CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 luglio 2021
Cassazione n. 19437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore del TENCA, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia che, pronunciando sulle richieste di riesame dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Vincenza, che, in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000, aveva applicato nei confronti della prima gli arresti domiciliari e nei confronti del secondo l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, ha rigettato la richiesta del Tenca ed ha applicato alla Machina, in sostituzione della misura originaria, l'obbligo di dimora e quello di presentazione alla polizia giudiziaria. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Con il primo motivo deduce la nullità dell'ordinanza impugnata che non ha dichiarato la caducazione dell'ordinanza genetica per mancato deposito in sede di riesame delle richieste di autorizzazione all'intercettazione telefonica e ambientale e dei relativi decreti autorizzativi. 2.2.Con il secondo motivo deduce la nullità dell'ordinanza impugnata in conseguenza della omessa acquisizione delle richieste di autorizzazione all'intercettazione telefonica e ambientale e dei relativi decreti autorizzativi. 2.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e il travisamento delle prove. 2.4.Con il quarto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautela ri. 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 2, 8 e 9, d.lgs. n. 74 del 2000, e 110 cod. pen. in relazione al reato di istigazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi C) ed R) dell'imputazione provvisoria e omessa motivazione sulla adeguatezza dei residui capi di imputazione a sorreggere la misura. Sostiene che il fatto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, non è previsto dalla legge come reato non rilevando più penalmente la mera annotazione in contabilità della fattura emessa da altri e non utilizzata. La diversa conclusione cui giunge il Tribunale si risolve in una 'interpretati° abrogans' dell'art. 9, cit., posto che l'emittente la fattura non concorre con chi la utilizza in dichiarazione e viceversa, con la paradossale conseguenza che l'utilizzatore che decidesse di non avvalersi della fattura in dichiarazione non muterebbe la sua condizione dovendo comunque rispondere di un reato di pari gravità. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la possibilità per il potenziale utilizzatore di rispondere del reato di emissione della fattura a lui indirizzata si lega all'indefettibile presupposto dell'identità soggettiva tra emittente e utilizzatore, ciò sia nel caso in cui lo stesso soggetto sia titolare della ditta emittente e di quella utilizzatrice, sia nel caso in cui lo stesso sia amministratore occulto di uno dei due soggetti economici. E' altresì possibile il concorso in entrambi i reati da parte del terzo estraneo come nel caso tipico del consulente fiscale. L'orientamento seguuto dal Tribunale è invece minoritario. 3.2.Con il secondo motivo deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia per i reati di cui ai capi X e Y dell'imputazione provvisoria, siccome commessi a Brescia, e l'erronea applicazione degli artt. 4, 12, 16 cod. proc. pen. e 18, digs. n. 74 del 2000. Non opera, afferma, la connessione teleologica indicata dal Tribunale a sostegno del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, sia perché non contestata dal Pubblico Ministero, sia perché incompatibile con quanto prevede l'art. 18, d.lgs. n. 74 del 2000, che, nel fissare il criterio del domicilio fiscale del dichiarante, dà per presupposto il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e per scontato il fatto che quest'ultimo reato non viene "attratto" da quello di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 benché tra i due reati vi sia, secondo il Tribunale, un rapporto di mezzo a fine, in realtà non sempre sussistente. 3.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. in relazione alla mancata acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non depositati presso la cancelleria del Tribunale del riesame, eccezione rigettata dal Tribunale sul rilievo della sua intempestività siccome proposta solo nelle conclusioni depositate in udienza e non illustrata oralmente. Si tratta - afferma - di rilievo infondato secondo quanto risulta dalla lettura del verbale di udienza dal quale risulta che i difensori del ricorrente si erano associati all'eccezione dei difensori della Machina. L'argomento del Tribunale secondo il quale l'acquisizione dei decreti autorizzativi avrebbe comportato il rinvio dell'udienza a data successiva alla scadenza del termine per decidere sulla richiesta di riesame con conseguente perdita di efficacia della misura si risolve nell'inaccettabile compressione del diritto di difesa facendo ricadere sull'indagato la scelta del PM di non trasmettere i decreti.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso della Machina è inammissibile; è infondato quello del Tenca 2.11 ricorso della Machina è tardivo. 2.1.L'ordinanza impugnata è stata depositata in cancelleria il 19/07/2021, è stata notificata ai difensori della ricorrente il 28/07/2021 ed alla ricorrente personalmente il giorno successivo. Il ricorso per cassazione è stato trasmesso via pec al Tribunale del riesame in data 07/09/2021, ben oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. 2.2.Trattandosi di procedimento (anche) per reati di "criminalità organizzata" (alla ricorrente è stata applicata la misura cautelare personale per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.), non opera la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 240-bis, comma 2, disp. coord. c.p.p. Secondo l'autorevole insegnamento della Corte di cassazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione (Sez. U, n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca, Rv. 230895 - 01; Sez. 2, n. 6996 del 14/01/2020, Rv. 278507 - 01; Sez. 2, n. 6321 del 25/11/2015, Rv. 266404 - 01; Sez. 3, n. 36927 del 18/06/2015, Rv. 265023 - 01). 2.3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. 3.11 ricorso del Tenca è infondato. 3.1.Nei confronti del ricorrente si addensano, secondo i giudici della cautela, i gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato ai capi C ed R della rubrica provvisoria, e del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato ai capi X ed Y.3.2.In particolare, i capi C ed R gli imputano di aver concordato con altre persone l'emissione, anche in favore delle società «[OSCURATO:SOCIETA].» (capo C) e «[OSCURATO:SOCIETA].» (capo R), da lui amministrate, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti apparentemente prestate nel 2020 da altre società («[OSCURATO:SOCIETA].», capo C, e «[OSCURATO:SOCIETA].», capo R). I capi X ed Y gli imputano, invece, di aver indicato, nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle società «[OSCURATO:SOCIETA].» (capo X) e «[OSCURATO:SOCIETA] . S.r.l.» (capo Y), elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse nei confronti delle predette società nell'anno di imposta 2019. 3.3.11 ricorrente lamenta (primo motivo) di non aver fatto alcun uso delle fatture emesse nel 2020 nei confronti delle società da lui amministrate, con conseguente malgoverno dell'art. 9, d.lgs. n. 74 del 2000, che rende penalmente irrilevante l'annotazione in contabilità di fatture ricevute a fronte di prestazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti quando delle stesse non venga fatto alcun uso a causa della mancata presentazione di una delle dichiarazioni annuali. 3.4.11 rilievo è infondato. 3.5.Ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 74 del 2000, chi emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Questa Corte ha interpretato la norma nel senso che essa fa salva l'ipotesi in cui il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti concorre con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9, cit. (Sez. 3., n. 41224 del 22/05/2019, Rv. 277978 - 01; Sez. 3, n. 14862 del 17/03/2010, Rv. 246967 - 01); ciò sul rilievo che il regime previsto dall'art.9, che esclude la possibilità di concorso reciproco fra il reato previsto dall'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quello previsto dall'art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ha la finalità di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, senza introdurre però alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, fissati dall'art.110 cod. pen. (Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Rv. 274208 - 01; Sez. 2, n. 24167 del 16/05/2003, Rv. 225453 - 01). La diversa interpretazione caldeggiata dal ricorrente determinerebbe, essa sì, una irragionevole situazione di irrilevanza penale a favore di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale in relazione alla emissione della documentazione fittizia e che non abbia poi utilizzato le fatture per un mero accidente (accertamenti, per esempio, effettuati prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione). In tal caso, infatti, il soggetto, pur avendo concorso nella emissione delle fatture inesistenti con un ruolo di primaria rilevanza, ad es. come istigatore, non verrebbe sanzionato né ai sensi dell'art. 8 - a titolo di concorso -, né ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, a titolo di tentativo, essendo questo escluso espressamente dall'art. 6 (così, in motivazione, Sez. 3, n. 14862 del 2010, cit.). E' perciò rimasta isolata l'opinione contraria per la quale se il beneficiario della falsa fattura non se ne avvalga nella propria dichiarazione fiscale, deve esserne esclusa la punibilità a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. (quale concorrente nel reato di cui all'art. 8), in ossequio al principio generale della non punibilità del tentativo contenuto nell'art. 6 del richiamato d.lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 3052 del 14/11/2007, deo. 2008, Rv. 238609 - 01). 3.6.Argomenti in senso contrario non possono essere tratti dalla sentenza n. 49 del 2002 della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento all'art. 3, Cost., nella parte in cui escludono, rispettivamente, la punibilità a titolo di tentativo del delitto di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, e la punibilità di chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a titolo di concorso nel reato di emissione di tali fatture o documenti, previsto dall'art. 8 del decreto stesso. E' vero, il Giudice delle leggi ha sottolineato la scelta dell'abbandono del modello del c.d. "reato prodromico", caratteristico della precedente disciplina di cui al d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 - che attestava la linea d'intervento repressivo sulla fase meramente "preparatoria" dell'evasione d'imposta - a favore del recupero alla fattispecie penale tributaria del momento dell'offesa degli interessi dell'erario (affermazione condivisa e ribadita anche da Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, in motivazione); tuttavia, in alcun modo la Corte costituzionale ha espressamente escluso la applicazione degli ordinari istituti del concorso di persone nel reato quando il potenziale utilizzatore concordi (o istighi) l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti e all'emissione non faccia seguito la presentazione della dichiarazione annuale. 3.7.In ultima analisi, presupposto applicativo dell'art. 9, d.lgs. n. 74 del 2000, è la consumazione di entrambi i reati ivi previsti (artt. 2 e 8, stesso decreto): per l'emittente la fattura, la presentazione della dichiarazione fraudolenta costituisce un "post-factum" penalmente irrilevante; allo stesso modo, per l'autore della dichiarazione effettivamente presentata, l'emissione della fattura costituisce un "ante -factum" estraneo al fatto tipico e non recuperabile nemmeno mediante l'applicazione dell'istituto del concorso di persone.3.8.Argomento sistematico che conforta la persistente validità di tale interpretazione può essere ulteriormente tratto, oggi, dall'aggiunta al comma 1 dell'art. 6, d.lgs. n. 74 del 2000, del comma 1-bis che così recita: «Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro». 3.9.L'art. 6, d.igs. n. 74 del 2000, esclude, come noto, la punibilità, a titolo di tentativo, dei reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3 e 4, stesso decreto. L'aggiunta del comma 1-bis, ad opera dell'art. 2, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 75, ha introdotto una deroga alla non punibilità del tentativo nel caso in cui i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e dichiarazione infedele (art. 4) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Le condotte, dunque, preparatorie (o prodromiche) alla presentazione di una delle dichiarazioni sopra indicate (e tra queste, certamente, rientrano la registrazione nelle scritture contabili obbligatorie delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria), sin qui ritenute penalmente irrilevanti dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Rv. 262358 - 01; Sez. 3, n. 23229 del 27/04/2012, Rv. 252999 - 01), acquistano rilevanza penale ai sensi dell'art. 56 cod. pen. 3.10.La norma, però, fa salva l'ipotesi che «il fatto integri il reato previsto dall'art. 8». Ora, poiché la condotta dello "avvalersi" è elemento costitutivo necessario (ancorché di per sé non sufficiente) della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, la clausola che fa salva l'applicazione della più grave fattispecie di cui all'art. 8, stesso decreto, ha un senso se letta proprio alla luce della ormai prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, come detto, chi istiga (o concorda) l'emissione della fattura per operazioni inesistenti risponde a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, con l'emittente la fattura. In questo caso, infatti, non si applica la fattispecie dei reato di dichiarazione fraudolenta tentata ma solo quella, più grave, del (concorso nel) reato consumato di emissione di fattura per operazione inesistente. 4.11 secondo motivo è manifestamente infondato. 4.1.L'eccezione di incompetenza investe i soli reati di cui ai capi X e Y della rubrica per i quali, sostiene il ricorrente, sarebbe territorialmente competente il tribunale di Brescia espressamente indicato dalla rubrica come luogo di consumazione dei reati stessi. Il Tribunale di Vicenza ha disatteso l'eccezione difensiva in considerazione della connessione teleologica processuale intercorrente, ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., con i reati di cui ai capi A, D e 3, connessione sussistente, secondo i giudici del riesame, a prescindere dalla formale contestazione della circostanza aggravante della connessione teleologica sostanziale di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen. Il ricorrente obietta che la competenza per territorio va invece determinata avuto riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero. 4.2.0sserva il Collegio che, sulla scia delle stesse obiezioni difensive, le condotte descritte ai capi X ed Y sono espressamente contestate dal PM come «in connessione teleologica con i reati di cui ai capi A), D), 3) e Q)» (il capo Y con i soli reato di cui ai capi A), D) e Q), il che è sufficiente a ritenere la contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen., con conseguente privazione di sostanza (prima ancora che di fondatezza giuridica) dell'eccezione difensiva. 4.3.In ogni caso, va ricordato che la connessione di procedimenti costituisce causa originaria di attribuzione della competenza ad un unico giudice naturale precostituito per legge (C. cost. n. 441 del 1998; Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, in motivazione; Sez. 2, n. 29110 del 03/05/2019, Rv. 277493-01; Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, Rv. 269662-01; Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, Rv. 265783-01), individuato secondo i criteri predeterminati e oggettivi (e con i limiti) stabiliti dai successivi artt. 13, 14, 15 e 16. Come spiegato dalla Relazione preliminare al vigente codice di procedura penale, la connessione non costituisce un fatto che produce "effetti sulla competenza" (secondo l'espressione usata dal precedente codice di rito), modificandone i criteri normali, bensì - come detto - un criterio originario di competenza (pag. 10). 4.4.Ne consegue che, a prescindere dalla formale contestazione della connessione teleologica sostanziale di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., il giudice investito dell'eccezione di incompetenza territoriale ben può ritenere la connessione teleologica processuale anche solo in base alla rappresentazione dei fatti così come descritti dall'editto accusatorio. 4.5.Tra l'altro non coglie nel segno l'obiezione difensiva secondo la quale l'immanente sussistenza della connessione teleologica tra il reato di cui all'art. 8, cl.igs. n. 74 dei 2000 e quello di cui all'art. 2 stesso decreto comporterebbe una interpretato abrogans dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, posto che non necessariamente all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti fa seguito la presentazione, da parte del terzo, della dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, stesso decreto; ma ove ciò dovesse accadere l'art. 18, comma 2, cit., non farebbe altro che indicare il giudice naturale competente a conoscere entrambi i fatti: quello cioè del domicilio fiscale dell'autore del reato più grave (art. 16, comma 1, cod. proc. pen.). 5.Anche il terzo motivo è infondato. 5.1.All'esito della discussione in camera di consiglio, la Machina (che aveva sin da subito dedotto l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche per il mancato deposito delle relative richieste e dei decreti autorizzativi) aveva comunque chiesto che il tribunale del riesame ordinasse al giudice della cautela la trasmissione delle richieste e dei decreti di intercettazione con rinvio dell'udienza a nuova data. La richiesta, si legge nell'ordinanza impugnata, non era stata menzionata, né illustrata durante l'udienza ma era contenuta nella memoria difensiva depositata in udienza appena prima che il collegio si riunisse in camera di consiglio. Anche il Tenca aveva proposto analoga eccezione associandosi alla richiesta finale della Machina. Il Tribunale del riesame, disattesa l'eccezione di inutilizzabilità, ha rigettato la richiesta di acquisizione delle richieste e dei decreti autorizzativi sul rilievo della sua intempestività, trattandosi, oltretutto, di richiesta formulata per iscritto e non oralmente illustrata in udienza (che il tribunale aveva conosciuto, di fatto, solo in camera di consiglio) e che avrebbe comportato, se esitata, l'impossibilità di decidere nel termine perentorio di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (per il Tenca, afferma il Tribunale, il termine spirava il giorno dopo l'udienza). 5.2.11 ricorrente sostiene l'indefettibile obbligo del giudice del riesame di acquisire le richieste e i decreti a prescindere dalla tempestività o meno della richiesta. 5.3.11 rilievo è infondato. 5.4.Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale la richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non allegati alla richiesta del P.M. e non trasmessi al tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944 - 01; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2017, Rv. 238059 - 01; Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Rv. 254586 - 01; Sez. 1, n. 800 del 29/09/2000, Rv. 217615 - 01). 5.5.11 requisito della tempestività costituisce logico ed indefettibile requisito di ammissibilità della richiesta, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata illustrata nei suoi contenuti, e va valutato in relazione al termine entro il quale il tribunale del riesame deve decidere ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (nel senso che l'obbligo presuppone la tempestività della richiesta, cfr., altresì, in motivazione, Sez. 1, n. 823 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017; Sez. 1, n. 8806 del 15/02/2005, Rv. 231083 - 01). 5.62obiezione difensiva per la quale in tal modo si farebbero cadere sull'indagato le conseguenze della mancata trasmissione di tali atti al GIP è del tutto pretestuosa e infondata sol che si consideri che la persona sottoposta a misura cautelare può chiedere, sin da subito, al PM e al GIP, l'ostensione degli atti non trasmessi con la richiesta di misura e che tale richiesta può ben essere formulata con la richiesta di riesame. 5.7.La citazione difensiva di Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020, non è affatto pertinente perché in quel caso, evidentemente, la richiesta era stata tempestiva ed aveva consentito al tribunale di rinviare il procedimento a data utile per la decisione (anche in Sez. 4, n. 4631 del 01/12/2004, dep. 2005, la richiesta era stata accolta perché tempestivamente formulata) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e conda