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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2019

Cassazione n. 10423/2026

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o in Cassazione, ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitalepresso la PEC: [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente –controMANGIONE CRISTIAN;-intimato-avverso SENTENZA di TRIBUNALE TREVISO n. 1986/2019depositata il 21/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025Numero di raccolta generale 10423/2026Data pubblicazione 20/04/2026Roberto Prete, nominato difensore d’ufficio di CristianMangione, ne aveva chiesto la condanna a pagare il compenso perl’attività prestata convenendolo avanti al Giudice di Pace di Treviso.[OSCURATO:PERSONA] di Pace adito si era dichiarato incompetente perterritorio, in ritenuta applicazione delle disposizioni dettate dalCodice del Consumo, dovendo essere [OSCURATO:PERSONA] appuntoqualificato come consumatore.Il Tribunale di Treviso, avanti al quale [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto appello, ha confermato la declaratoria di incompetenzaper territorio, sottolineando come il fatto che l’appellante nonavesse ricevuto incarico dal privato fosse irrilevante, perché latutela consumeristica trovava applicazione anche nell’ipotesi didifensore d’ufficio dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandolo a tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa delle difese giàsvolte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Si osserva che il Tribunale di Treviso ha pronunciato in sededi appello avverso la pronuncia del Giudice di Pace di Treviso, chepure aveva pronunciato solo sulla propria incompetenza per laritenuta competenza territoriale inderogabile, ex art. 66 d. lgs. n.206/2005: nessun rilievo è stato esperito, nemmeno d’ufficio, inordine all’ammissibilità dell’appello avverso una pronunciadeclinatoria della competenza e la sentenza ricorsa non è statasottoposta a critica sotto questo profilo, in modo tale che ilpresente giudizio di legittimità deve essere svolto, in applicazionedel principio dell’apparenza, come ricorso avverso sentenza diappello.2 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/20252.

Con un primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta “Violazione diNumero di raccolta generale 10423/2026norme di diritto e/o falsa applicazione degli art. 3 lett.

A) Dea tlae ptutb.b licCaz)io ne 20/04/2026ed art. 33 comma 2 lett.

U) del d.lgs. n. 206 del 2005 in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.”.I Giudici di merito avrebbero erroneamente applicato l’art. 33cod cons., individuando con riferimento al Foro del consumatore ilGiudice territorialmente competente per una causa di recupero delcredito del difensore d’ufficio nei confronti dell’imputatoinadempiente.

Sarebbe già incongruo definire consumatore unimputato al quale viene contestato un reato ma, in concreto,mancherebbero pure un rapporto negoziale tra le parti e losvolgimento di un’attività definibile come attività commerciale.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 91 co 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., peressere state ingiustificatamente poste a carico del ricorrente speseprocessuali quantificate in misura superiore al richiesto, nonostantel’entità del credito fosse inferiore ad € 1.100,00 e quindi in paleseviolazione della norma richiamata.3.

Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della “violazionedi norma di legge ed in particolare degli artt. 10 del DPR n.115/2002 e 32 disp. att. c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 13comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.”: sarebbe stata affermata l’esistenza dei presupposti peril raddoppio del contributo unificato in una controversia esente,trattandosi di recupero del credito del difensore d’ufficio.Il primo motivo di ricorso è infondato.La difesa d’ufficio è disciplinata dall’art. 97 c.p.p. ed ha lafinalità di rendere effettivo in ogni momento del procedimento-processo penale il diritto di difesa costituzionalmente garantitodall’art. 24 Cost., alla quale è consequenziale l’obbligatorietà dellaprestazione da parte del difensore d’ufficio - individuato secondocriteri oggettivi specificamente normati, nell’ambito degli iscritti ad3 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025apposito albo nazionale: cfr. l’art. 29 disp. att. c.p.p. -, il quale nonNumero di raccolta generale 10423/2026può rifiutare di prestare il proprio patrocinio se non in preDsatea npuzbabli cdaziio ne 20/04/2026un giustificato motivo.Il difensore d’ufficio, una volta nominato, esercita i medesimidiritti e le medesime facoltà del difensore di fiducia ed è assistitodalle stesse garanzie (Cass. Sez.

I Penale, n. 1779 del10/12/2014), a meno che non intervenga la dispensa, per giustacausa, da parte dell'autorità designante, o non sopraggiunga lanomina di un difensore di fiducia - la sua eventuale sostituzione,fuori dei casi consentiti dalla legge, integra un’ipotesi di nullità(Sez. 1, n. 26474 del 24/04/2013, Kolenda)-.La questione di diritto posta dal ricorrente riguardal’applicabilità della tutela consumeristica, con particolareriferimento all’art. 66-bis del D.lgs. n. 206/2005, che introduceun’ipotesi di competenza territoriale inderogabile per tutelare laposizione del consumatore, quale parte debole, anche nel rapportocon il professionista, prevedendo come foro competente quello delluogo di residenza o di domicilio del consumatore.Sull’applicabilità del foro del consumatore, la giurisprudenza dimerito ha registrato orientamenti contrastanti, ponendo in un casol’accento sulla posizione di debolezza della parte assistita, inun’altra prospettazione valorizzando l’ontologica differenzaesistente tra il contratto di prestazione d’opera professionale tracliente ed avvocato e il conferimento della difesa d’ufficio, pernomina dell’[OSCURATO:PERSONA] e con obbligo a svolgere l’incarico(senza possibilità di rinuncia nei casi previsti), quindi in assenza diun rapporto contrattuale concluso tra le parti che lo porrebbe al difuori della disciplina dei “contratti dei consumatori”.Appare corretto per risolvere il contrasto considerare l’istitutodella difesa d’ufficio tenendo conto della differenza tra la sua fasegenetica e quella esecutiva perché, se è vero che la nomina deldifensore d’ufficio trova la sua genesi in un atto dell’Autorità4 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025Giudiziaria o della [OSCURATO:PERSONA], finalizzato ad assicurare laNumero di raccolta generale 10423/2026difesa tecnica da parte di chi ne è privo (soddisfacendo nonDa t as poublboli calazio ne 20/04/2026garanzia prevista dall’art. 24 della Costituzione ma anche lagaranzia analoga emergente dalla disposizione dell’art. 6 dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo edelle libertà fondamentali), è altrettanto vero che alle connotazionidi natura pubblicistica si affiancano profili strettamente privatisticinella fase esecutiva del contratto.

Il difensore d’ufficio, al pari deldifensore di fiducia, è tenuto all'esecuzione del contratto diprestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenzaqualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2,e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale,oltre che regola di comportamento e di interpretazione delcontratto, è criterio di determinazione della prestazionecontrattuale ed impone il compimento di quanto necessario o utilea salvaguardare gli interessi della controparte, nei limitidell'apprezzabile sacrificio (cfr. Cass. n. 8494/2020, Cass.n.26470/2023).

In sostanza, sono a carico del professionistanominato d’ufficio obblighi di informazione e di diligenza ai qualicorrisponde una responsabilità del difensore per l’inadempimentodella propria prestazione in caso di mala gestio, come accade per leobbligazioni nascenti dai contratti a prestazioni corrispettive.

Daparte sua, il beneficiario della prestazione è tenuto al pagamentodel compenso del difensore d’ufficio in relazione all’attività svoltadal difensore, secondo le tariffe professionali, tenendo conto dellanatura dell’incarico e dei risultati perseguiti (secondo l’art. 116 delDPR n. 115 del 2002, il difensore d’ufficio è tenuto a recuperaredall’assistito il proprio “credito”, che è il corrispettivo dellaprestazione resa in favore dell’imputato).

Appare emergere, quindi,nella fase esecutiva del rapporto, il nesso di sinallagmaticità checaratterizza il contratto di prestazione d’opera professionale, con laprevisione di diritti ed obblighi a carico delle parti cui lo Stato è5 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025Numero di raccolta generale 10423/2026estraneo (dato che, come affermato dalla Corte Europea dei DirittiData pubblicazione 20/04/2026dell’Uomo - sentenza del 18 ottobre 2006, nella causa .

ControItalia nel ricorso n. 18114/02 -, non si può imputare ad uno Statola responsabilità di tutte le lacune di un avvocato nominato d’ufficioo scelto dall’imputato).

In linea generale, il difensore d’ufficio cosìcome il difensore di fiducia, per inadempimento contrattuale e,quindi, l’intervento autoritativo dello Stato nella fase genetica èfinalizzato ad assicurare la difesa tecnica nel processo e solo in viaeventuale, in caso di impossibilità dell’imputato ad adempiere alpagamento della prestazione dell’avvocato o in caso diirreperibilità, ad assicurare al difensore il compenso per l’attivitàsvolta.Lo svolgimento del rapporto trova, invece, la sua disciplinanelle norme contrattuali.

Dalle considerazioni svolte conseguel’applicabilità del Codice del Consumo anche alla difesa d’ufficionelle ipotesi in cui l’imputato rivesta la qualifica di consumatore -"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivitàimprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (art. 3,comma 1, lett. a) della L. n. 281/98) - e cioè si trovi di fronte un“professionista" - ai sensi della lett. e) della medesimadisposizione, "la persona fisica o giuridica che agisce nell'eserciziodella propria attività imprenditoriale o professionale" -, convalorizzazione del criterio funzionale connesso all’attività svolta dalsecondo nei confronti del primo.La nozione di consumatore deve essere, pertanto, valutata inrelazione alla posizione che il soggetto assume in un determinatocontratto, in funzione della natura e della finalità dello stesso e,sebbene la difesa d’ufficio sia connotata da aspetti pubblicisticinella sua genesi e negoziali nella fase di attuazione del rapporto, èconforme al principio di effettività della tutela del consumatoreestendere la disciplina consumeristica alla parte assistita daldifensore d’ufficio, con conseguente applicazione dell’art. 66-bis del6 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025D.lgs. n. 206/2005, che introduce un’ipotesi di competenzaNumero di raccolta generale 10423/2026territoriale inderogabile per tutelarne la posizione, quaDlaeta ppubablrictaezio ne 20/04/2026debole nel rapporto con il professionista, prevedendo come forocompetente quello del luogo di residenza o di domicilio delconsumatore.

Il criterio del foro del consumatore è criterioinderogabile e prevalente su ogni altro (Cass. Sez. 2, 5 febbraio2024, n. 3241), incluso l'ulteriore foro speciale individuato ex art.14 D.Lgs. n. 150 del 2011, nelle controversie in cui l'avvocatochieda la condanna del cliente al pagamento degli onorariprofessionali.Pertanto, considerata la qualifica di consumatore di CristianMangione, deve essere dichiarata la competenza per territorio delGiudice di Pace si Trani, quale luogo di residenza del consumatorein relazione all’azione per il recupero del credito professionale daparte del difensore d’ufficio.3.

Con un secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di norma di legge ed in particolare dell’art. 91 commaIV c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. .Secondo il ricorrente, poiché la causa ha valore inferiore ad €1.100,00, essendo stata richiesta la corresponsione di € 692,00 -comprensive di IVA e CPA-, avrebbe dovuto trovare applicazione illimite previsto dalla norma richiamata che, in relazione alle causeavanti al Giudice di Pace inferiori al valore indicato, le spese ecompetenze liquidate dal Giudice non possono superare il valoredella domanda.Il motivo deve essere disatteso.Le spese liquidate dal Tribunale di Treviso sono relative algiudizio d’appello, non al giudizio avanti al Giudice di Pace che nullaaveva disposto sulle spese.Manca pertanto il presupposto per l’applicazione dell’art. 91 co4 c.p.c., la cui violazione è stata lamentata dal ricorrente.7 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025Numero di raccolta generale 10423/20264.

Con un terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta laData pubblicazione 20/04/2026 violazione di norma di legge ed in particolare degli artt. 10 delDPR n. 115/2002 e 32 disp. att. e falsa applicazione dell’art. 13 co1 quater del DPR n.115/2002, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Lamenta il ricorrente che sarebbe stato erroneamente dispostoil raddoppio del contributo unificato, trattandosi di controversiaesente.Il motivo è fondato.L’art. 32 disp. att. c.p.p. prevede che le procedure di recuperodei crediti professionali, vantate dai difensori d’ufficio nei confrontidegli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sonoesenti da bolli, imposte e spese.Ne consegue che, ai sensi dell’art. 10 DPR n. 115/2002 lestesse procedure sono esenti dal contributo unificato e,conseguentemente non vi è il presupposto per l’applicazionedell’art. 13 DPR cit. nella parte in cui prevede il raddoppio delcontributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.La doglianza può peraltro essere decisa ex art. 384 c.p.c., nonrichiedendo accertamenti di merito, con l’eliminazione, nelprovvedimento impugnato, della declaratoria di sussistenza deipresupposti per il raddoppio del contributo unificato.5.

In conclusione, debbono essere respinti il primo e ilsecondo motivo di ricorso; il terzo motivo è fondato e questa Corte,decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., espunge dalla sentenza delTribunale di Treviso la declaratoria di sussistenza dei presuppostiper il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13 DPR n.115/2002.Nulla sulle spese, essendo [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato.

P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il primo e il secondo motivo diricorso, accoglie il terzo e, decidendo nel merito, espunge dallasentenza del Tribunale di Treviso la declaratoria di sussistenza dei8 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025Numero di raccolta generale 10423/2026presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPRData pubblicazione 20/04/2026n.115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, del 15 aprile 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o in Cassazione, ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitalepresso la PEC: [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente –controMANGIONE CRISTIAN;-intimato-avverso SENTENZA di TRIBUNALE TREVISO n. 1986/2019depositata il 21/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025Numero di raccolta generale 10423/2026Data pubblicazione 20/04/2026Roberto Prete, nominato difensore d’ufficio di CristianMangione, ne aveva chiesto la condanna a pagare il compenso perl’attività prestata convenendolo avanti al Giudice di Pace di Treviso.[OSCURATO:PERSONA] di Pace adito si era dichiarato incompetente perterritorio, in ritenuta applicazione delle disposizioni dettate dalCodice del Consumo, dovendo essere [OSCURATO:PERSONA] appuntoqualificato come consumatore.Il Tribunale di Treviso, avanti al quale [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto appello, ha confermato la declaratoria di incompetenzaper territorio, sottolineando come il fatto che l’appellante nonavesse ricevuto incarico dal privato fosse irrilevante, perché latutela consumeristica trovava applicazione anche nell’ipotesi didifensore d’ufficio dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandolo a tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa delle difese giàsvolte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Si osserva che il Tribunale di Treviso ha pronunciato in sededi appello avverso la pronuncia del Giudice di Pace di Treviso, chepure aveva pronunciato solo sulla propria incompetenza per laritenuta competenza territoriale inderogabile, ex art. 66 d. lgs. n.206/2005: nessun rilievo è stato esperito, nemmeno d’ufficio, inordine all’ammissibilità dell’appello avverso una pronunciadeclinatoria della competenza e la sentenza ricorsa non è statasottoposta a critica sotto questo profilo, in modo tale che ilpresente giudizio di legittimità deve essere svolto, in applicazionedel principio dell’apparenza, come ricorso avverso sentenza diappello.2 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/20252. Con un primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta “Violazione diNumero di raccolta generale 10423/2026norme di diritto e/o falsa applicazione degli art. 3 lett. A) Dea tlae ptutb.b licCaz)io ne 20/04/2026ed art. 33 comma 2 lett. U) del d.lgs. n. 206 del 2005 in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.”.I Giudici di merito avrebbero erroneamente applicato l’art. 33cod cons., individuando con riferimento al Foro del consumatore ilGiudice territorialmente competente per una causa di recupero delcredito del difensore d’ufficio nei confronti dell’imputatoinadempiente. Sarebbe già incongruo definire consumatore unimputato al quale viene contestato un reato ma, in concreto,mancherebbero pure un rapporto negoziale tra le parti e losvolgimento di un’attività definibile come attività commerciale.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 91 co 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., peressere state ingiustificatamente poste a carico del ricorrente speseprocessuali quantificate in misura superiore al richiesto, nonostantel’entità del credito fosse inferiore ad € 1.100,00 e quindi in paleseviolazione della norma richiamata.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della “violazionedi norma di legge ed in particolare degli artt. 10 del DPR n.115/2002 e 32 disp. att. c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 13comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.”: sarebbe stata affermata l’esistenza dei presupposti peril raddoppio del contributo unificato in una controversia esente,trattandosi di recupero del credito del difensore d’ufficio.Il primo motivo di ricorso è infondato.La difesa d’ufficio è disciplinata dall’art. 97 c.p.p. ed ha lafinalità di rendere effettivo in ogni momento del procedimento-processo penale il diritto di difesa costituzionalmente garantitodall’art. 24 Cost., alla quale è consequenziale l’obbligatorietà dellaprestazione da parte del difensore d’ufficio - individuato secondocriteri oggettivi specificamente normati, nell’ambito degli iscritti ad3 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025apposito albo nazionale: cfr. l’art. 29 disp. att. c.p.p. -, il quale nonNumero di raccolta generale 10423/2026può rifiutare di prestare il proprio patrocinio se non in preDsatea npuzbabli cdaziio ne 20/04/2026un giustificato motivo.Il difensore d’ufficio, una volta nominato, esercita i medesimidiritti e le medesime facoltà del difensore di fiducia ed è assistitodalle stesse garanzie (Cass. Sez. I Penale, n. 1779 del10/12/2014), a meno che non intervenga la dispensa, per giustacausa, da parte dell'autorità designante, o non sopraggiunga lanomina di un difensore di fiducia - la sua eventuale sostituzione,fuori dei casi consentiti dalla legge, integra un’ipotesi di nullità(Sez. 1, n. 26474 del 24/04/2013, Kolenda)-.La questione di diritto posta dal ricorrente riguardal’applicabilità della tutela consumeristica, con particolareriferimento all’art. 66-bis del D.lgs. n. 206/2005, che introduceun’ipotesi di competenza territoriale inderogabile per tutelare laposizione del consumatore, quale parte debole, anche nel rapportocon il professionista, prevedendo come foro competente quello delluogo di residenza o di domicilio del consumatore.Sull’applicabilità del foro del consumatore, la giurisprudenza dimerito ha registrato orientamenti contrastanti, ponendo in un casol’accento sulla posizione di debolezza della parte assistita, inun’altra prospettazione valorizzando l’ontologica differenzaesistente tra il contratto di prestazione d’opera professionale tracliente ed avvocato e il conferimento della difesa d’ufficio, pernomina dell’[OSCURATO:PERSONA] e con obbligo a svolgere l’incarico(senza possibilità di rinuncia nei casi previsti), quindi in assenza diun rapporto contrattuale concluso tra le parti che lo porrebbe al difuori della disciplina dei “contratti dei consumatori”.Appare corretto per risolvere il contrasto considerare l’istitutodella difesa d’ufficio tenendo conto della differenza tra la sua fasegenetica e quella esecutiva perché, se è vero che la nomina deldifensore d’ufficio trova la sua genesi in un atto dell’Autorità4 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025Giudiziaria o della [OSCURATO:PERSONA], finalizzato ad assicurare laNumero di raccolta generale 10423/2026difesa tecnica da parte di chi ne è privo (soddisfacendo nonDa t as poublboli calazio ne 20/04/2026garanzia prevista dall’art. 24 della Costituzione ma anche lagaranzia analoga emergente dalla disposizione dell’art. 6 dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo edelle libertà fondamentali), è altrettanto vero che alle connotazionidi natura pubblicistica si affiancano profili strettamente privatisticinella fase esecutiva del contratto. Il difensore d’ufficio, al pari deldifensore di fiducia, è tenuto all'esecuzione del contratto diprestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenzaqualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2,e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale,oltre che regola di comportamento e di interpretazione delcontratto, è criterio di determinazione della prestazionecontrattuale ed impone il compimento di quanto necessario o utilea salvaguardare gli interessi della controparte, nei limitidell'apprezzabile sacrificio (cfr. Cass. n. 8494/2020, Cass.n.26470/2023). In sostanza, sono a carico del professionistanominato d’ufficio obblighi di informazione e di diligenza ai qualicorrisponde una responsabilità del difensore per l’inadempimentodella propria prestazione in caso di mala gestio, come accade per leobbligazioni nascenti dai contratti a prestazioni corrispettive. Daparte sua, il beneficiario della prestazione è tenuto al pagamentodel compenso del difensore d’ufficio in relazione all’attività svoltadal difensore, secondo le tariffe professionali, tenendo conto dellanatura dell’incarico e dei risultati perseguiti (secondo l’art. 116 delDPR n. 115 del 2002, il difensore d’ufficio è tenuto a recuperaredall’assistito il proprio “credito”, che è il corrispettivo dellaprestazione resa in favore dell’imputato). Appare emergere, quindi,nella fase esecutiva del rapporto, il nesso di sinallagmaticità checaratterizza il contratto di prestazione d’opera professionale, con laprevisione di diritti ed obblighi a carico delle parti cui lo Stato è5 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025Numero di raccolta generale 10423/2026estraneo (dato che, come affermato dalla Corte Europea dei DirittiData pubblicazione 20/04/2026dell’Uomo - sentenza del 18 ottobre 2006, nella causa . ControItalia nel ricorso n. 18114/02 -, non si può imputare ad uno Statola responsabilità di tutte le lacune di un avvocato nominato d’ufficioo scelto dall’imputato). In linea generale, il difensore d’ufficio cosìcome il difensore di fiducia, per inadempimento contrattuale e,quindi, l’intervento autoritativo dello Stato nella fase genetica èfinalizzato ad assicurare la difesa tecnica nel processo e solo in viaeventuale, in caso di impossibilità dell’imputato ad adempiere alpagamento della prestazione dell’avvocato o in caso diirreperibilità, ad assicurare al difensore il compenso per l’attivitàsvolta.Lo svolgimento del rapporto trova, invece, la sua disciplinanelle norme contrattuali. Dalle considerazioni svolte conseguel’applicabilità del Codice del Consumo anche alla difesa d’ufficionelle ipotesi in cui l’imputato rivesta la qualifica di consumatore -"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivitàimprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (art. 3,comma 1, lett. a) della L. n. 281/98) - e cioè si trovi di fronte un“professionista" - ai sensi della lett. e) della medesimadisposizione, "la persona fisica o giuridica che agisce nell'eserciziodella propria attività imprenditoriale o professionale" -, convalorizzazione del criterio funzionale connesso all’attività svolta dalsecondo nei confronti del primo.La nozione di consumatore deve essere, pertanto, valutata inrelazione alla posizione che il soggetto assume in un determinatocontratto, in funzione della natura e della finalità dello stesso e,sebbene la difesa d’ufficio sia connotata da aspetti pubblicisticinella sua genesi e negoziali nella fase di attuazione del rapporto, èconforme al principio di effettività della tutela del consumatoreestendere la disciplina consumeristica alla parte assistita daldifensore d’ufficio, con conseguente applicazione dell’art. 66-bis del6 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025D.lgs. n. 206/2005, che introduce un’ipotesi di competenzaNumero di raccolta generale 10423/2026territoriale inderogabile per tutelarne la posizione, quaDlaeta ppubablrictaezio ne 20/04/2026debole nel rapporto con il professionista, prevedendo come forocompetente quello del luogo di residenza o di domicilio delconsumatore. Il criterio del foro del consumatore è criterioinderogabile e prevalente su ogni altro (Cass. Sez. 2, 5 febbraio2024, n. 3241), incluso l'ulteriore foro speciale individuato ex art.14 D.Lgs. n. 150 del 2011, nelle controversie in cui l'avvocatochieda la condanna del cliente al pagamento degli onorariprofessionali.Pertanto, considerata la qualifica di consumatore di CristianMangione, deve essere dichiarata la competenza per territorio delGiudice di Pace si Trani, quale luogo di residenza del consumatorein relazione all’azione per il recupero del credito professionale daparte del difensore d’ufficio.3. Con un secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di norma di legge ed in particolare dell’art. 91 commaIV c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. .Secondo il ricorrente, poiché la causa ha valore inferiore ad €1.100,00, essendo stata richiesta la corresponsione di € 692,00 -comprensive di IVA e CPA-, avrebbe dovuto trovare applicazione illimite previsto dalla norma richiamata che, in relazione alle causeavanti al Giudice di Pace inferiori al valore indicato, le spese ecompetenze liquidate dal Giudice non possono superare il valoredella domanda.Il motivo deve essere disatteso.Le spese liquidate dal Tribunale di Treviso sono relative algiudizio d’appello, non al giudizio avanti al Giudice di Pace che nullaaveva disposto sulle spese.Manca pertanto il presupposto per l’applicazione dell’art. 91 co4 c.p.c., la cui violazione è stata lamentata dal ricorrente.7 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025Numero di raccolta generale 10423/20264. Con un terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta laData pubblicazione 20/04/2026 violazione di norma di legge ed in particolare degli artt. 10 delDPR n. 115/2002 e 32 disp. att. e falsa applicazione dell’art. 13 co1 quater del DPR n.115/2002, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Lamenta il ricorrente che sarebbe stato erroneamente dispostoil raddoppio del contributo unificato, trattandosi di controversiaesente.Il motivo è fondato.L’art. 32 disp. att. c.p.p. prevede che le procedure di recuperodei crediti professionali, vantate dai difensori d’ufficio nei confrontidegli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sonoesenti da bolli, imposte e spese.Ne consegue che, ai sensi dell’art. 10 DPR n. 115/2002 lestesse procedure sono esenti dal contributo unificato e,conseguentemente non vi è il presupposto per l’applicazionedell’art. 13 DPR cit. nella parte in cui prevede il raddoppio delcontributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.La doglianza può peraltro essere decisa ex art. 384 c.p.c., nonrichiedendo accertamenti di merito, con l’eliminazione, nelprovvedimento impugnato, della declaratoria di sussistenza deipresupposti per il raddoppio del contributo unificato.5. In conclusione, debbono essere respinti il primo e ilsecondo motivo di ricorso; il terzo motivo è fondato e questa Corte,decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., espunge dalla sentenza delTribunale di Treviso la declaratoria di sussistenza dei presuppostiper il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13 DPR n.115/2002.Nulla sulle spese, essendo [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il primo e il secondo motivo diricorso, accoglie il terzo e, decidendo nel merito, espunge dallasentenza del Tribunale di Treviso la declaratoria di sussistenza dei8 di 9Numero registro generale 35731/2019Numero sezionale 1195/2025Numero di raccolta generale 10423/2026presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPRData pubblicazione 20/04/2026n.115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, del 15 aprile 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI9 di 9
Sentenza Cassazione n. 10423/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris