CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36975/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.455 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in ordine alla esclusione del falso grossolano, è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata è corredata da adeguate ragioni a sostegno rispettose dei principi giurisprudenziali elaborati in materia (pagg. 3 e 4); Considerato che il secondo motivo, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen. riconosciuta invece in favore del correo, è generico e manifestamente infondato poiché la corte distrettuale ha spiegato che per il ricorrente ricorra l'ipotesi del comportamento abituale, ostativo, per espressa previsione di legge, alla operatività della causa in non punibilità in rassegna; Ritenuto che il terzo motivo, che si duole della mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito (pag. 5); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci