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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38590/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIA(ato..lvvico !le partì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di CATANIA, con sentenza in data 05/03/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso.

Propone ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. per il differente trattamento sanzionatorio riservato agli imputati per il medesimo reato.

Propone ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 379 cod. pen. con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto contestato, in assenza del contributo materiale alla rapina contestata, risultando unicamente gli elementi per ipotizzare la condotta di favoreggiamento reale.

Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché formulato per motivo non consentito, atteso che il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione, si pone al di fuori dei limiti di ammissibilità fissati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509); sicché la deduzione di una (peraltro indimostrata) disparità di trattamento tra gli imputati quanto alla sanzione concordata colloca il ricorso nell'area dell'inammissibilità.

Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché formulato anch'esso per motivo non consentito: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio a mente del quale la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573).

La qualificazione ipotizzata dal ricorrente non trova corrispondenza né nel tenore del capo d'imputazione, né nella motivazione della sentenza impugnata, risultando peraltro contraddetta dalla stessa descrizione in fatto dell'interruzione dell'attività criminosa, nel momento in cui si stava operando lo scarico della merce, oggetto della rapina dall'automezzo sottratto dai correi, all'interno del capannone di proprietà dell'imputato.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 7(i f'() T (-1-"rik>1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIA(ato..lvvico !le partì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di CATANIA, con sentenza in data 05/03/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso. Propone ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. per il differente trattamento sanzionatorio riservato agli imputati per il medesimo reato. Propone ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 379 cod. pen. con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto contestato, in assenza del contributo materiale alla rapina contestata, risultando unicamente gli elementi per ipotizzare la condotta di favoreggiamento reale. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché formulato per motivo non consentito, atteso che il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione, si pone al di fuori dei limiti di ammissibilità fissati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509); sicché la deduzione di una (peraltro indimostrata) disparità di trattamento tra gli imputati quanto alla sanzione concordata colloca il ricorso nell'area dell'inammissibilità. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché formulato anch'esso per motivo non consentito: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio a mente del quale la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). La qualificazione ipotizzata dal ricorrente non trova corrispondenza né nel tenore del capo d'imputazione, né nella motivazione della sentenza impugnata, risultando peraltro contraddetta dalla stessa descrizione in fatto dell'interruzione dell'attività criminosa, nel momento in cui si stava operando lo scarico della merce, oggetto della rapina dall'automezzo sottratto dai correi, all'interno del capannone di proprietà dell'imputato. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 7(i f'() T (-1-"rik>1 [OSCURATO:PERSONA]
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