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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 29307/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente.

A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla recidiva.

Il ricorso è inammissibile.

La prospettata censura è del tutto aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

In particolare, il motivo riguarda l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen, e non la questione circa la sussistenza della recidiva nel biennio, necessaria per la configurabilità dell'illecito penale.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla recidiva. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è del tutto aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). In particolare, il motivo riguarda l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen, e non la questione circa la sussistenza della recidiva nel biennio, necessaria per la configurabilità dell'illecito penale. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]