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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31654/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32438/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e Oggetto:processo tribu- tario –giudicato inter alios -limiti soggettivi del giudicato difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: marcolombardi@avvocatina- poli.legalmail.it) e domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cas- sazione; –controricorrenti – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n.233/1/2019, depositata il 20.3.2019 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 233/1/2019,depositata il 20.3.2019 , veniva parzialmente accolto l’ap- pello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Isernia n. 173/1/2016 la quale avevaaccolto interamente i ricorsi riuniti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. edei soci Gio vanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I tre avvisi di accertamento, tutti relativi all’anno di imposta 2008, erano rispettivamente indirizzati alla società per maggiori IRES, IRAP e IVA oltre accessori e ai due soci per maggior reddito da partecipa- zione sociale, tutti emessi sulla base di p.v.c. a seguito di verifica fi- scale.

Le riprese ad imposizione erano disposte, tra l’altro, per indebita de- duzione di costi pari a 120.000,00euro oltre IVA per operazioni inesi- stenti in relazione alla fattura n.1/2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e deduzione di costi in violazione dell’art.109 TUIR per 850,00 euro in relazione ad una fattura relativa a tinteggiatura locali uso ufficio emessa dalla ditta Paglione e 2.500,00euro in relazione ad una polizza- vita con iscrizione nel conto costi indeducibili, oltre a ulteriori costi pari a 16.023,00euro per difetto di competenza quanto all’acquisto di si- garette.

La sentenza di primo grado, emessa sui ricorsi riuniti, era favorevole ai contribuenti, mentre la sentenza d’appello faceva cadere solo la ri- presa per costi polizza vita con iscrizione nel conto di costi indeducibili, confermando le restanti.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con ricorso affidato a quattro motivi, cui replicano i contribuenti con controricorso.

I contro- ricorrenti depositano anche memoria illustrativa ex art.380 bis.1 cod. proc. civ. in cui l’avvocato difensore si dichiara antistatario.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedi- mento ex artt.111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. con riferimento alla deduzione del costo documentato dalla fattura n. 1 della [OSCURATO:SOCIETA]., avendo il giudice fatto riferimento decisivo per affermare l’esistenza dell’opera- zione economica ad una sentenza d’appello nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] stessa non ancora passata in giudicato e impugnata in Cassazione.

2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla medesima ripresa, pro- spetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento ex artt. 2 d.lgs. n.546/1992, 115, 116 cod. proc. civ., 409, 530, 654 c.p.p., avendo il giudice fondato l’accertamento dell’esistenza dell’operazione anche sull’esito del giudi- zio penale originato dai fatti alla base delle riprese.

3. Il terzo motivo di ricorso, sempre circa la medesima ripresa, deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 108, comma 3, e 109, comma 5, TUIR, 19 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 cod. civ. con riferimento all’accertamento autonomo compiuto dal giudice di appello di esistenza dell’operazione.

4. I primi tre motivi proposti dalla ricorrente, da trattarsi congiunta- mente perché relativi alla ripresa in dipendenza della fattura n. 1 del 10.3.2008 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e ritenuta dall’Amministrazione relativa ad operazione inesistente con conseguente indeducibilità dei costi da parte di [OSCURATO:PERSONA], non pos- sono trovare ingresso.

4.1. Il giudice d’appello nel presente processo ha, riguardo alla ripresa suddetta, espresso una pluralità di statuizioni: la prima basata sull’esito del giudizio penale, la seconda incentrata sull’accertamento compiuto nella sentenza di primo e secondo grado resa dal giudice tri- butario nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e, infine, ha compiuto anche un auto- nomo accertamento circa l’esistenza dell’operazione fatturata.

Orbene, con riferimento alla seconda statuizione, sufficiente di per sé a supportare l’annullamento della ripresa, la Corte di cassazione con ordinanza n. 28723/2023 ha rigettato il ricorso per cassazione dell’Agenzia proposto contro [OSCURATO:PERSONA] costruzioni S.r.l. (ricorso N.R.G. 20606/2017) determinando così il passaggio in giudicato della sen- tenza di appello citata dalla sentenza impugnata in questa sede che ha accertato l’esistenza, tra le altre, anche dell’operazione economica og- getto della fattura n.1/2008.

4.2. L’accertamento compiuto dal giudice è relativo alla statuizione de- finitiva di esistenza dell'operazione ad opera della CTP 83/17/15, poi confermata da CTR 48/1/17; nelle more del giudizio di cassazione tale sentenza è stata a sua volta confermata con l’ordinanza n. 28723/2023 di questa Corte.

Alle pagine 4 e 5 del controricorso si riporta la pertinente motivazione della CTR 48/1/17, ora definitiva, e la sentenza con attestazione di conformità è anche prodotta in allegato alla memoria autorizzata ex art.380- bis.1 cod. proc. civ.

La sentenza è precisa e non è dirimente il fatto che sia stata resa nei confronti della società fatturante l’esecu- zione dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], (presunta cartiera) anziché della contribuente [OSCURATO:PERSONA], non parte di quel giudizio.

L’operazione è esatta- mente identificata non solo con la menzione della fattura in questione, ma è stata anche minuziosamente descritta, incluso il riferimento alla contribuente committente i lavori.

Sussiste una pregiudizialità logica tra l’accertamento compiuto dalla sentenza CTR 48/2017, divenuta definitiva, e il presente giudizio dal momento che il rapporto e l’operazione economica è la stessa e va prevenuto il contrasto tra giudicati.

4.3. Va ricordato in diritto che: «I limiti soggettivi del giudicato operano nel senso di escludere l’efficacia del relativo accertamento contro i terzi, ma non al loro favore, in base al principio generale espresso dall'art. 1306 cod. civ., secondo cui gli effetti della pronuncia (o del giudicato) operano secundum eventum litis.

La sentenza inter paucio- resnon ha effetto contro coloro che sono rimasti estranei al processo, ma può essere opposta da costoro a chi ne è stato parte se ad essi favorevole.

Trattasi di acquisizione ormai risalente della dottrina e che ha trovato ospitalità nella giurisprudenza (cfr. Cass. n.18325 del 2019; Cass. Sez.

U. n. 14815 del 2018) in materia di giudicato tributario», così Cass 2462/2024 in parte motiva.

Vi è tuttavia un limite: «Il giudicato, pur favorevole, non opera per̀ ipso iure, ma richiede che il terzo manifesti l’intenzione di fare proprio l’altrui accertamento.

Non è discutibile che il terzo, sollevando in ap- pello l’eccezione del giudicato reso inter alios, ma a lui favorevole, ab- bia manifestato la volontàdi appropriarsi del relativo accertamento» (cfr. Cass. ult. cit.).

4.4. La ricostruzione in diritto sopra condotta governa anche la pre- sente fattispecie, in cui nella memoria autorizzata ex art.380 bis.1 cod. proc. civ., i contribuenti invocano la definitività dell’accertamento con- dotto dalla CTR in conseguenza del rigetto del ricorso per Cassazione ad opera della ordinanza n. 28723/2023: «come detto in premessa a pag. 1 del controricorso la presente controversia è oggettivamente e conseguenzialmente connessa all’esito del contenzioso Mi.san. costru- zioni S.r.l., n.R.G. 20606/2017, ivi definito con ordinanza n. 28723/2023 pubblicata il 16/10/2023.

Ed infatti detta ordinanza, con- fermando la sentenza n. 48/1/17 della CTR Molise, che aveva respinto gli appelli dell’Agenzia Entrate relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, sancisce irrevocabilmente l’esistenza della fattura n. 1 del 10.3.2008 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], la cui deducibilità, in capo a quest’ultima, costituisce oggetto dei primi 3 mo- tivi del ricorso di parte erariale».

4.5. Va inoltre precisato in diritto come la regola che governa la fatti- specie, al fine di prevenire contrasti tra giudicati, opponga in via ri- flessa un accertamento definitivo reso nei confronti del creditore e fa- vorevole al debitore non parte in quel giudizio che costituisce una pre- giudizialità logica per la decisione del ricorso tra il debitore e l’Agenzia creditrice, limitatamente alla ripresa in questione.

Da cì discende l’infondatezza del secondo motivo e l’inammissibilità del primo e del terzo ex art.100 cod. proc. civ., configurandosi un so- pravvenuto difetto di interesse a impugnare le ulteriori due statuizioni del giudice d’appello a supporto della medesima ripresa, essendo suf- ficiente a supportare l’esito decisorio la rationon utilmente aggredita con il secondo motivo.

5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR nella parte in cui la normativa richiamata secondo la sentenza «induce quindi a ritenere possibile anche la contabilizzazione del solo aggio.

Pertanto, la contabilizzazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] risulta conforme a quanto prescritto dalla legge».

6. Il motivo è inammissibile.

Sotto l’angolo della violazione di legge, si censura il fatto che la CTR avrebbe travisato i termini della questione, non avendo considerato quanto argomentato con l’atto d’appello, essendo la ripresa incentrata sull’indeducibilità dei costi di acquisto dei generi di monopoli rivenduti per difetto di competenza e non, come ritenuto dal giudice, dell’aggio dichiarato.

Al proposito, va rammentato il consolidato orientamento di questa Corte in base al quale l'interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assog- gettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione.

A tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico appli- cabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (tra varie, Cass. 8 agosto 2006, n. 17947 e 21 febbraio 2014, n. 4205; Cass. Sez.

Un, Sentenza n. 27435 del 2017).

Con la doglianza in disa- mina la ricorrente ha censurato la ricognizione della materia giustizia- bile operata dal giudice e avrebbe dovuto contrastarla deducendo il vizio motivazionale e unicamente sotto il profilo della logicità e con- gruità della motivazione. 9.In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato come pure va disattesa la richiesta di condanna dell’Amministrazione alle spese aggravate dalla temerarietà della lite, come chiesto in calce al controricorso, in quantol’Agenzia si è semplicemente difesa in giudizio proponendo in- terpretazioniin ultima analisi disattese dalla Corte.

10. Le spese di lite sono interamente compensate per le peculiarità dellafattispecie, in cui la sentenza della Cassazione che ha determinato ilconsolidamento della sentenza d’appello n. 48/1/17 e parziale novità dellequestioni.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazionea debito, non sussistono i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32438/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e Oggetto:processo tribu- tario –giudicato inter alios -limiti soggettivi del giudicato difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: marcolombardi@avvocatina- poli.legalmail.it) e domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cas- sazione; –controricorrenti – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n.233/1/2019, depositata il 20.3.2019 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 233/1/2019,depositata il 20.3.2019 , veniva parzialmente accolto l’ap- pello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Isernia n. 173/1/2016 la quale avevaaccolto interamente i ricorsi riuniti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. edei soci Gio vanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I tre avvisi di accertamento, tutti relativi all’anno di imposta 2008, erano rispettivamente indirizzati alla società per maggiori IRES, IRAP e IVA oltre accessori e ai due soci per maggior reddito da partecipa- zione sociale, tutti emessi sulla base di p.v.c. a seguito di verifica fi- scale. Le riprese ad imposizione erano disposte, tra l’altro, per indebita de- duzione di costi pari a 120.000,00euro oltre IVA per operazioni inesi- stenti in relazione alla fattura n.1/2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e deduzione di costi in violazione dell’art.109 TUIR per 850,00 euro in relazione ad una fattura relativa a tinteggiatura locali uso ufficio emessa dalla ditta Paglione e 2.500,00euro in relazione ad una polizza- vita con iscrizione nel conto costi indeducibili, oltre a ulteriori costi pari a 16.023,00euro per difetto di competenza quanto all’acquisto di si- garette. La sentenza di primo grado, emessa sui ricorsi riuniti, era favorevole ai contribuenti, mentre la sentenza d’appello faceva cadere solo la ri- presa per costi polizza vita con iscrizione nel conto di costi indeducibili, confermando le restanti. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con ricorso affidato a quattro motivi, cui replicano i contribuenti con controricorso. I contro- ricorrenti depositano anche memoria illustrativa ex art.380 bis.1 cod. proc. civ. in cui l’avvocato difensore si dichiara antistatario. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedi- mento ex artt.111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. con riferimento alla deduzione del costo documentato dalla fattura n. 1 della [OSCURATO:SOCIETA]., avendo il giudice fatto riferimento decisivo per affermare l’esistenza dell’opera- zione economica ad una sentenza d’appello nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] stessa non ancora passata in giudicato e impugnata in Cassazione. 2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla medesima ripresa, pro- spetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento ex artt. 2 d.lgs. n.546/1992, 115, 116 cod. proc. civ., 409, 530, 654 c.p.p., avendo il giudice fondato l’accertamento dell’esistenza dell’operazione anche sull’esito del giudi- zio penale originato dai fatti alla base delle riprese. 3. Il terzo motivo di ricorso, sempre circa la medesima ripresa, deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 108, comma 3, e 109, comma 5, TUIR, 19 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 cod. civ. con riferimento all’accertamento autonomo compiuto dal giudice di appello di esistenza dell’operazione. 4. I primi tre motivi proposti dalla ricorrente, da trattarsi congiunta- mente perché relativi alla ripresa in dipendenza della fattura n. 1 del 10.3.2008 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e ritenuta dall’Amministrazione relativa ad operazione inesistente con conseguente indeducibilità dei costi da parte di [OSCURATO:PERSONA], non pos- sono trovare ingresso. 4.1. Il giudice d’appello nel presente processo ha, riguardo alla ripresa suddetta, espresso una pluralità di statuizioni: la prima basata sull’esito del giudizio penale, la seconda incentrata sull’accertamento compiuto nella sentenza di primo e secondo grado resa dal giudice tri- butario nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e, infine, ha compiuto anche un auto- nomo accertamento circa l’esistenza dell’operazione fatturata. Orbene, con riferimento alla seconda statuizione, sufficiente di per sé a supportare l’annullamento della ripresa, la Corte di cassazione con ordinanza n. 28723/2023 ha rigettato il ricorso per cassazione dell’Agenzia proposto contro [OSCURATO:PERSONA] costruzioni S.r.l. (ricorso N.R.G. 20606/2017) determinando così il passaggio in giudicato della sen- tenza di appello citata dalla sentenza impugnata in questa sede che ha accertato l’esistenza, tra le altre, anche dell’operazione economica og- getto della fattura n.1/2008. 4.2. L’accertamento compiuto dal giudice è relativo alla statuizione de- finitiva di esistenza dell'operazione ad opera della CTP 83/17/15, poi confermata da CTR 48/1/17; nelle more del giudizio di cassazione tale sentenza è stata a sua volta confermata con l’ordinanza n. 28723/2023 di questa Corte. Alle pagine 4 e 5 del controricorso si riporta la pertinente motivazione della CTR 48/1/17, ora definitiva, e la sentenza con attestazione di conformità è anche prodotta in allegato alla memoria autorizzata ex art.380- bis.1 cod. proc. civ. La sentenza è precisa e non è dirimente il fatto che sia stata resa nei confronti della società fatturante l’esecu- zione dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], (presunta cartiera) anziché della contribuente [OSCURATO:PERSONA], non parte di quel giudizio. L’operazione è esatta- mente identificata non solo con la menzione della fattura in questione, ma è stata anche minuziosamente descritta, incluso il riferimento alla contribuente committente i lavori. Sussiste una pregiudizialità logica tra l’accertamento compiuto dalla sentenza CTR 48/2017, divenuta definitiva, e il presente giudizio dal momento che il rapporto e l’operazione economica è la stessa e va prevenuto il contrasto tra giudicati. 4.3. Va ricordato in diritto che: «I limiti soggettivi del giudicato operano nel senso di escludere l’efficacia del relativo accertamento contro i terzi, ma non al loro favore, in base al principio generale espresso dall'art. 1306 cod. civ., secondo cui gli effetti della pronuncia (o del giudicato) operano secundum eventum litis. La sentenza inter paucio- resnon ha effetto contro coloro che sono rimasti estranei al processo, ma può essere opposta da costoro a chi ne è stato parte se ad essi favorevole. Trattasi di acquisizione ormai risalente della dottrina e che ha trovato ospitalità nella giurisprudenza (cfr. Cass. n.18325 del 2019; Cass. Sez. U. n. 14815 del 2018) in materia di giudicato tributario», così Cass 2462/2024 in parte motiva. Vi è tuttavia un limite: «Il giudicato, pur favorevole, non opera per̀ ipso iure, ma richiede che il terzo manifesti l’intenzione di fare proprio l’altrui accertamento. Non è discutibile che il terzo, sollevando in ap- pello l’eccezione del giudicato reso inter alios, ma a lui favorevole, ab- bia manifestato la volontàdi appropriarsi del relativo accertamento» (cfr. Cass. ult. cit.). 4.4. La ricostruzione in diritto sopra condotta governa anche la pre- sente fattispecie, in cui nella memoria autorizzata ex art.380 bis.1 cod. proc. civ., i contribuenti invocano la definitività dell’accertamento con- dotto dalla CTR in conseguenza del rigetto del ricorso per Cassazione ad opera della ordinanza n. 28723/2023: «come detto in premessa a pag. 1 del controricorso la presente controversia è oggettivamente e conseguenzialmente connessa all’esito del contenzioso Mi.san. costru- zioni S.r.l., n.R.G. 20606/2017, ivi definito con ordinanza n. 28723/2023 pubblicata il 16/10/2023. Ed infatti detta ordinanza, con- fermando la sentenza n. 48/1/17 della CTR Molise, che aveva respinto gli appelli dell’Agenzia Entrate relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, sancisce irrevocabilmente l’esistenza della fattura n. 1 del 10.3.2008 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], la cui deducibilità, in capo a quest’ultima, costituisce oggetto dei primi 3 mo- tivi del ricorso di parte erariale». 4.5. Va inoltre precisato in diritto come la regola che governa la fatti- specie, al fine di prevenire contrasti tra giudicati, opponga in via ri- flessa un accertamento definitivo reso nei confronti del creditore e fa- vorevole al debitore non parte in quel giudizio che costituisce una pre- giudizialità logica per la decisione del ricorso tra il debitore e l’Agenzia creditrice, limitatamente alla ripresa in questione. Da cì discende l’infondatezza del secondo motivo e l’inammissibilità del primo e del terzo ex art.100 cod. proc. civ., configurandosi un so- pravvenuto difetto di interesse a impugnare le ulteriori due statuizioni del giudice d’appello a supporto della medesima ripresa, essendo suf- ficiente a supportare l’esito decisorio la rationon utilmente aggredita con il secondo motivo. 5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR nella parte in cui la normativa richiamata secondo la sentenza «induce quindi a ritenere possibile anche la contabilizzazione del solo aggio. Pertanto, la contabilizzazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] risulta conforme a quanto prescritto dalla legge». 6. Il motivo è inammissibile. Sotto l’angolo della violazione di legge, si censura il fatto che la CTR avrebbe travisato i termini della questione, non avendo considerato quanto argomentato con l’atto d’appello, essendo la ripresa incentrata sull’indeducibilità dei costi di acquisto dei generi di monopoli rivenduti per difetto di competenza e non, come ritenuto dal giudice, dell’aggio dichiarato. Al proposito, va rammentato il consolidato orientamento di questa Corte in base al quale l'interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assog- gettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione. A tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico appli- cabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (tra varie, Cass. 8 agosto 2006, n. 17947 e 21 febbraio 2014, n. 4205; Cass. Sez. Un, Sentenza n. 27435 del 2017). Con la doglianza in disa- mina la ricorrente ha censurato la ricognizione della materia giustizia- bile operata dal giudice e avrebbe dovuto contrastarla deducendo il vizio motivazionale e unicamente sotto il profilo della logicità e con- gruità della motivazione. 9.In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato come pure va disattesa la richiesta di condanna dell’Amministrazione alle spese aggravate dalla temerarietà della lite, come chiesto in calce al controricorso, in quantol’Agenzia si è semplicemente difesa in giudizio proponendo in- terpretazioniin ultima analisi disattese dalla Corte. 10. Le spese di lite sono interamente compensate per le peculiarità dellafattispecie, in cui la sentenza della Cassazione che ha determinato ilconsolidamento della sentenza d’appello n. 48/1/17 e parziale novità dellequestioni. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazionea debito, non sussistono i