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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03349/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ARGENTANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza emessa dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di minaccia, commesso il 6.4.2018 ai danni del proprietario della casa ove egli era in affitto e condannato alla pena di 300 euro di multa.

2. Avverso la sentenza predetta ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, formulando un unico motivo con cui denuncia l'assoluta carenza della motivazione del provvedimento impugnato, scarna e sintetica in modo illegittimo, in violazione degli obblighi giustificativi delle decisioni giudiziarie, previsti dalla legge.

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali, condividendo le conclusioni del PG, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata incorre nel vizio di carenza assoluta di motivazione, qualificabile alla stregua di una violazione di legge (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611); infatti, si traducono in una violazione di legge i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.

U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246).

2.1. Invero, la pronuncia del giudice di pace che ha condannato il ricorrente è stata redatta in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000.

Tuttavia, il Collegio evidenzia come la forma abbreviata che la motivazione della sentenza del giudice di pace deve assumere, in virtù dell'art. 32, comma quarto, D.Lgs. n. 274 del 2000, deve essere intesa come enunciazione sintetica dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, secondo quanto prescritto dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che richiede, altresì, l'indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.

Non può, invece, essere intesa come elusione dell'obbligo di rappresentazione esterna dei punti logico-giuridici attraverso i quali si è articolato il ragionamento del giudice, alla stregua di una valutazione critica e specifica - ancorché sintetica - delle risultanze processuali (Sez. 5, n. 16965 del 18/02/2010, Zanetti, Rv. 246878).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato viola i parametri minimi in relazione ai quali la motivazione può ritenersi effettivamente resa e non considerarsi, invece, un mero simulacro privo di contenuti reali.

In particolare, la condanna si basa sulla laconica ed unica considerazione della prova oltre ogni ragionevole dubbio desunta dalle "dichiarazioni della persona offesa, chiare, coerenti e univoche", senza alcun vaglio di attendibilità e credibilità di questa e senza aggiungere alcuna considerazione in ordine al contenuto specifico delle dichiarazioni d'accusa.

Evidente, quindi, la carenza assoluta di un simile piano argomentativo, tanto più che la giurisprudenza di legittimità da tempo ha stabilito il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 dei 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312).

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ARGENTANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza emessa dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di minaccia, commesso il 6.4.2018 ai danni del proprietario della casa ove egli era in affitto e condannato alla pena di 300 euro di multa. 2. Avverso la sentenza predetta ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, formulando un unico motivo con cui denuncia l'assoluta carenza della motivazione del provvedimento impugnato, scarna e sintetica in modo illegittimo, in violazione degli obblighi giustificativi delle decisioni giudiziarie, previsti dalla legge. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali, condividendo le conclusioni del PG, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata incorre nel vizio di carenza assoluta di motivazione, qualificabile alla stregua di una violazione di legge (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611); infatti, si traducono in una violazione di legge i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246). 2.1. Invero, la pronuncia del giudice di pace che ha condannato il ricorrente è stata redatta in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000. Tuttavia, il Collegio evidenzia come la forma abbreviata che la motivazione della sentenza del giudice di pace deve assumere, in virtù dell'art. 32, comma quarto, D.Lgs. n. 274 del 2000, deve essere intesa come enunciazione sintetica dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, secondo quanto prescritto dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che richiede, altresì, l'indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Non può, invece, essere intesa come elusione dell'obbligo di rappresentazione esterna dei punti logico-giuridici attraverso i quali si è articolato il ragionamento del giudice, alla stregua di una valutazione critica e specifica - ancorché sintetica - delle risultanze processuali (Sez. 5, n. 16965 del 18/02/2010, Zanetti, Rv. 246878). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato viola i parametri minimi in relazione ai quali la motivazione può ritenersi effettivamente resa e non considerarsi, invece, un mero simulacro privo di contenuti reali. In particolare, la condanna si basa sulla laconica ed unica considerazione della prova oltre ogni ragionevole dubbio desunta dalle "dichiarazioni della persona offesa, chiare, coerenti e univoche", senza alcun vaglio di attendibilità e credibilità di questa e senza aggiungere alcuna considerazione in ordine al contenuto specifico delle dichiarazioni d'accusa. Evidente, quindi, la carenza assoluta di un simile piano argomentativo, tanto più che la giurisprudenza di legittimità da tempo ha stabilito il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 dei 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312). 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona
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