CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10541/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti parti:Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] wLivio Persico-già controricorrente-nonché nei confronti diEquitalia Servizi di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-già intimata-Numero registro generale 23337/2025Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 10541/2026Data pubblicazione 21/04/2026relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.27061/2025 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheCon ordinanza n. 27061 resa ad esito dell’adunanza camerale addì 25settembre 2025, la Sez. V della Suprema Corte di cassazione rigettava ilricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 11385/44/2016con cui la CTR della Campania aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 16468 del 23 giugno 2014 con cui, invece, la CTPdi Napoli aveva rigettato il ricorso del medesimo avverso cartelle dipagamento e relativi ruoli in quanto, le prime, non ritualmente notificate.In dispositivo, l’Agenzia delle entrate era condannata a rifondere alcontribuente le spese di lite.Con istanza in data 17 novembre 2025, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del contribuente, chiedeva correggersi l’errore materialecontenuto nel dispositivo dell’ordinanza, disponendosi l’attribuzione dellesomme liquidate a titolo di spese “agli avvocati che ne hanno fattorichiesta”.Considerato che:Nelle conclusioni del controricorso leggesi che il contribuente chiedeva“liquidar[si] gli oneri processuali del grado a favore della sola parteresistente[,] anche tenendo conto dell'assoluta pretestuosità delleeccezioni sollevate dalle parti ricorrenti, con l'attribuzione al procuratoreche si dichiara anticipatario”.Numero registro generale 23337/2025Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 10541/2026Data pubblicazione 21/04/2026Nella “memoria con nomina di difensore” depositata l’8 luglio 2025, “ilsig. [OSCURATO:PERSONA], come sopra rappresentato, conclude[va] come da attointroduttivo con vittoria di spese con attribuzione”.Alla stregua di quanto precede, deve correggersi il dispositivodell’ordinanza, disponendosi l’attribuzione delle spese ai difensoridichiaratisi anticipatari. P.Q.MDispone correggersi il dispositivo dell’ordinanza n. 27061 del 2025,aggiungendosi, alla fine di esso, dopo le parole: “come per legge”, leparole “, con attribuzione agli avvocati che ne hanno fatto richiesta”.Così deciso a Roma, lì 4 marzo 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]