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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23853/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/11/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. n-+.."(..A' it3 o 'r [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 novembre 2021, la Corte d'appello di Trieste ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Trieste che, procedendo in sua assenza, l'aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen., anche in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. con riguardo agli artt. 9 Dir. 2016/343/UE e 6 CEDU.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia illegittimamente ritenuto che egli si fosse sottratto volontariamente al processo e, comunque, che non avesse dato prova dell'incolpevole conoscenza del medesimo, avendo eletto domicilio presso la sua residenza ed essendo il domicilio divenuto successivamente inidoneo per suo trasferimento senza che egli curasse di prendere contatto con il difensore di ufficio che sapeva essergli stato nominato e che ebbe ad assisterlo nel corso del processo.

Essendo venuto meno al suo dovere d'informazione, l'ordinanza impugnata aveva ritenuto che vi fossero le condizioni per l'incardinazione di un effettivo rapporto tra l'imputato ed il suo difensore d'ufficio.

Così facendo, tuttavia, il giudice di merito aveva violato l'art. 629 bis cod. proc. pen. nell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata datane dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, accreditando una presunzione assoluta di consapevole sottrazione al procedimento ancorata ad un mero difetto di diligenza, senza accertare né la prova dell'instaurazione di un effettivo rapporto professionale con il difensore d'ufficio, né la sussistenza di condotte positive attestanti la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.

In via subordinata, si solleva questione d'illegittimità costituzionale dell'art.629 bis cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost. in relazione agli artt. 9 Dir. 2016/343/UE e 6 CEDU, laddove interpretato nel senso in cui impone al condannato di provare che l'assenza sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza formulata ai sensi degli artt. 629 bis, comma 4, e 635 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo.

2. L'orientamento interpretativo oramai consolidato di questa Corte in tema di rescissione del giudicato è nel senso che l'effettiva conoscenza del procedimento ostativa alla revoca della sentenza di condanna emessa nei confronti di imputato assente deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680, relativa a caso, identico a quello qui sub iudice, di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, con notifica della vocatio in iudicium effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen.; Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shinni, Rv. 277210).

Né può ritenersi diversamente valorizzando il difetto di diligenza dell'imputato nel non aver intrattenuto rapporti con il difensore nominatogli d'ufficio presso il quale si sia perfezionata, secondo la disciplina processuale, la notificazione della citazione a giudizio.

Del resto, con riguardo alla non dissimile situazione di domicilio eletto presso il difensore nominato d'ufficio, prima dell'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che detta elezione di domicilio da parte dell'indagato non può considerarsi presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420).

Con riguardo alla possibilità di ottenere la rescissione del giudicato, si è conseguentemente ritenuto che dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483).

3. Diversamente da quanto affermato dall'ordinanza impugnata, non può pertanto ritenersi che l'imputato versi in stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio, e non possa quindi ottenere la rescissione del giudicato di condanna, per il solo fatto di non aver mantenuto i contatti con il difensore d'ufficio nominatogli all'atto della sua identificazione a seguito della sopravvenuta inidoneità del domicilio da lui inizialmente eletto o dichiarato.

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 629-bis cod. proc. pen. - in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., anche con riguardo agli artt. 3 e 6 CEDU - porta infatti a ritenere possibile ottenere la rescissione del giudicato per il condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza anche qualora egli non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata conoscenza del processo", in quanto l'art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen., norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137).

Per ritenere preclusa la rescissione, dunque, non basta un difetto di diligenza, ma occorre una volontaria - ed in questo senso "colpevole" - sottrazione al processo.

In sostanza, alla luce di quanto osservato nel paragrafo che precede, la "incolpevole" mancata conoscenza del processo cui si riferisce l'art. 629 bis cod. proc. pen. va interpretata come "involontaria" mancata conoscenza della vocatio in iudicium.

4. Quanto all'onere probatorio imposto al richiedente, la decisione da ultimo citata ha ritenuto che esso implica l'allegazione delle ragioni e dell'eventuale documentazione a sostegno dell'istanza, con dovere del giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza.

In particolare, nella condivisibile motivazione della sentenza Ramadze si legge che «in definitiva ciò da cui deve intendersi gravato l'assente involontario è un onere di allegazione delle specifiche ragioni che giustificano la richiesta di rescissione e degli elementi che vengono indicati a sostegno delle medesime, la cui fondatezza spetta al giudice verificare, ma anche accertare attraverso le necessarie integrazioni istruttorie che si rivelassero necessarie».

Detta conclusione «a maggior ragione deve ritenersi asseverata dalla scelta compiuta con la

I. n. 103/2017 - cui si deve l'abrogazione dell'art. 625-ter e l'introduzione dell'art. 629- bis - di trasferire l'incidente di rescissione dalla competenza del giudice di legittimità alle Corti d'appello e che, come si legge nella relazione di accompagnamento al relativo progetto (n.

C2978), è stata determinata dalla constatazione che "i poteri che tale attribuzione comporta siano di cognizione di profili esclusivamente di merito"».

Si aggiunge che «nel riproporre nel primo comma dell'art. 629-bis quello che era stato il primo comma dell'art. 625-ter, il legislatore del 2017 ha operato una sola modifica lessicale, prevedendo che l'istante non ha semplicemente il diritto di "richiedere" la rescissione del giudicato, scelta indubbiamente più ambigua sul piano della definizione degli oneri probatori, bensì di "ottenere" tale rescissione.

Verbo questo che in maniera più esplicita evoca la necessità che il giudice, una volta investito dell'incidente, accerti comunque l'oggettiva fondatezza della mancata conoscenza del processo» (così, ancora, Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137, in motivazione).

5. Nel caso di specie, l'istante ha allegato di aver trasferito la propria residenza nel territorio del medesimo comune e di non aver avuto alcun contatto con il difensore nominatogli d'ufficio, apprendendo della celebrazione del processo - a cui non ha mai inteso sottrarsi - del preciso contenuto dell'accusa e dell'intervenuta condanna soltanto quando questa era già divenuta irrevocabile.

Lungi dal ritenere irrilevante questa ricostruzione, senza averla peraltro contestata, la Corte territoriale avrebbe invece dovuto valutarla alla luce dei principi più sopra esposti, svolgendo semmai accertamenti istruttori per verificarne la fondatezza, senza arrestarsi ad un'inammissibile - ed errata - presunzione di di colpevole, volontaria, sottrazione al procedimento ostativa alla rescissione del giudicato conseguente ad un mero difetto di diligenza.

6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste, che si atterrà ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

An

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/11/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. n-+.."(..A' it3 o 'r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 novembre 2021, la Corte d'appello di Trieste ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Trieste che, procedendo in sua assenza, l'aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen., anche in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. con riguardo agli artt. 9 Dir. 2016/343/UE e 6 CEDU. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia illegittimamente ritenuto che egli si fosse sottratto volontariamente al processo e, comunque, che non avesse dato prova dell'incolpevole conoscenza del medesimo, avendo eletto domicilio presso la sua residenza ed essendo il domicilio divenuto successivamente inidoneo per suo trasferimento senza che egli curasse di prendere contatto con il difensore di ufficio che sapeva essergli stato nominato e che ebbe ad assisterlo nel corso del processo. Essendo venuto meno al suo dovere d'informazione, l'ordinanza impugnata aveva ritenuto che vi fossero le condizioni per l'incardinazione di un effettivo rapporto tra l'imputato ed il suo difensore d'ufficio. Così facendo, tuttavia, il giudice di merito aveva violato l'art. 629 bis cod. proc. pen. nell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata datane dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, accreditando una presunzione assoluta di consapevole sottrazione al procedimento ancorata ad un mero difetto di diligenza, senza accertare né la prova dell'instaurazione di un effettivo rapporto professionale con il difensore d'ufficio, né la sussistenza di condotte positive attestanti la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. In via subordinata, si solleva questione d'illegittimità costituzionale dell'art.629 bis cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost. in relazione agli artt. 9 Dir. 2016/343/UE e 6 CEDU, laddove interpretato nel senso in cui impone al condannato di provare che l'assenza sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza formulata ai sensi degli artt. 629 bis, comma 4, e 635 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. 2. L'orientamento interpretativo oramai consolidato di questa Corte in tema di rescissione del giudicato è nel senso che l'effettiva conoscenza del procedimento ostativa alla revoca della sentenza di condanna emessa nei confronti di imputato assente deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680, relativa a caso, identico a quello qui sub iudice, di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, con notifica della vocatio in iudicium effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen.; Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shinni, Rv. 277210). Né può ritenersi diversamente valorizzando il difetto di diligenza dell'imputato nel non aver intrattenuto rapporti con il difensore nominatogli d'ufficio presso il quale si sia perfezionata, secondo la disciplina processuale, la notificazione della citazione a giudizio. Del resto, con riguardo alla non dissimile situazione di domicilio eletto presso il difensore nominato d'ufficio, prima dell'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che detta elezione di domicilio da parte dell'indagato non può considerarsi presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Con riguardo alla possibilità di ottenere la rescissione del giudicato, si è conseguentemente ritenuto che dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483). 3. Diversamente da quanto affermato dall'ordinanza impugnata, non può pertanto ritenersi che l'imputato versi in stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio, e non possa quindi ottenere la rescissione del giudicato di condanna, per il solo fatto di non aver mantenuto i contatti con il difensore d'ufficio nominatogli all'atto della sua identificazione a seguito della sopravvenuta inidoneità del domicilio da lui inizialmente eletto o dichiarato. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 629-bis cod. proc. pen. - in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., anche con riguardo agli artt. 3 e 6 CEDU - porta infatti a ritenere possibile ottenere la rescissione del giudicato per il condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza anche qualora egli non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata conoscenza del processo", in quanto l'art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen., norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137). Per ritenere preclusa la rescissione, dunque, non basta un difetto di diligenza, ma occorre una volontaria - ed in questo senso "colpevole" - sottrazione al processo. In sostanza, alla luce di quanto osservato nel paragrafo che precede, la "incolpevole" mancata conoscenza del processo cui si riferisce l'art. 629 bis cod. proc. pen. va interpretata come "involontaria" mancata conoscenza della vocatio in iudicium. 4. Quanto all'onere probatorio imposto al richiedente, la decisione da ultimo citata ha ritenuto che esso implica l'allegazione delle ragioni e dell'eventuale documentazione a sostegno dell'istanza, con dovere del giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza. In particolare, nella condivisibile motivazione della sentenza Ramadze si legge che «in definitiva ciò da cui deve intendersi gravato l'assente involontario è un onere di allegazione delle specifiche ragioni che giustificano la richiesta di rescissione e degli elementi che vengono indicati a sostegno delle medesime, la cui fondatezza spetta al giudice verificare, ma anche accertare attraverso le necessarie integrazioni istruttorie che si rivelassero necessarie». Detta conclusione «a maggior ragione deve ritenersi asseverata dalla scelta compiuta con la I. n. 103/2017 - cui si deve l'abrogazione dell'art. 625-ter e l'introduzione dell'art. 629- bis - di trasferire l'incidente di rescissione dalla competenza del giudice di legittimità alle Corti d'appello e che, come si legge nella relazione di accompagnamento al relativo progetto (n. C2978), è stata determinata dalla constatazione che "i poteri che tale attribuzione comporta siano di cognizione di profili esclusivamente di merito"». Si aggiunge che «nel riproporre nel primo comma dell'art. 629-bis quello che era stato il primo comma dell'art. 625-ter, il legislatore del 2017 ha operato una sola modifica lessicale, prevedendo che l'istante non ha semplicemente il diritto di "richiedere" la rescissione del giudicato, scelta indubbiamente più ambigua sul piano della definizione degli oneri probatori, bensì di "ottenere" tale rescissione. Verbo questo che in maniera più esplicita evoca la necessità che il giudice, una volta investito dell'incidente, accerti comunque l'oggettiva fondatezza della mancata conoscenza del processo» (così, ancora, Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137, in motivazione). 5. Nel caso di specie, l'istante ha allegato di aver trasferito la propria residenza nel territorio del medesimo comune e di non aver avuto alcun contatto con il difensore nominatogli d'ufficio, apprendendo della celebrazione del processo - a cui non ha mai inteso sottrarsi - del preciso contenuto dell'accusa e dell'intervenuta condanna soltanto quando questa era già divenuta irrevocabile. Lungi dal ritenere irrilevante questa ricostruzione, senza averla peraltro contestata, la Corte territoriale avrebbe invece dovuto valutarla alla luce dei principi più sopra esposti, svolgendo semmai accertamenti istruttori per verificarne la fondatezza, senza arrestarsi ad un'inammissibile - ed errata - presunzione di di colpevole, volontaria, sottrazione al procedimento ostativa alla rescissione del giudicato conseguente ad un mero difetto di diligenza. 6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste, che si atterrà ai principi sopra esposti. P.Q.M. An
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