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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 39668/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 247 ' Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, il ricorrente propone una diversa e alternativa valutazione di elementi di un asserito percorso risocializzante di D'Anna, gli stessi elementi che il Tribunale di Sorveglianza di Palermo non ha ritenuto pregnanti); Considerato, inoltre, che tali motivi sono manifestamente infondati perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il provvedimento impugnato ha affermato la pericolosità di D'Anna alla luce dei numerosi precedenti e delle recenti pendenze, in assenza di una prospettiva di lavoro reale e regolare); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 247 ' Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, il ricorrente propone una diversa e alternativa valutazione di elementi di un asserito percorso risocializzante di D'Anna, gli stessi elementi che il Tribunale di Sorveglianza di Palermo non ha ritenuto pregnanti); Considerato, inoltre, che tali motivi sono manifestamente infondati perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il provvedimento impugnato ha affermato la pericolosità di D'Anna alla luce dei numerosi precedenti e delle recenti pendenze, in assenza di una prospettiva di lavoro reale e regolare); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.
Sentenza Cassazione n. 39668/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris