decisivo di una deposizione proveniente da un testimone assente, pur costituendo un parametro sintomatico rilevante, da considerare in relazione alla formulazione del giudizio sull'equità del procedimento, non impedisce di verificare se la carenza di contraddittorio sia stata adeguatamente controbilanciata da solide garanzie procedurali.Si è condivisibilmente sostenuto che, a seguito della decisione esaminata, la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia individuato una "fattispecie sussidiaria" in tema di formazione della prova, in cui, preso atto della impossibilità - per causa oggettiva - di attuazione del contraddittorio, la carenza di dialettica è supplita attraverso il riferimento all'esistenza di garanzie procedurali in grado di "corroborare" le conoscenze derivanti dalle dichiarazioni unilateralmente formate. Tali garanzie procedurali dovrebbero assicurare che, ove pure fosse stato possibile l'esercizio del contraddittorio, il risultato conseguito attraverso il metodo dialettico non sarebbe stato sostanzialmente dissimile da quello raggiunto. 3.2.2. Il corollario che ne discende è il mutamento della regola di valutazione a cui deve essere sottoposta la dichiarazione sottratta al contraddittorio, affinché non venga ravvisata una violazione dell'equità processuale: se, in precedenza, era consentito solo un uso indiretto dell'elemento di prova formato senza contraddittorio sulla relativa fonte (cioè solo un uso confermativo di una prova sostanzialmente raggiunta "aliunde"), a seguito della sentenza Al-Khawaja, la irripetibilità dell'atto derivante da determinati fattori impeditivi non preclude l'uso probatorio pieno delle dichiarazioni unilateralmente rese in fase predibattimentale, a condizione, tuttavia, che vi siano altre risultanze che fungano da riscontro, nel senso appena indicato, dell'attendibilità delle dichiarazioni in questione. 3.2.3. Del "nuovo corso" della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si colgono chiari segnali anche nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Le pronunce emesse in argomento, nel conformarsi all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le citate sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ [OSCURATO:PERSONA], hanno, infatti, enunciato il principio per cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (elementi di riscontro che corroborino quei contenuti dichiarativi), tra i quali possono rientrare anche le deposizioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata (Sez. 2, n. 15492 del 5/2/2020, C., Rv. 279148; Sez. 1, n. 25356 del 5/4/2019, Ouled, Rv. 275847; Sez. 6, n. 50994 del 26/3/2019, D., Rv. 278195; Sez. 2, n. 19864 del 17/4/2019, Mellone, Rv. 276531; si vedano anche Sez. 6, n. 43898 del 28/6/2018, Tropeano, Rv. 274278; Sez. 5, n. 13522 del 18/1/2017, S., Rv: 269397). 3.2.4. Alla luce di quanto evidenziato, va osservato che le due sentenze di merito non si sono affatto limitate a recepire le dichiarazioni dei tre migranti, che hanno riconosciuto nei tre odierni ricorrenti coloro i quali avevano condotto il natante "Orpheus", ma hanno svolto un ragionamento probatorio più ampio, valorizzando elementi circostanziali ulteriori, in linea con il quadro normativo e interpretativo interno e convenzionale. Dette pronunce, invero, oltre a dare atto, quanto alle modalità di raccolta delle dichiarazioni, che i tre migranti erano stati sentiti alla presenza del difensore perché indagati del reato connesso di cui all'art. 10-bis del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 (garanzia processuale, peraltro, non necessaria, data la veste di testi "puri" attribuibile ai medesimi, nei confronti dei quali non è possibile contestare quel reato: Sez. 1, n. 27854 del 15/2/2021, Sourba, Rv. 281639; Sez. 1, n. 53691 del 16/11/2016, Alli, Rv. 268662), e che l'assunzione delle prove era avvenuta con rito ordinario e, quindi, nel contraddittorio delle parti dispiegato in pienezza, hanno indicato una serie di elementi pienamente idonei a riscontrare il loro racconto e a integrare la piattaforma probatoria, in particolare valorizzando: a) le deposizioni dei testi- NARDELLI e DIPAOLA, in forza alla Sezione Navale della Guardia di Finanza di Brindisi, che procedettero al controllo della imbarcazione salendovi a bordo e avendo cognizione diretta: al) della mancanza di documenti inerenti al natante, per il quale non fu, perciò, possibile risalire alla effettiva proprietà e provenienza; a2) delle condizioni disumane in cui viaggiavano i migranti, ammassati sottocoperta, in spazi estremamente angusti, resi ancora più invivibili dalla mancanza d'aria per la chiusura di boccaporto e oblò (pag. 2 della sentenza di primo grado); a3) del governo della barca da parte degli imputati, gli unici di nazionalità diversa da quella dei 73 extracomunitari trasportati (cittadini iracheni); b) gli atti irripetibili di perquisizione e sequestro e il rinvenimento, indosso agli imputati, di carte di credito e debito e di due smartphone e, in un sacco, dei cellulari appartenenti ai clandestini; c) le dichiarazioni rese dagli stessi imputati in merito alla guida della imbarcazione, giudicate contraddittorie e del tutto inattendibili soprattutto quanto alla circostanza del costringimento ad opera di cittadini turchi. La lettura delle decisioni di merito rende, in definitiva, palese che la responsabilità penale degli imputati non sia stata affermata in violazione dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendosi, viceversa, basata su un corredo istruttorio ampio e articolato, costituito non solo dalle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale dai tre migranti già nominati, ma dalle deposizioni testimoniali rese in contraddittorio da due pubblici ufficiali e dalle risultanze di azioni investigative consacrate in atti irripetibili acquisiti al fascicolo per il dibattimento. Vale la pena di aggiungere, per quanto non costituente oggetto di una specifica censura difensiva, che il criterio della "rimproverabilità", posto da questa Corte ai fini della interpretazione del citato comma 1-bis con riferimento alla volontaria sottrazione del teste poi irreperibile all'esame da parte dell'imputato, non può applicarsi al semplice allontanamento volontario per altri motivi, come si desume dal fatto che tale rimproverabilità è stata esclusa in casi, come quello di specie, in cui è mancato l'atto della efficace citazione del teste a giudizio (Sez. 2, n. 26819 del 10/4/2008, Dell'Utri ed altro, Rv. 240948; Sez. 1, n. 23571 del 20/6/2006, Ogaristi, Rv. 234281).4. Inammissibile, perché dedotta in modo generico ed assertivo è la censura sul mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. Secondo la costante lezione ermeneutica di questa Corte, in tema di stato di necessità, l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente (per tutte, cfr. Sez. 1, n. 12619 del 24/1/2019, Chidokwe, Rv. 276173). Nel caso di specie, la prospettazione, basata esclusivamente sul racconto degli imputati, di essere stati costretti alla condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per le minacce a mano armata subite da due cittadini turchi presenti a bordo, che avrebbero abbandonato il natante solo in vista delle coste italiane, è stata correttamente giudicata del tutto inverosimile dalla Corte di appello, che, nella seconda pagina della motivazione, ha illustrato in modo logico gli aspetti che non consentivano di attribuire alcuna credibilità alle versioni degli scafisti ucraini (si richiama quanto riportato al par. 2.1. della superiore esposizione in fatto), smentita, peraltro, anche dalle dichiarazioni dei migranti escussi (che avevano escluso la presenza di turchi a bordo). Del resto, il rilievo difensivo con cui si critica la valutazione di attendibilità delle convergenti versioni dei tre migranti deve valutarsi come meramente confutativo. 5. Inammissibile per manifesta infondatezza è il motivo (quinto) con cui ci si duole della ritenuta sussistenza dell'aggravante della esposizione a pericolo di vita, perché non sarebbe stata compiutamente descritta nel capo d'imputazione e sarebbe stata portata a conoscenza della difesa soltanto al momento del deposito della motivazione. Se, con il motivo in esame, la difesa dei ricorrenti ha inteso implicitamente dedurre la nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità della contestazione di un'aggravante, tale doglianza deve reputarsi tardiva, perché, trattandosi di nullità relativa, a mente dell'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere eccepita entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/2/2019, S., Rv. 275749). In ogni caso, va osservato che nel capo d'imputazione si fa riferimento al numero sproporzionato di migranti (73) rispetto alle dimensioni e alla capienza della barca (lunghezza di 12 metri) che li ospitava, sicché due parametri descrittivi a sostegno dell'aggravante erano già formalizzati; per il resto, le ulteriori condizioni che esponevano gli imbarcati al pericolo di vita la difesa le ha compiutamente apprese nel corso dell'istruttoria dibattimentale dalle dichiarazioni degli operanti, che hanno evidenziato come i passeggeri iracheni fossero allocati, l'uno sull'altro, sottocoperta, senza poter respirare e senza luce. Peraltro, si tratta di condizioni che la difesa neppure contesta in fatto, sicché il motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, si rivela anche generico.6-7. È altrettanto infondato il motivo (sesto) con il quale si censura la mancata contestazione della circostanza aggravante del fine di profitto, poi ritenuta in sentenza. Vero è che l'aggravante non è contestata nella sua delineazione fattuale nel capo di imputazione, tuttavia, la sua inclusione nella rubrica incolpativa è chiaramente evincibile dal riferimento all'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286. Si ricadrebbe, dunque, nel caso, di cui al motivo che precede, della insufficienza o genericità della contestazione, determinante la nullità del decreto che dispone il giudizio, che, come già detto, appartenendo alla categoria delle nullità relative previste espressamente dall'art. 181 cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere eccepita entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. Inammissibile è la censura, strettamente collegata a quella in esame, con la quale, al settimo motivo, si deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, limitatamente alla circostanza aggravante del fine di profitto. Atteso che la denunciata violazione integra una nullità a regime intermedio, essa, in quanto verificatasi in primo grado, avrebbe potuto essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo, sicché non può essere eccepita - come ha fatto la difesa degli odierni ricorrenti - per la prima volta in sede di legittimità (fra molte, Sez. 4, n. 19043 del 29/3/2017, Privitera, Rv. 269886). Inammissibile, poiché articolata in punto di fatto e confutativa, è la censura sul difetto di motivazione afferente alla medesima aggravante del fine di profitto, adeguatamente giustificata dalla Corte di merito alla luce delle dichiarazioni rese dai tre migranti circa il versamento di una somma di denaro in favore dell'organizzazione, corroborate da argomenti plausibili di carattere logico e dal rinvenimento, nella disponibilità dei ricorrenti, di carte di credito e debito. 8. Manifestamente infondato in diritto è il motivo con cui si contesta la violazione degli artt. 24, 66 e 132 cod. pen. sulla quantificazione della pena pecuniaria applicata, dal momento che, nel caso di specie, sono state contestate aggravanti ad effetto speciale, con i meccanismi di aumento espressamente previsti dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 12, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286. 9. L'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo del motivo di gravame adeguatamente confutato dalla Corte di appello, che, oltre ad apprezzare la complessiva gravità dei fatti e l'insussistenza di elementi positivi in favore degli imputati, diversi dalla incensuratezza (peraltro valorizzata per ridurre la pena), ne ha ragionevolmente stigmatizzato il comportamento processuale, teso ad accreditare una versione dei fatti palesemente inverosimile e fantasiosa, in conformità alla lezione giurisprudenziale per cui «la condotta processuale dell'imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 20115 del 4/4/2018, Prend