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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 21438/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA[ dato avviso alle parti; .„ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 10/10/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava (tra gli altri) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di cui al dispositivo in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al rigetto delle circostanze attenuanti generiche.

3. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili.

3. La comune doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nell'unico ricorso in esame, che concerne soltanto la dedotta assenza di motivazione in punto di responsabilità e quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025 Il C igliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA[ dato avviso alle parti; .„ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 10/10/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava (tra gli altri) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di cui al dispositivo in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al rigetto delle circostanze attenuanti generiche. 3. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili. 3. La comune doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nell'unico ricorso in esame, che concerne soltanto la dedotta assenza di motivazione in punto di responsabilità e quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025 Il C igliere estensore
Sentenza Cassazione n. 21438/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris