CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39658/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha disposto la revoca ex tunc dell'affidamento in prova, a suo tempo concesso all'odierno ricorrente, a causa di due tentate estorsioni aggravate da lui commesse il giorno 17 ottobre 2022 (quindi nel corso della misura alternativa e per le quali è stato già condannato con sentenza irrevocabile) ed in considerazione del fatto che, sin dall'inizio dell'affidamento, non aveva tenuto contatti con l'UEPE rendendosi, di fatto, irreperibile; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto tali comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento, essendo sintomo dell'assenza di qualsiasi serio percorso di ravvedimento e di risocializzazione; Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per disporre la revoca dell'affidamento sin dall'inizio dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembr