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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12089/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; .r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. l'istanza ex art. 35-ter Ord. pen. volta al risarcimento da inumana detenzione ai sensi dell'art. 3 CEDU proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che avverso tale provvedimento il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per Cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119), per l'effetto che l'impugnazione è stata correttamente trasmessa a questa Corte e che la stessa va qualificata come ricorso per Cassazione; Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; .r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. l'istanza ex art. 35-ter Ord. pen. volta al risarcimento da inumana detenzione ai sensi dell'art. 3 CEDU proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che avverso tale provvedimento il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per Cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119), per l'effetto che l'impugnazione è stata correttamente trasmessa a questa Corte e che la stessa va qualificata come ricorso per Cassazione; Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 12089/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris