CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10077/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MOLINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportatoai motivi del ricorso,insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare di quella stessa città,che, nel giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta patrimoniale fraudolenta , commessa quale amministratore unico,dal 27/05/2003 al 25/05/2012, della società [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarata fallita con sentenza del 30 maggio 2018, in palese conflitto di interessecon la qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., e della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,società aventi la medesima sede legale e lo stesso oggetto sociale della fallita. 1.1. In particolare, all’imputato sono contestate le seguenti operazioni depauperative, compiute in conflitto di interesse: - punti a/b: omessa fatturazione dei lavori di ristrutturazione , già terminati, di due complessi immobiliari svolti per la committente [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]., con un danno per la fallita calcolato, rispettivamente, in euro 577.536,00 (pari al saldo dei lavori in Collecchio), edeuro 950.000 (pari all’integrale costo sostenuto per eseguire l’appalto relativo all’immobile sito in Chatillon); -punti c/d: omessa fatturazione e omessa riscossione dei canoni di due contratti di locazione di un immobile a uso ufficio sito in Parma, stipulati tra la fallita, quale locatore, e [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quali conduttori, per l’importo,rispettivamente, di euro 100.000 ed euro 75.000, con pari danno per la fallita. -punto e: fatturazione per consulenze economica e altri costi privi di giustificazione per un totale di euro 102.215,00. 1.2. Le fonti di provasono costituite dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] iola, per cui si è proceduto separatamente, subentrato al ricorrente quale amministratore della fallita; dalla relazione fallimentaredel curatore (anche escusso dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.); dalla relazionedel commercialista della società [OSCURATO:PERSONA] ; dalla relazione e dalle successive dichiarazioni rese dinanzi alla Corte di appello ai sensi dell’art.603 cod. proc. pen., dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che, su incarico del nuovo amministratore [OSCURATO:PERSONA], curòi contenziosi aperti dalla società quando non era ancora fallita, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; dall’ammissione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA].; dall’esito dei giudizi promossi dalla fallita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conclusisi con esito favorevole per la parte attrice. 2. Avverso talesentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoVito [OSCURATO:PERSONA], che formula sette motivi , di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Denuncia vizi della motivazione, sotto i seguenti profili: 2.1. La prima doglianza attiene all’utilizzo delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA],in spregio della regola di valutazione della prova di cui all’art. 192 co. 3 cod. proc. pen. Ci si duole che la Corte di appello si sarebbebasata su u n a lettura parziale , apodittica e illogica della relazione e delle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (oltre che della relazione del commercialista dr. [OSCURATO:PERSONA]) senza curarsi della necessità di acquisire riscontri reali, individualizzanti e riferibilialle specifiche e diverse condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA]. Si denuncia, altresì,il travisamento della prova documentale, l’omessa valutazione di elementi a discarico, la motivazione apparente giacchè , la Corte territoriale si è limitata a richiamare in toto atti eterogeneiprovenienti circolarmente sempre dal medesimo coimputato, e, quindi, di fatto, inidonei a corroborarne le dichiarazioni. 2.2. In secondo luogo,ci si duole che la Corte di appello abbia ritenuto la relazione della curatrice fallimentare e le dichiarazioni dalla medesima rese nel dibattimento pienamente attendibili senza procedere a un reale vaglio critico del contenuto dichiarativo e senza confrontarsi con contraddizioni interne e lacunelogiche della relazione e della testimonianza resain sede di rinnovazione istruttoria dinanzi alla Corte territoriale. In particolare, la Corte di appello non si ècurata della mancata consegna da parte del successivo amministratore dei libri sociali e della ulteriore documentazione contabile e societaria non acquisita, limitandosi a valorizzare il fatto che la curatrice abbia ritenuto sufficiente la documentazione contabile acquisita per ricostruire il patrimonio e i movimenti di affari della società, senza dare atto che la relazione della curatela si fonda sulla trasposizione delle dichiarazioni del coimputato.Tanto più che il debito sociale per cui è stato chiesto il fallimento dal dr. [OSCURATO:PERSONA] nasce sotto l’amministrazione successiva a quella del ricorrente. ì2.3. Quanto alla affermata responsabilità per i fatti compendiati nei punti c) e d) dell’imputazione, aventi riguardo ai contratti di locazione e alla mancata riscossione dei canoni pattuiti,si evidenzia che il credito in questione non risulta accertato giudizialmente , né le relative condotte descritte nell’imputazione sono state trattate dalla relazione fallimentare, e comunque il ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione dei contratti di locazione . A fronte dell’obiezione difensiva incentrata sulla nullità dei contratti per mancata registrazione, la Corte di appello, del tutto illogicamente, si è addentrata in tematiche civilistiche esulanti dal thema probandum, giungendo apoditticamente ad afferma re che l’i mputato avrebbe dovuto pretendere dalle società debitrici la corresponsione, in luogo del canone di locazione, dell’indennità di occupazione, nonostante l’imputato abbia negato di avere sottoscritto i contratti, dei quali neppure era a conoscenza, essendo essi comparsi nel compendio processuale nel 2020, in quanto mai consegnati in precedenza al curatore. 2.3.1. La illogicità della motivazione relativa al punto e)dell’imputazione, avente riguardo alla fatturazione per spese ingiustificate, si riscontra nel fatto che nessun documento è stato acquisito agli atti, né esaminato dal curatore o dal Giudice, e nella stessa relazione della curatela manca ogni riferimento a tale contestazione. Il giudizio della Corte di appello è del tutto congetturale sulla natura delle fatture, poiché non spiega perché vengano collegate a consulenze inesistentie non piuttosto alla cessione di altri beni o servizi, tanto più in assenza di accertamento bancario che attesti detti pagamenti. Dunque , la motivazione si b asa su presupposti di fatto inesistenti. 2.4. I vizi della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per le contestate condotte distrattivefondano sul mancato accertamento – necessario - della esistenza dei pagamenti e,quindi, dei cespiti attivi che sarebbero stati distratti e delle spese oggetto del le contestazioni al Girardi. La Corte di appello ha ritenuto di potere sopperire alla mancanza di accertamenti bancari e sui fornitori e alla assenza di riscontri sulle fatture e sulla documentazione contabile (non presenti in atti), con il dato fattuale dell’ammissione al passivo della fallita al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. (fallita precedentemente). Non avendo la Corte di appello provato gli asseritipagamenti della società né la mancata riscossione dei canoni, non può affermarsi la distrazione dal patrimonio aziendale in danno dei creditori, tanto più che al ricorrente è contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 219 Legge Fall., per cui si richiedeva uno specifico accertamento su singola condotta. 2.4.1. Anche l’affermato conflitto di interessi del ricorrente, per essere stato amministratore, oltre che della fallita, anche di [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., fonda su una contraddizione interna al ragionamento probatorio sviluppato dai giudici di merito, ovvero sul contenuto di delibere assembleari che però non sono state mai acquisite. La motivazione sul punto risulta, dunque, del tutto insufficiente, anche perché la compagine sociale,fin dalla costituzione della fallita, è sempre stata la medesima, e,tra le due società, sono intercorsi rapporti commerciali pluriennali. 2.4.2.I vizi della motivazione relativi al tema del disconoscimento da parte dell’imputato delle firme sui contratti di appalto e di locazionesi incentrano sullo sconfinamento da parte della Corte di appello verso una valutazione tecnica che non le competeva, e non supportata da un esperto, riguardante il distinguo tra firma per esteso e quella stilizzata oppure laddove la sentenza impugnataha statuito che le firme sui contratti in questione sarebbero identiche. Quindi,la Corte di appello giunge a una certezza tecnico - scientifica su un dato processuale contestato senza il necessario supporto tecnico che consentisse di effettuare una siffatta valutazione, in tal senso censurandosi anche l’omesso espletamento della perizia da parte della Corte di appello, in sede di rinnovazione istruttoria. Inoltre,la Corte di appello non ha replicato alle obiezioni difensive incentrate sulla circostanza che dei suddetti contratti non vi fosse traccia nel 2012, essendo stati acquisiti solo nel 2020, e mai consegnati in precedenza al curatore. 2.5. Con il quinto motivo si attinge la motivazione in merito al perfezionamento delle condotte distrattive e alla loro riferibilità all’imputato, dal momento che l’intero impianto accusatorio poggia primariamente sulle dichiarazioni di un coimputato interessato, affatto neutrale- egli essendo subentrato nella gestione societaria, amministrando la società per sei anni precedenti il fallimento, accusato della sottrazione e/o distruzione dal 2010 dei libri sociali e delle altre scritture contabili e dei registri iva, soggetto che nel 2012 era stato querelato da [OSCURATO:PERSONA], per sottrazione delle scritture e per l’utilizzo di false deleghe assembleari – tutte circostanze deponenti per un rapporto conflittuale che qualifica la posizione processuale. 2.5.1. I riscontri individuati dalla Corte di appello (ammissione al passivo del fallimento ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; decreti ingiuntivi non opposti; relazione a firma [OSCURATO:PERSONA]; relazione consegnata dall’[OSCURATO:PERSONA] al curatore fallimentare, priva di allegati)in ottica difensiva, sono del tutto inidonei a svolgere la funzione richiesta dalla norma processuale in merito al vaglio delle dichiarazioni del coimputato. Inoltre, si sottolinea, la Corte di appello ha ignorato l’assenza di accertamenti bancari e sui fornitori, nonché la mancanza delle fatture richiamate nel capo di imputazione e della documentazione contabile della società, non esistendo il libro giornale, che dovrebbe documentare, così come le fatture, le operazioni economiche , nè vi sono i registri IVA, che dovrebbero supportare la contabilità. Inoltre,si ribadisce la illogicità della motivazione in merito alla consulenza grafologica di parte. 2.5.2. Dunque, conclude la difesa ricorrente, non si comprende come possa essere stata confermata la condanna per distrazioni quantificate minuziosamente senza che esista agli atti alcun documento che dovrebbe provarle. L’incertezza probatoria, certificata anche dalla necessità di ricorrere alla integrazione probatoria, avrebbe dovuto, infatti, condurre all’ esito assolutorio. 2.6.La motivazione in merito all’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta risulta contraddittoria e apparente: il dolo è stato solo ipotizzato, in assenza di condotte distrattive, in totale assenza della individuazione degli in dici di fraudolenza necessari per dare corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’ integrità del patrimonio d ell’impresa e all’accertamento della colpevolezza. Si ricorda come la non sussista la responsabilità penale in assenza della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico dell’agente inteso come consapevolezza della potenzialità pregiudizievole per i creditori dell’atto compiuto. Né la sentenza impugnata ha affrontato il tema del mero possibile disordine gestionale o della semplice negligenza imprenditoriale, e comunque la Corte ha omesso di verificare quando e in che modo il ricorrente fosse venuto a conoscenza dello stato del dissesto della società, limitandosi a postulare tale consapevolezza come un presupposto implicito scontato, in mancanza delladescrizione della genesi e dell’evoluzione dello stato dell’insolvenza della fallita. 2.7. L’ultimo motivo di ricorso è dedicato al trattamento sanzionatorio . Si contesta l’affermazione della mancata collaborazione dell’imputato con la curatela, evidenziandosi come egli risieda in Svizzera e non sia stato chiarito presso quale indirizzo la curatrice l’abbia inutilmente cercato. Ci si duole della mancata valorizzazione della condotta processuale dell’imputato, che è stato giudicato con rito abbreviato, e dell’assenza di pregiudizi penali per fatti della stessa specie; egli essendo gravato da un’unica condanna alla reclusione di giorni venti. Del tutto immotivato è poi l’aumento di pena, fondato sull’ affermazione arbitraria che la condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione sia di poco superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato, allimite dell’inammissibilità, reiterando il ricorrente doglianze già adeguatamente e correttamente scrutinate ai giudici di merito, mentre le deduzioni difensive mirano a una non consentita parcellizzazione del compendio probatorio, tendenzialmente producendosi in una rivalutazione in fatto che s'appalesa, al più, confutativa, senza introdurre, con la dovuta evidenza, l'insussistenza del fatto,che impone l'adozione dell'opzione liberatoria nel merito. 1.1. Il rico rrente non tiene conto del fatto che la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico,con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, cosicchè, la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, Sent. n.15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. 1, Sent. n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340).La sentenza di merito, infatti, non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,giacchè il rigetto di un motivo p uò anc h e risult ar e im p licitamente dalla complessivastruttura argomentativade lla s e n t e n z a ( ex multi s , Se z . 4, n. 5396 del 15/11/ 2 022, Rv.284096), essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez.4 n. 5396 del 15/11/2022 (dep. 2023) Rv. 284096; Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, Rv. 250105). 1.2. Anche lagiurisprud en z a della C.e.d.u. h a avuto modo di punt u a l i zz a re c h e l’obbli g o di motiva z ione non comporta, in g ene r a l e, una risposta d ett a g liata su o g ni a r g ome n to sottoposto dallepa r ti ( C . eur. D i r. U o mo, 19 apr i le 1994, V a n de Hurk c. Olanda ) , né è necessariomotivare d ett a g l i a t ame n te su e c c e z ioni o a r g omenti manife s t a me n te infon d ati ( C . eur.Dir. Uomo, 9 mar z o 1999, SA I mme u ble G r oupe Kosser c. F rancia; C. eu r . Dir. Uomo, 10 dicembre2002, ric n. 50321/ 9 9, L a t o u rner i e c. F r a n cia; C. eur. D i r. Uomo, 28 g enna i o 2003, ric.n. 34763/02, B urg c. F ra n c i a ) , come esemplificativam e nte quando si è in presenza di giurisprudenzaconsolidata e pacific a . Tale obbligo di moti v azione r i sul t a an c ora più ‘‘sfuma t o’’ allorquandosi tratti di u n g i u di z io d’a p pello, in c u i la man c ata moti v azione su un ar g omento, perdi più ini n f l uente, non costitui s ce difetto di m ot i vazione ( C . eur. D i r. Uomo, 29 a g osto 2000,Jahnke et Lenob l e c. Francia), essendo possibile, t r attandosi di g i ur isdi z ione di sec o ndo grado,ricorrere ai m o tivi della dec i sione di primo g r ado nella mis u ra in cui l a stessa sia motivatain f a t to ed in d i ritto (C. e u r. D i r. Uomo, 21 g en n a i o 1999, ric. n. 30544/96, Gar c ia [OSCURATO:SOCIETA] g na ) . 1.3. Del resto, si è in presenza di una "doppia conforme", in cui la sentenza impugnata e quella di primo grado si integranotra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 -dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145),cosicchè la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell 'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 2. Come si è visto, al ricorrente sono state contestate, nella sua qualità di amministratore unico della fallita -dalla costituzione nel maggio 2003 fino al maggio 2012, quando gli subentrò il nuovo amministratore, [OSCURATO:PERSONA], che mantenne l’incarico fino al fallimento intervenuto nel maggio 2018, -una serie di operazioni distrattive di risorse economiche della società compiute in conflitto di interesse con le cariche ricoperte all’interno di altre due società aventi medesima sede legale e lo stesso oggetto sociale della fallita. Le condotte depauperative sono costitute da due contratti di appalto per la ristrutturazione di due complessi immobiliari (capi a) e b), da due contratti di locazione di un immobile a uso ufficio, (capi c) e d) e da alcune fatture per consulenze prive di giustificazione e economicae altri costi ingiustificati (capo e). 2.1. Dalla complessiva lettura delle sentenze di merito si rivela del tutto privadi pregio la prospettazione difensiva, che costituisce iltema centrale sul quale è incentrato il riscorso, attinente alla dedotta insussistenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]– costituenti il punto focale dell’impianto accusatorio - atteso che, invece, i giudici di meritohanno compiutamente replicato, enucleando una pluralità di riscontri al propalato del dichiarante, smentendo la tesi della circolarità degli elementi, in quanto asseritamente provenienti dalla medesima fonte diaccusa, con motivazione logicamene supportatae, dunque, non censurabile dinanzi al giudice di legittimità, dal quale non può pretendersi una rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, giacchè, l’apprezzamento degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, è riservato in via esclusiva al giudice di merito, non censurabile dalla Corte di Cassazione se condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza. 3. Ebbene, la sentenza impugnata ha posto in luce una pluralità di riscontri alle dichiarazioni rese alla curatrice dal l.r. della società al momento del fallimento, già enucleati dal giudice di prime cure, costituiti dall’essere stata la fallita ammessa allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa fallita, per un importo di oltre due milioni di euro, dalla relazione del commercialista dr. [OSCURATO:PERSONA], redatta su incarico del successivo amministratore della fallita, in merito all’instauranda azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore, appunto, il [OSCURATO:PERSONA], dall’esito dei giudizi promossi dalla fallita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] conclusosi con esito favorevole per la parte attrice, come risultante dalla relazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e da altra documentazione prodotta dal fallimento. 3.1. In primo luogo, si sono considerate le dichiarazioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (nominato dall’amministratore subentrato al ricorrente, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], per gestire le cause civili della fallita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] mediante il ricorso a DD.II.), che hanno fornito un riscontro in relazione ai contratti di appalto: in particolare, a pg. 9, la senten z a impugnata ha superatol’obiezione difensiva sulla mancanza d i prova che i D ecreti ingiuntivi si riferissero a spese e somme contestate al [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che, quando venneroemessi i DD.II., egli era già cessato da alcuni mesi dalla carica, richiamando le dichiarazioni rese specificamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], sentito in appello, in sede di rinnovazione istruttoria, il quale ha, appunto, riferito che i decreti ingiuntivi attivati dal nuovo amministratore si riferivano alla esecuzione dei contratti di appalto sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA], tra la committente [OSCURATO:PERSONA] e la fallita appaltatrice (capi a/b),in relazione ai quali il ricorrent e non provvedeva, quale amministratore della fallita, a emettere le relative fatture. 3.2. Analoga argomentazione è stata utilizzata dalla Corte di appello, in merito alle dichiarazioni accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla mancata riscossione dei canoni di locazione,richiamando anche in tal caso le dichiarazioni rese sul punto dal teste Chiarellie osservando come, anche in tal caso, i contratti fossero stati sottoscritti, per [OSCURATO:PERSONA] ITALIA e per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dall’imputato. 3.3. E’ statapoi valorizzata la circostanza che tutti i contratti, acquisiti dalla p.g. durante le indagini, erano sottoscritti dal ricorrente, per conto della committente ( con riferimento ai contratti diappalto), e delle società conduttrici (nei contratti di locazione), mentre manca la sottoscrizione della fallita (cfr. pg. 7 della sentenza di primo grado), a conferma del ruolo gestorio svolto nelle altre due società dal ricorrente, ruolo che egli non ha mai negato. 3.3.1. La Corte di appello si è anche specificamente confrontata con la deduzione difensiva, qui reiterata, volta a far valere l’effettuato disconoscimento, da parte dell’imputato, delle firme apposte sui contratti, replicando anche con il supporto di una c.t.. ( pg . 10 della sentenza impugnata e pg.8della sentenza di primo grado). Con motivazione affatto illogica, la Corte di appello ha osservato che le sottoscrizioni risultano essere state apposte, sui contratti, con una sigla e non mediante la firma per estesodel sottoscrittore, cosicchè risulta di scarsa rilevanza l’esito della consulenza tecnica; e ha,altresì, osservato come l a fallita nulla abbia opposto su tale aspetto nel giudizio civile, per contestare la autenticità dei contratti di appalto; elemento che ha condotto- anche in tal senso con argomentazione che non subisce incrinazioni sul piano logico- alla ulteriore considerazione che, stante la omogeneità delle firme ( id est, le sigle) apposte sui diversi tipi di contratto, tale mancanza di opposizioneriverbera effetti anche sui contratti di locazione, i quali, come ha riferito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], non sono stati posti in esecuzione perché medio temporeè fallita la [OSCURATO:PERSONA], prima della [OSCURATO:SOCIETA]. D’altronde, la Corte di appello ha osservato, in modo dirimente, a proposito dei suddetti decreti ingiuntivi, scaturenti dall’esecuzione dei contratti di appello, come, uno non è stato opposto da [OSCURATO:PERSONA], e per l’altro, la [OSCURATO:SOCIETA] è risultata vittoriosa, essendo stata rigettata l’opposizione della società ingiunta. 3.3.2. Nessunpregio ha l’obiezione difensiva che censura il mancato ricorso a una perizia grafologica, giacchè la valutazione della Corte di appello è logicamente supportata, vigendo, come è noto, in tema di valutazione della prova, il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, cosicchè il presupposto della decisione è costituito dallamotivazione che la giustifica. Poich è s petta al giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, la meritevolezza di una richiesta di perizia, ne consegue che è sufficiente amotivare la decisione l ’illustrazione delle ragioni attrav erso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito(Sez. 6, 456 del 21/09/2012 (dep. 2013 ), Rv. 254226 Sez. 4, n. 20593 del 12/04/2005 , Rv. 232096 ). 3.4.Con riguardo ai canoni di locazione, ulteriore elemento logico valorizzato dalla Corte di appello, è la considerazione che, pur trattandosi di contratti non registrati, per pacifico orientamento giurisprudenziale, specificamente evocato nella sentenza, l’imputato avrebbe dovuto pretendere l’indennità di occupazione, risultando contraria alla logica commerciale la mancanza di iniziative in tal senso da parte dell’amministratore, che ne avrebbe avuto, invece, tutto l’interesse. 3.5. Anche quanto riferito dall’[OSCURATO:PERSONA] in merito alla circostanza che la fallita è stata ammessa al passivo della [OSCURATO:PERSONA] per oltre 2 milioni di euro, è riscontrato dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] che, come si è detto, aveva seguito le vicende civilistiche e, quindi, non ha riferito notizie circolari, ma quanto direttamente appreso nell’espletamento del suo mandato defensionale. 3.6. Con riguardo all’attività distrattiva, la Corte di appello ha richiamato anche la relazione del commercialista nominato dall’[OSCURATO:PERSONA], dr. [OSCURATO:PERSONA], acquisita dalla curatricefallimentare, la quale ha ritenuto sufficiente la documentazione contabile per la ricostruzione del movimento degli affari della fallita. In detta relazione,si da atto che non è stata rinvenuta – nella parziale documentazione contabile, relativa agli ultimi sei anni decorrenti dalla cessazione della carica del ricorrente (2012) fino al fallimento(2018) , consegnata dal nuovo amm.re [OSCURATO:PERSONA] i ola alla curatrice –la fattura a saldo del contratto di appalto per lavori svolti a Collecchi o ; che nessuna fattura era stata rinvenutacon riguardo ai lavori di ristrutturazione in Chatillon di cui al capo b); inoltre, si dava atto della mancanza di fatturazione dei canoni di locazione (capi c/d); quanto alla condotta dissipativa integrata dai costi di consulenza ingiustificati ( capo e) , che la successiva amministrazione avevaemesso fattura per oltre centomila euro, contestata e non pagata da [OSCURATO:PERSONA], senza che il ricorrente abbia fornito alcuna giustificazionein merito. 4. Dunque, la Corte di appello ha escluso, con ragionevoli argomenti , fondati sulla documentazione costituente il compendio probatorio proprio del giudizio abbreviato, che le obiezioni difensive –qui ribadite – abbiano scalfito la solidità del quadro probatorio a carico dell’imputato, in merito ai plurimi fatti di bancarotta patrimoniale, compiuti in palese conflitto di interessi, in ragione della con t emporanea riferibilità all ’ imputato di altre società in rapporti commerciali con la fallita, in favore delle qual i risu ltano effettuat i gli atti di disposizione contestati; quadro probatorio fondato sì sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma dotato di plurimi, oggettivi e specifici riscontri,come sopra sinteticamente richiamati. 4.1. E’ noto che il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori) può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozionedi distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 , Vesprini, Rv. 276031 ). E poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall., anche la mancata riscossione di crediti della fallita. 4.1.1. D’altr o canto, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni sociali (Sez. 5 n.11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004, Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295), in ragione della posizione di garanzia nel nostro ordinamento, assume l’amministratore nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell’impresa per l’adempimento delle obbligazioni sociali. Da qui, la diretta responsabilità dell’imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell’integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnusalle aspettative dei creditori e integra, pertanto, l’evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta. Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell’onere della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza di giustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell’obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge fallimentare con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinchè il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell’impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv.249715). 4.1.2. La decisione gravata si è, dunque, conformata ai principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art.192 cod. proc. pen.., al finedi affermare la responsabilità dell'imputato. 4.2. D’altronde, la complessiva trama argomentativa che supporta la decisione dà conto dell’atteggiamento psicologico dell’amministratore della fallita nell a fraudolenta attività distrattivae dissipativa, per avere fraudolentemente depauperato ingenti risorse economiche della società in danno dei creditori sociali.Del tutto ragionevolmente, infatti, p ossono trarsi, dalle descritte condotte distrattive, significativi indici di fraudolenza in grado di supportare l’elemento soggettivodel reato – così da escludere la riconducibilità dei fatti al paradigma normativo della bancarotta semplice di cui all’art. 217 legge fall.. Implicitamente,ma del tutto chiaramente, la Corte di appello ha escluso che le condotte esaminate possano essere ricondotte al mero disordine gestionale, tema in relazioneal quale, peraltro,si osserva che, dalla non contestata sintesi dei motivi di appello , non sembra che siano state formulate doglianze con il g r avame di merito , cosicchè il tema risulta inammissibilmente proposto per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione alla quale si chiede una valutazione di meritoche non le compete. 5. Nessun pregio può riconoscersi al motivo che attinge il trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato sia dal primo giudice che dalla Corte di appello conriferimento alla condotta processualedell’imputato, non contrassegnata da condotte meritevoli di positivo s.r.l. apprezzamento, nonchéda precedenti condotte significative della opzione di favore per la [OSCURATO:PERSONA] indanno della [OSCURATO:SOCIETA]. . Deve, del resto, ribadirsi che l a graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltantoquando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez.3 n. 29968 del 22/02 /2019 , Rv. 276288 ) . 6.Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricor r ente al pa gamento delle spese processuali. P.Q.M