CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 29145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25804/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – REVOCAZIONEAvverso l’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONEn. 14345 /20 21 , depositata il 25/05/2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere R osanna Angarano. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 391 - bis c od . p roc .c iv ., affidato ad un unico motivo, l'Agenzia delle Entrate chiede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso,la revocazione dell'ordinanza in epigrafecon la quale questa Corte ha rigettato i l ricorso, dalla stessa proposto, ai sensi dell'art. 360 cod. p roc . c iv ., per la cassazione della sentenza n. 2785/1/2019, resa in grado d'appello dalla C.t.r. della Sicilia in data 09/05/2019, nella controversia vertente tra essa Agenzia e [OSCURATO:PERSONA]. 2. L’Ufficio, aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef, per l’anno di imposta 2008, maggiori redditi imputati a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 avend o rilevato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative all’acquisto di carburante. 3. La C.t.p. aveva accolto il ricorso del contribuente escludendo l’inesistenza delle operazioni. La sentenzaveniva confermata dalla C.t.r. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza gravata, rigettava il ricorso dell’Ufficio affermando che, in caso di operazioni ritenute inesistenti, spettava all’Amministrazione dimostrarne la fittizietà – e non al contribuente l’effettività –e ritenendo che la C.t.r. si fosse uniformata a detto principio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di revocazione l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 395, primo comma, n. 4, cod, proc. civ.che la sentenza gravata assumendo che la medesima sar ebbe viziata da errore revocatorio in fatto consistente «nell’aver del tutto omesso di considerare che nel giudizio a scrutinio sussisteva un vincolo litisconsortile necessario con la società persone partecipata e gli altri soci». In particolare,censura la sentenza impugnata per aver deciso la controversia senza rilevare la violazione del litisconsorzio necessario, desumibile dagli atti processuali, tra il contribuente, chiamato in causa, e la società partecipata. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Secon do giurisprudenza consolidata di questa Corte, la revocazione presuppone, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto,riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consistain un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (ex plurimis, Cass.,Sez. U, 07/03/2016, n. 4413). La Corte ha evidenziato che, in generale , l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridicheatteso che, mentre l'art. 395, primo comma, n. 4 c od. proc. civ. concerne l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell'error juris sia nel caso di obliterazione delle norme medesime,riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione,sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata , – riconducibile all'ipotesi della violazione (tra le tante, Cass. 05/05/2017, n. 10930; Cass. 13/01/2015, n. 321; Cass. 29/12/2011 , n. 29922; Cass.10/06/2009, n. 13367). In particolare, resta fuori dell'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul pianologico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, ove pure in astratta ipotesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (cfr. Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass. 14/04/2017, n. 9673). Si è, altresì, escluso il rimedio revocatorio anche nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardinorme giuridiche, anche se indotto da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922). Con particolare riferimento alle regole del litisconsorzio, questa Corte ha affermato che non vi è motivodi revocazione della sentenza, laddove la parte abbia denunciato l'erronea pres upposizione dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario poiché la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche (Cass. 16/10/2019, n. 26141). In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 2.2. Nel caso di specie, invece, la ricorrente, denunciando l’omesso rilievo della violazione di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, finisce, in realtà, per denunciare una violazione di norme di diritto. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio per revocazione, che liquidain euro 7.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi , s