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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 1961

Cassazione n. 10615/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1961 avverso la sentenza del 10/03/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto limitatamente ai reati di falso con l'annullamento con rinvio e rigettato nel resto; lette le conclusioni della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la conferma della sentenza impugnata, depositando nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del 20 febbraio 2020 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputata Patrizia B&W per i reati di peculato (capi A, B, C, D, E, F, G: art. 314 cod. pen.) e di falso (H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T: artt. 76, 479, 61 n. 2 cod. pen.) alla stessa ascritti, fatte salve alcune imputazioni di falso, per le quali era stata prosciolta per prescrizione.

In particolare, all'imputata era stato contestato di essersi appropriata, quale responsabile dell'ufficio postale di Vobbia di somme di danaro di cui aveva il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio, sottraendole da libretti di risparmio postale o consegnate dai titolari di libretti di risparmio per essere accreditate; nonché di aver, al fine di commettere i suddetti reati, eseguito false annotazioni circa operazioni effettuate, ovvero di aver falsamente acceso o formato libretti postali.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge per la qualificazione dei fatti come peculato, anziché come appropriazione indebita.

La giurisprudenza non è unanime nel qualificare il dipendente delle Poste italiane s.p.a. come pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento dell'attività bancaria.

In senso contrario vi sono condivisibili arresti anche recenti (Cass. n. 42657 del 2018) che escludono profili pubblicistici nella raccolta del risparmio postale, assimilandola alla attività bancaria e ritenendo irrilevante che Poste italiane operi per conto della [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti.

2.2. Violazione di legge con riferimento al capo H) e agli artt. 476 e 479 cod. pen.

E' stato contestato all'imputata di aver continuato ad operare su libretti non più in vigore e che i titolari erano indotti a ritenere validi.

Tali libretti nel 2003 erano convertiti in libretti sconosciuti ai titolari sui quali la imputata operava liberamente.

Da tale fatto sono scaturite le imputazioni di peculato (capo A) e di falso materiale e ideologico (capi H, N e O) aventi ad oggetto le annotazioni sul libretto autentico (capo H) e sui libretti di vecchia tipologia.

In particolare, per il capo H) la imputata avrebbe falsamente annotato un prelievo di 642,65 euro mai effettuato.

Non si comprende come tale fatto possa integrare entrambe le falsità contestate e la spiegazione data dalla Corte di appello non è coerente alla fattispecie indicata nella imputazione (la sola annotazione di un prelievo e non, come ha ritenuto la Corte di appello, la attivazione di un libretto all'insaputa dei titolari, che in ogni caso risalirebbe al 2003 e quindi un reato già prescritto prima del processo).

2.3. Violazione di legge con riferimento al capo I) e agli artt. 476 e 479 cod. pen.Il falso di cui al capo I) ha ad oggetto la formazione di un libretto postale virtuale e la falsa annotazione su di esso di operazioni, all'insaputa dei titolari.

Peraltro, tale libretto è stato aperto nel febbraio 2005 e quindi il reato di falso deve ritenersi prescritto ancor prima dell'inizio delle indagini preliminari.

Per la residua fattispecie non può ritenersi, come già detto, il concorso tra le due tipologie di falso.

2.4. Violazione di legge con riferimento al capo K) e agli artt. 476 e 479 cod. pen.

Con il capo K) si addebita all'imputata la formazione di un libretto e due false annotazioni su di esso, all'insaputa dei titolari.

La creazione del libretto risale all'agosto 2000 e quindi il reato di falso risulta ampiamente prescritto.

Anche in tal caso per le residue fattispecie non è ravvisabile il concorso tra le due tipologie di falso.

2.5. Violazione di legge con riferimento al capo L) e agli artt. 476 e 479 cod. pen.

Con il capo L) si addebita all'imputata la formazione di un libretto e la falsa annotazione su di esso, all'insaputa dei titolari.

La creazione del libretto risale al settembre 2007 e quindi il reato di falso risulta ampiamente prescritto.

Anche in tal caso per le residue fattispecie non è ravvisabile il concorso tra le due tipologie di falso.

2.6. Violazione di legge con riferimento ai capi N) e O) e agli artt. 476 e 479 cod. pen.

Con i suddetti capi si addebita all'imputata i falsi commessi in relazione ai libretti di risparmio non più in vigore.

Non si comprende come si configuri il falso su documenti autentici ma privi di validità dal 2003 e il concorso tra le due tipologie di falso nelle annotazioni apposte.

2.7. Violazione di legge con riferimento al capo P) e agli artt. 476 e 479 cod. pen.

Il suddetto capo ha ad oggetto i falsi commessi in relazione ad altro libretto di risparmio falsamente creato e consegnato ai titolari.

La creazione del libretto risale al 2005 ed è quindi ampiamente prescritto il reato, mentre per le restanti annotazioni non è chiarito il concorso tra le due tipologie di falso.

2.8. Violazione di legge con riferimento al capo Q) e agli artt. 476 e 479 cod. pen.

Il suddetto capo ha ad oggetto i falsi commessi in relazione ad altro libretto di risparmio falsamente creato e consegnato ai titolari.La creazione del libretto risale al 2005 ed è quindi ampiamente prescritto il reato, mentre per le restanti annotazioni non è chiarito il concorso tra le due tipologie di falso.

2.9. Violazione di legge con riferimento al capo S) e agli artt. 476 e 479 cod. pen.

Il suddetto capo ha ad oggetto i falsi commessi in relazione ad altro libretto di risparmio falsamente creato e consegnato ai titolari.

La creazione del libretto risale al 2000 ed è quindi ampiamente prescritto il reato, mentre per le restanti annotazioni non è chiarito il concorso tra le due tipologie di falso.

2.10. Violazione di legge con riferimento al capo T) e agli artt. 476 e 479 cod. pen.

Il suddetto capo ha ad oggetto i falsi commessi in relazione ad altro libretto di risparmio falsamente creato e consegnato ai titolari.

La creazione del libretto risale al 2007 ed è quindi ampiamente prescritto il reato, mentre per le restanti annotazioni non è chiarito il concorso tra le due tipologie di falso.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la parte civile hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare come la giurisprudenza di legittimità sia oramai pacificamente orientata nel senso di ritenere integrato il delitto di peculato dalla condotta del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si appropri di somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio mediante libretti postali e buoni fruttiferi, contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b) , d.P.R. n. 144 del 2002 ed effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica (Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018, dep. 2019, Rv. 274938; Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Rv. 269481; Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Rv. 272079).Questo orientamento, contrariamente alle deduzioni difensive, risulta avere avuto costante applicazione nella giurisprudenza più recente di questa Corte (tra le molteplici, Sez. 6, n. 47209 del 05/11/2021; Sez. 6, n. 27674 del 04/06/2021; Sez. 6, n. 21008 del 04/05/2021; Sez. 6, n. 17886 del 11/02/2021; Sez. 6, n. 15055 del 23/03/2021; Sez. 6, n. 11641 del 26/11/2020, dep. 2021; Sez. 6, n. 31882 del 28/10/2020), mentre non risulta invocabile in senso contrario l'altro arresto citato dalla ricorrente (Sez. 6, n. 42657 del 31/5/2018, Rv. 274289), che fa riferimento a pagamenti effettuati mediante bollettino postale e all'attività bancaria-finanziaria di bancoposta, ma non si sofferma specificamente sulla raccolta del risparmio a mezzo di libretti postali e buoni postali fruttiferi.

Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, l'attività di raccolta del risparmio postale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. 14 settembre 2001, n. 144, effettuata per conto della [OSCURATO:PERSONA] e prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, presenta, a prescindere dalla natura privata di tale società, connotazione pubblicistica.

Il risparmio postale si caratterizza, infatti, per una peculiare disciplina, che lo qualifica come servizio di interesse economico generale.

Plurimi sono gli indicatori della natura pubblicistica di tale particolare forma di raccolta del risparmio, a partire dalla diretta ed esclusiva strumentalità dei fondi raccolti al perseguimento dei compiti istituzionali assegnati per legge alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti S.p.a., con specifico riferimento al finanziamento dello Stato e di altri enti pubblici, nonché al compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti (art. 5, comma 7, lett. a, legge n. 326 del 2003).

A ciò si aggiunge la particolarità delle caratteristiche e delle condizioni dei libretti di risparmio postale e dei buoni postali fruttiferi, strumenti di risparmio prudenziale assistiti dalla garanzia dello Stato e che presuppongono l'immediata liquidabilità dell'investimento senza perdite in conto capitale.

3. Quanto ai motivi sui falsi, va osservato quanto segue.

Il giudice di primo grado, pur avendo distinto sul piano formale le condotte di "elaborazione" dei libretti di risparmio contraffatti e quelle di compimento di registrazioni contabili non corrispondenti al vero (effettuate sia sui documenti cartacei originari sia sui libretti artatamente contraffatti), riconducendo quest'ultime nella fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen., ha poi di fatto considerato ai fini sanzionatori ogni singola imputazione — contestata ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen. - come un "unicum", prevedendo per ognuna di esse l'applicazione di un'unica ed indistinta pena (ovvero un aumento di 15 giorni di reclusione a titolo di continuazione sul reato più grave di peculato), non operando alcun aumento di pena per la continuazione cosiddetta "interna" (in ragione sia delle diverse tipologie di falso sia, laddove descritte, delle plurime condotte di attestazioni false).

Di tale scelta (confermata in sede di appello quanto alla formale contestazione dei reati e alla scelta della pena), quand'anche discutibile sul piano strettamente giuridico ma sicuramente favorevole all'imputata (in alcuni capi di imputazione di falso erano infatti contestate plurime operazioni di prelievo, falsamente attestate, a fronte di altri relativi a singole condotte materiali), la ricorrente non ha alcun interesse a dolersi in questa sede (Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093).

Quanto ora osservato viene a rendere pertanto irrilevanti, perché prive di un concreto interesse, le questioni sollevate dalla ricorrente volte invece ad isolare formalmente le singole condotte.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

Consegue, ancora, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore della parte civile costituita, liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Poste spa, che si liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1961 avverso la sentenza del 10/03/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto limitatamente ai reati di falso con l'annullamento con rinvio e rigettato nel resto; lette le conclusioni della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la conferma della sentenza impugnata, depositando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del 20 febbraio 2020 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputata Patrizia B&W per i reati di peculato (capi A, B, C, D, E, F, G: art. 314 cod. pen.) e di falso (H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T: artt. 76, 479, 61 n. 2 cod. pen.) alla stessa ascritti, fatte salve alcune imputazioni di falso, per le quali era stata prosciolta per prescrizione. In particolare, all'imputata era stato contestato di essersi appropriata, quale responsabile dell'ufficio postale di Vobbia di somme di danaro di cui aveva il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio, sottraendole da libretti di risparmio postale o consegnate dai titolari di libretti di risparmio per essere accreditate; nonché di aver, al fine di commettere i suddetti reati, eseguito false annotazioni circa operazioni effettuate, ovvero di aver falsamente acceso o formato libretti postali. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge per la qualificazione dei fatti come peculato, anziché come appropriazione indebita. La giurisprudenza non è unanime nel qualificare il dipendente delle Poste italiane s.p.a. come pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento dell'attività bancaria. In senso contrario vi sono condivisibili arresti anche recenti (Cass. n. 42657 del 2018) che escludono profili pubblicistici nella raccolta del risparmio postale, assimilandola alla attività bancaria e ritenendo irrilevante che Poste italiane operi per conto della [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti. 2.2. Violazione di legge con riferimento al capo H) e agli artt. 476 e 479 cod. pen. E' stato contestato all'imputata di aver continuato ad operare su libretti non più in vigore e che i titolari erano indotti a ritenere validi. Tali libretti nel 2003 erano convertiti in libretti sconosciuti ai titolari sui quali la imputata operava liberamente. Da tale fatto sono scaturite le imputazioni di peculato (capo A) e di falso materiale e ideologico (capi H, N e O) aventi ad oggetto le annotazioni sul libretto autentico (capo H) e sui libretti di vecchia tipologia. In particolare, per il capo H) la imputata avrebbe falsamente annotato un prelievo di 642,65 euro mai effettuato. Non si comprende come tale fatto possa integrare entrambe le falsità contestate e la spiegazione data dalla Corte di appello non è coerente alla fattispecie indicata nella imputazione (la sola annotazione di un prelievo e non, come ha ritenuto la Corte di appello, la attivazione di un libretto all'insaputa dei titolari, che in ogni caso risalirebbe al 2003 e quindi un reato già prescritto prima del processo). 2.3. Violazione di legge con riferimento al capo I) e agli artt. 476 e 479 cod. pen.Il falso di cui al capo I) ha ad oggetto la formazione di un libretto postale virtuale e la falsa annotazione su di esso di operazioni, all'insaputa dei titolari. Peraltro, tale libretto è stato aperto nel febbraio 2005 e quindi il reato di falso deve ritenersi prescritto ancor prima dell'inizio delle indagini preliminari. Per la residua fattispecie non può ritenersi, come già detto, il concorso tra le due tipologie di falso. 2.4. Violazione di legge con riferimento al capo K) e agli artt. 476 e 479 cod. pen. Con il capo K) si addebita all'imputata la formazione di un libretto e due false annotazioni su di esso, all'insaputa dei titolari. La creazione del libretto risale all'agosto 2000 e quindi il reato di falso risulta ampiamente prescritto. Anche in tal caso per le residue fattispecie non è ravvisabile il concorso tra le due tipologie di falso. 2.5. Violazione di legge con riferimento al capo L) e agli artt. 476 e 479 cod. pen. Con il capo L) si addebita all'imputata la formazione di un libretto e la falsa annotazione su di esso, all'insaputa dei titolari. La creazione del libretto risale al settembre 2007 e quindi il reato di falso risulta ampiamente prescritto. Anche in tal caso per le residue fattispecie non è ravvisabile il concorso tra le due tipologie di falso. 2.6. Violazione di legge con riferimento ai capi N) e O) e agli artt. 476 e 479 cod. pen. Con i suddetti capi si addebita all'imputata i falsi commessi in relazione ai libretti di risparmio non più in vigore. Non si comprende come si configuri il falso su documenti autentici ma privi di validità dal 2003 e il concorso tra le due tipologie di falso nelle annotazioni apposte. 2.7. Violazione di legge con riferimento al capo P) e agli artt. 476 e 479 cod. pen. Il suddetto capo ha ad oggetto i falsi commessi in relazione ad altro libretto di risparmio falsamente creato e consegnato ai titolari. La creazione del libretto risale al 2005 ed è quindi ampiamente prescritto il reato, mentre per le restanti annotazioni non è chiarito il concorso tra le due tipologie di falso. 2.8. Violazione di legge con riferimento al capo Q) e agli artt. 476 e 479 cod. pen. Il suddetto capo ha ad oggetto i falsi commessi in relazione ad altro libretto di risparmio falsamente creato e consegnato ai titolari.La creazione del libretto risale al 2005 ed è quindi ampiamente prescritto il reato, mentre per le restanti annotazioni non è chiarito il concorso tra le due tipologie di falso. 2.9. Violazione di legge con riferimento al capo S) e agli artt. 476 e 479 cod. pen. Il suddetto capo ha ad oggetto i falsi commessi in relazione ad altro libretto di risparmio falsamente creato e consegnato ai titolari. La creazione del libretto risale al 2000 ed è quindi ampiamente prescritto il reato, mentre per le restanti annotazioni non è chiarito il concorso tra le due tipologie di falso. 2.10. Violazione di legge con riferimento al capo T) e agli artt. 476 e 479 cod. pen. Il suddetto capo ha ad oggetto i falsi commessi in relazione ad altro libretto di risparmio falsamente creato e consegnato ai titolari. La creazione del libretto risale al 2007 ed è quindi ampiamente prescritto il reato, mentre per le restanti annotazioni non è chiarito il concorso tra le due tipologie di falso. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la parte civile hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare come la giurisprudenza di legittimità sia oramai pacificamente orientata nel senso di ritenere integrato il delitto di peculato dalla condotta del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si appropri di somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio mediante libretti postali e buoni fruttiferi, contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b) , d.P.R. n. 144 del 2002 ed effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica (Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018, dep. 2019, Rv. 274938; Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Rv. 269481; Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Rv. 272079).Questo orientamento, contrariamente alle deduzioni difensive, risulta avere avuto costante applicazione nella giurisprudenza più recente di questa Corte (tra le molteplici, Sez. 6, n. 47209 del 05/11/2021; Sez. 6, n. 27674 del 04/06/2021; Sez. 6, n. 21008 del 04/05/2021; Sez. 6, n. 17886 del 11/02/2021; Sez. 6, n. 15055 del 23/03/2021; Sez. 6, n. 11641 del 26/11/2020, dep. 2021; Sez. 6, n. 31882 del 28/10/2020), mentre non risulta invocabile in senso contrario l'altro arresto citato dalla ricorrente (Sez. 6, n. 42657 del 31/5/2018, Rv. 274289), che fa riferimento a pagamenti effettuati mediante bollettino postale e all'attività bancaria-finanziaria di bancoposta, ma non si sofferma specificamente sulla raccolta del risparmio a mezzo di libretti postali e buoni postali fruttiferi. Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, l'attività di raccolta del risparmio postale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. 14 settembre 2001, n. 144, effettuata per conto della [OSCURATO:PERSONA] e prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, presenta, a prescindere dalla natura privata di tale società, connotazione pubblicistica. Il risparmio postale si caratterizza, infatti, per una peculiare disciplina, che lo qualifica come servizio di interesse economico generale. Plurimi sono gli indicatori della natura pubblicistica di tale particolare forma di raccolta del risparmio, a partire dalla diretta ed esclusiva strumentalità dei fondi raccolti al perseguimento dei compiti istituzionali assegnati per legge alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti S.p.a., con specifico riferimento al finanziamento dello Stato e di altri enti pubblici, nonché al compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti (art. 5, comma 7, lett. a, legge n. 326 del 2003). A ciò si aggiunge la particolarità delle caratteristiche e delle condizioni dei libretti di risparmio postale e dei buoni postali fruttiferi, strumenti di risparmio prudenziale assistiti dalla garanzia dello Stato e che presuppongono l'immediata liquidabilità dell'investimento senza perdite in conto capitale. 3. Quanto ai motivi sui falsi, va osservato quanto segue. Il giudice di primo grado, pur avendo distinto sul piano formale le condotte di "elaborazione" dei libretti di risparmio contraffatti e quelle di compimento di registrazioni contabili non corrispondenti al vero (effettuate sia sui documenti cartacei originari sia sui libretti artatamente contraffatti), riconducendo quest'ultime nella fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen., ha poi di fatto considerato ai fini sanzionatori ogni singola imputazione — contestata ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen. - come un "unicum", prevedendo per ognuna di esse l'applicazione di un'unica ed indistinta pena (ovvero un aumento di 15 giorni di reclusione a titolo di continuazione sul reato più grave di peculato), non operando alcun aumento di pena per la continuazione cosiddetta "interna" (in ragione sia delle diverse tipologie di falso sia, laddove descritte, delle plurime condotte di attestazioni false). Di tale scelta (confermata in sede di appello quanto alla formale contestazione dei reati e alla scelta della pena), quand'anche discutibile sul piano strettamente giuridico ma sicuramente favorevole all'imputata (in alcuni capi di imputazione di falso erano infatti contestate plurime operazioni di prelievo, falsamente attestate, a fronte di altri relativi a singole condotte materiali), la ricorrente non ha alcun interesse a dolersi in questa sede (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). Quanto ora osservato viene a rendere pertanto irrilevanti, perché prive di un concreto interesse, le questioni sollevate dalla ricorrente volte invece ad isolare formalmente le singole condotte. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Consegue, ancora, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore della parte civile costituita, liquidate come indicato nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Poste spa, che si liquida
Sentenza Cassazione n. 10615/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris