CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31988/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -con separati ricorsi- impugnano la sentenza in data 20/11/2020 con cui la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano. La riforma è consistita nella dichiarazione di estinzione per prescrizione di alcuni dei reati di cui agli artt. 489 e 490, cod.pen. contestati a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rideterminazione della pena; la sentenza di primo grado, invece, è stata integralmente confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Deducono: 1 Adiuns , \.., 1.1. [OSCURATO:PERSONA] Nicola. 1.1.1. "In relazione ai capi C.1), C.1.1. e C.1.2. - Erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di riciclaggio e quindi violazione dell'art. 648-bis, cod.pen. (vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.)". Con il primo motivo -riferito alle condotte di riciclaggio- si sostiene che gli elementi emersi in atti non consentivano di ritenere sussistente la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. A questo riguardo si precisa che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente iiR requisito soggettivo sulla base della mancata indicazione della provenienza del bene. Secondo la difesa, però, tale unico dato non può considerarsi sufficiente quando il bene di illecita provenienza non manifesti con chiarezza la propria condizione di bene furtivo. A tal proposito si osserva come tale chiarezza non fosse presente nel caso concreto, visto che l'autovettura è stata acquistata come nuova con relativa procedura di targatura; che le pratiche di vendita avvengono tramite agenzia presso la quale sono espletati gli adempimenti formali, che l'acquisto è avvenuto con assegno; che "l'agente acquisti un solo mezzo e non si adoperi per alcun commercio diffuso". 1.1.2. "Capo C.1) - C.1.1. e C.1.2.) Inosservanza di norma processuale e della norma penale in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto a tutti i delitti contestati e vizio di motivazione in ordine alla concludenza delle prove di accusa, con violazione specifica dell'art. 192 c.p.p. (vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) - c) ed e) c.p.p.)". Sempre con riguardo alle condotte di riciclaggio, il ricorrente censura la sentenza "in punto di prova e relativa motivazione della sentenza poiché in maniera processualmente ingiusta ed immotivatamente si afferma la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla fattispecie di riciclaggio ed a quelle ausiliarie". Lamenta la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. perché per affermare la responsabilità sono necessari plurimi elementi, mentre i giudici hanno ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico elemento, costituito dall'omessa indicazione della provenienza del bene. Aggiunge che gli elementi a carico dell'imputato potevano configurare al più la condotta di ricettazione, mancando elementi comprovanti la presenza di operazioni finalizzate a impedire l'identificazione del mezzo. 1.1.3. "(Capo C.2 (fatto del 18.9.13) e con riferimento al capo C.3. - C3.2 (fatto del 18.09.13). Erronea applicazione della Legge penale in riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di uso di atto falso e soppressione di atto vero, 2 ADOn.).\, ovvero violazione dell'art. 489 e 490 c.p. (...). Correlativa inosservanza di norma processuale e della norma penale in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto ai due delitti qui contestati e vizio di motivazione in ordine alla concludenza delle prove di accusa, con violazione specifica dell'art. 192 c.p.p. (...)". Il ricorrente premette che le censure del motivo in esame si rivolgono congiuntamente «alle superstiti fattispecie [...] con richiamo a tutti i motivi svolti sopra». Osserva, quindi, che le condotte sono contestate al solo [OSCURATO:PERSONA] e che non "vi è ipotesi di alcun concorso con altri o terzi ignoti"; che non può affermarsi la penale responsabilità in ordine all'uso di atto falso, mancando la consapevolezza della falsità; che non vi sono ragioni per "ritenere l'evidenza della falsità agli occhi di chi faccia il documento"; che la consapevolezza non può essere dedotta dalla mancata indicazione della provenienza del veicolo cui il documento si riferisce; che mancano elementi idonei a far ritenere il reato di soppressione di cui all'art. 490, cod.pen.; che la condotta di ricezione e di acquisto "non può comportare alcuna presunzione di responsabilità in ordine ai fatti pregressi e preordinati". 1.1.4. "(Con riferimento al capo C1) - Violazione dell'art. 62, n. 4 c.p. per mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'aver cagionato un danno di speciale tenuità (vizio rilevabile per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1) lett. b) c.p.p.. Sul punto vizio di motivazione e violazione dell'art. 125 c.p.p. (vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.)". Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione con riguardo alla doglianza relativa alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. e dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. 1.1.5. "(In punto di trattamento sanzionatorio) - Inosservanza della legge penale e nello specifico inosservanza della norma di cui all'art. 62-bis per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e correlativo vizio di motivazione (Vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.)". Con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente osserva che il giudizio è stato indistinto tra tutti gli imputati e che i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] (isolati e risalenti nel tempo) non meritavano l'aggettivazione di plurimi e precedenti e di proclività a delinquere. Aggiunge che la documentazione comprovante l'attività lavorativa e l'attività di volontariato doveva fare ritenere superato il giudizio di proclività a delinquere; che la condotta processuale e l'azione limitata a beni di trascurabile valore dovevano condurre al riconoscimento dell'attenuante. 1.1.6. "Inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 133 ed 81 c.p. per eccessività della pena con riferimento agli aumenti in continuazione (vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.). Correlativo vizio di motivazione per sua mancanza e illogicità (vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.)". Con l'ultimo motivo di ricorso si denuncia l'apparenza e l'inadeguatezza della motivazione cui ha fatto ricorso la Corte di appello per giustificare il trattamento sanzionatorio in punto di aumenti di pena per la continuazione, anche alla luce dei motivi esposti con l'atto di appello. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] Antonio. 1.2.1. "(Con riferimento al capo E.1.) Erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di riciclaggio e quindi violazione dell'art. 648-bis c.p. (vizio rilevabile ai sensi dell'art. 648-bis c.p. (Vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.). Il primo motivo è identico al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia. 1.2.2. "(Con riferimento al capo E.1.) - Inosservanza di norma processuale e della norma penale in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto a tutti i delitti contestati e vizio di motivazione in ordine alla concludenza delle prove di accusa, con violazione specifica dell'art. 192 c.p.p. (vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) - c) ed e) c.p.p.)". Il motivo riproduce i medesimi contenuti del secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], insieme al quale osserva che "in punto di prova e relativa motivazione della sentenza poiché in maniera processualmente ingiusta ed immotivatamente si afferma la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla fattispecie di riciclaggio ed a quelle ausiliarie". Lamenta la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen perché per affermare la responsabilità sono necessari plurimi elementi, mentre i giudici hanno ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico elemento, costituito dall'omessa indicazione della provenienza del bene, a fronte di tutta una serie di dati che dovevano indurre a escludere la consapevolezza della matrice delittuosa del bene, quali l'assenza di segni evidenti dell'illecita provenienza del bene, la possibilità che gli elementi di alterazione fossero sfuggiti, la falsità degli atti privi di immediata evidenza, la rivendita del bene con soggetto qualificato, le procedure che hanno seguito una traccia ufficiale. Sostiene che la condotta contestata ad [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere qualificata come ricettazione e non come riciclaggio, mancando la prova del compimento delle operazioni finalizzate a ostacolare l'identificazione della provenienza del mezzo. 1.2.3. "(Con riferimento al capo E.4) - Erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di ricettazione e quindi violazione dell'art. 648 c.p. (Vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.). Collegata inosservanza di norma processuale e della norma penale in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto a tutti i delitti contestati e vizio di motivazione in ordine alla concludenza delle prove di accusa, con violazione specifica dell'art. 192 c.p.p. (vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) - c) ed e) c.p.p.)". Anche con il terzo motivo si nega la possibilità di configurare l'elemento psicologico del delitto di riciclaggio, che "postula una composizione di condotte in ordine alle quali tutti deve accedere l'elemento soggettivo del dolo". A tal proposito si osserva che «l'acquisto di comune e regolato commercio di un veicolo non può instaurare alcuna presunzione di consapevolezza della illecita provenienza del messo stesso». 1.2.4. "Violazione dell'art. 62, n. 4 c.p. per mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'aver cagionato un danno di speciale tenuità (vizio rilevabile per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1) lett. b) c.p.p.. Sul punto vizio di motivazione e violazione dell'art. 125 c.p.p. (vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.)". Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'inadeguatezza della motivazione della Corte di appello nella parte in cui ha negato la riconoscibilità della circostanza attenuante facendo riferimento al valore non irrisorio del bene, senza alcuna evidenza di fatto o di prassi. Il ricorrente ricorda che non si deve considerare solo il valore del bene, ma piuttosto i profili di danno e di lucro riferibili alle condotte. Aggiunge che la Corte di appello ha risolto il tema della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. facendo rinvio alla motivazione spesa per ritenere qualificato il delitto di riciclaggio, senza nulla dire circa la tenuità del fatto. 1.2.5. "Inosservanza della legge penale e nello specifico inosservanza della norma di cui all'art. 62-bis per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e correlativo vizio di motivazione (Vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.)". In questo caso si assume l'insufficienza del richiamo ai precedenti penali al fine di negare le circostanze attenuanti generiche, in presenza di elementi positivamente valutabili quali la risalenza nel tempo dei precedenti penali, l'episodicità e la non diffusività dei fatti contestati, il valore dei beni, il comportamento processuale con la scelta di un rito abbreviato.1.3 CORIO Giuseppe 1.3.1. "Contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lettera e) c.p.p.". Il primo motivo sostiene che non è stata fornita la prova che sia stato Conio a presentare personalmente i documenti per l'immatricolazione al PRA del veicolo a suo nome. Si denuncia la contraddittorietà della sentenza che prima assolve [OSCURATO:PERSONA] dalle condotte di falso e poi lo condanna per la ricettazione dei documenti falsi. A tal proposito osserva che "è illogico un comportamento mediato da una parte non riconducibile all'agente e dall'altra parte riconducibile all'agente, se non vi è un'adeguata motivazione comprovante l'unicità di tali comportamenti". 1.3.2. "Erronea valutazione del quadriciclo AIXAM mod. GTO telaio VLGSV43AF3133096 di Giardiello". Il ricorrente sostiene che i giudici di merito errano nel ricondurre a [OSCURATO:PERSONA] la cessione di un mezzo con telaio falsificato, del quale non ha mai né falsificato i documenti e tantomeno la matricola del mezzo. Scrive la difesa: "così, sulla scorta di una erronea valutazione di colui il quale avrebbe immatricolato il mezzo per primo, i giudicanti ritengono apoditticamente non solo che il [OSCURATO:PERSONA] ne aveva il possesso ma che aveva ceduto il quadriciclo all'[OSCURATO:PERSONA], non statuendo però né chi ha falsificato i documenti e la matricola del mezzo ponendolo così sul mercato e percependo il compendio della vendita", in assenza di prova e soltanto in presenza di indizi. 1.3.3. Accoglimento della richiesta di concessione delle attenuanti generiche. A tal proposito sostiene che il diritto al silenzio dell'imputato non può essere valorizzato per negare le circostanze attenuanti generiche. Aggiunge che la motivazione è inidonea e contraddittoria, non potendosi negare le circostanze attenuanti generiche sulla base di un unico precedente penale risalente nel tempo; che la sussistenza di circostanze attenuanti generiche vanno valutate pur in presenza di una pena che si assume lieve. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] Nicola. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1.1. La manifesta infondatezza attiene, anzitutto, al requisito soggettivo, al cui riguardo la motivazione della Corte di appello è conforme all'orientamento di legittimità secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base 6 4 J, dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa. (Fattispecie in tema di riciclaggio di un trattore con semirimorchio di provenienza furtiva attuato mediante sostituzione delle targhe)», (Sez. 2, Sentenza n. 27867 del 17/06/2019, Poliziano, Rv. 276666 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 - 01). 1.1.2. A ciò si aggiunga che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di appello ha puntualmente indicato le condotte di occultamento realizzate da [OSCURATO:PERSONA], ossia «l'apposizione di numero di telaio apocrifo, la sostituzione della targhetta ripetitrice originale con altra contraffatta nonché la dotazione di certificato di idoneità tecnica interamente contraffatto al fine di ottenere la re-immatricolazione del veicolo con nuova targa a nome dello [OSCURATO:PERSONA]». Tale brano di motivazione -che si salda alla motivazione della sentenza di primo grado, fatta propria dai giudici del gravame- fa emergere una ragione ulteriore di manifesta infondatezza, atteso che la dimostrata presenza di condotte di occultamento riconduce il fatto nel paradigma del riciclaggio e non in quello della ricettazione per come dedotto dalla difesa. 1.1.3. La sentenza impugnata è altrettanto puntuale nell'affrontare le ulteriori obiezioni mosse con il gravame, visto che la Corte di appello: a) ha spiegato che la consapevolezza della falsità degli atti relativi alla contestazione di cui al capo C.3.1. si ricava sia dalla essenzialità di tale documentazione contraffatta al fine di perseguire lo scopo di re-immatricolare il bene a proprio nome; sia dalla mancata indicazione della provenienza del veicolo, corredato di certificato di idoneità falso. Ha aggiunto che «la contraffazione non è stata 'poco incisiva', come sostenuto dall'appellante, essendosi rivelata pienamente idonea a trarre in inganno anche gli addetti alla Motorizzazione Civile»; b) ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, rilevatori della proclività a delinquere dell'imputato, non smentita neppure dalla documentazione, (...) attestante lo svolgimento di attività lavorativa [...] insufficiente a comprovare un significativo cambiamento delle scelte di vita del prevenuto e la sua volontà di uniformarsi alle regole del vivere civile». c) ha giustificato l'aumento della pena per la continuazione "in considerazione della gravità del fatto contestato, desunto dalla pluralità e complessità di operazioni effettuate per ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del secondo veicolo" e dalla gravità e dalla pluralità di soppressioni e alla tipologia dell'atto falsificato, destinato a certificare l'idoneità tecnica del veicolo. A fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, il ricorrente reitera le argomentazioni contenute nel gravame, sviluppando ragioni di merito che non tengono in considerazione le argomentazioni della Corte di appello o ne considerano solo una parte, così incorrendo in una pluralità di vizi sanzionati con l'inammissibilità. 1.1.3.1. Quanto alla reiterazione dei motivi, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.1.3.2. Quanto alla esposizione di ragioni merito, va ribadito che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). 1.1.3.3. Va altresì rilevata anche l'inammissibilità della denuncia di violazione dell'art. 192, cod.proc.pen., dovendosi ricordare che non è denunciabile con ricorso in cassazione la violazione di norme penali processuali sotto il profilo della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non è legittima la denuncia di vizi della .11 ‘.1n..\), \_, motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc., dep. 30/01/2020, Romeo gestioni S.p.a., Rv. 278196 - 02). 1.1.3.4. La considerazione solo parziale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata importa, infine, l'aspecifictà del ricorso per la mancanza di correlazione con la sentenza impugnata. Il vizio di aspecificità, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.1.4. La qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen. assorbe la censura relativa alla possibilità di ricondurre il fatto all'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, comma secondo, cod.pen. 1.1.5. E' inammissibile, infine, la denuncia di omessa motivazione con riguardo alla richiesta di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. A tal proposito deve rilevarsi l'inammissibilità del relativo motivo di gravame che, invero, non conteneva censure alla sentenza di primo grado, ma un'indeterminata esposizione per lo più rivolta a evidenziare i presupposti della figura attenuata della ricettazione, facendo emergere la scarsa rilevanza del fatto complessivamente considerato. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, invece, l'esposizione si risolve in generiche quanto apodittiche enunciazioni sul valore dei beni che non riesce ad assurgere alla dignità di censura specifica, così risultando inammissibile. Va ribadito, infatti, che "la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento", (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. 24/05/2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). 1.2. [OSCURATO:PERSONA] Antonio. Il ricorso è inammissibile per le medesime ragioni già indicate per il ricorso _/..- n)\.)\ __, di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale è sostanzialmente sovrapponibile. Anche in questo caso, infatti, la sentenza impugnata contiene una puntuale e completa risposta a tutte le censure esposte con il gravame. 1.2.1. Quanto all'elemento soggettivo, va ribadita la manifesta infondatezza della censura, potendosi qui richiamare integralmente quanto rilevato al superiore paragrafo 1.1.1. 1.2.2. A ciò deve aggiungersi che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di appello ha puntualmente indicato le condotte di occultamento realizzate da [OSCURATO:PERSONA], quali «l'apposizione di numero di telaio apocrifo, la sostituzione della targhetta ripetitrice originale con altra contraffatta nonché la dotazione di certificato di idoneità tecnica interamente contraffatto al fine di ottenere la re-immatricolazione del veicolo con nuova targa a nome dell'[OSCURATO:PERSONA]». Tale brano di motivazione -che si salda alla motivazione della sentenza di primo grado, fatta propria dai giudici del gravame- fa emergere una ragione ulteriore di manifesta infondatezza del motivo di ricorso, atteso che la dimostrata presenza di condotte di occultamento riconduce il fatto nel paradigma del riciclaggio e non in quello della ricettazione. 1.2.2.1. La qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen. assorbe la censura relativa alla possibilità di ricondurre il fatto all'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, comma secondo, cod.pen. 1.2.3. La sentenza impugnata è altrettanto puntuale nell'affrontare le izu ulteriori obiezioni mosse dalla difesa, visto chetiorte di appello: a) con riguardo al capo E.4, ha ritenuto sussistente un fatto di ricettazione facendo corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale il possesso ingiustificato di un bene proveniente da delitto consente di ritenere sussistente anche l'elemento psicologico del reato, oltre che l'evidente materialità dello stesso (cfr. tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01). b) Ha negato la circostanza attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 4, cod.pen. in ragione del valore commerciale delle minicar oggetto dei delitti di riciclaggio e di ricettazione, non sminuito da "non provati difetti di malfu nziona mento". b) ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione dei "numerosissimi precedenti penali precedenti penali per furto, oltre che per minaccia, possesso illegale di armi e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso per reati contro il patrimonio", rilevatori della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e la sua proclività a delinquere dell'imputato, che non risulta contrasta da elenti di segno contrario;c) ha giustificato l'aumento della pena per la continuazione in ragione della pericolosità sociale del reo, dimostrata dai suoi precedenti penali. A fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, il ricorrente reitera le argomentazioni contenute nel gravame, sviluppando ragioni di merito che non tengono in considerazione le argomentazioni della Corte di appello o ne considerano solo una parte, così incorrendo nei medesimi vizi rilevati ai paragrafi 1.1.3.1., 1.1.3.2., 1.1.3.3., alla cui lettura si rimanda. Tali rilievi valgono anche per la censura relativa all'attenuante di cui all'art. 61, n. 4, cod.pen., cui si assomma la ragione di inammissibilità indicata al paragrafo 1.1.5., alla cui lettura si rimanda. 1.3. CORTO Giuseppe. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni di merito che, in quanto tali, non sono consentite in sede di legittimità. La Corte di appello -anche con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]- ha dato puntuale risposta alle censure dedotte dalla difesa con i motivi di gravame, spiegando che: a) è stata raggiunta la prova piena della responsabilità perché: all'atto della prima immatricolazione sono stati utilizzati i dati di [OSCURATO:PERSONA]; è stato [OSCURATO:PERSONA] a vendere l'autovettura ad [OSCURATO:PERSONA] (circostanza mai contestata), non ha mai fornito spiegazione circa l'intestazione a suo nome della minicar compendio di furto, è irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità materiale del bene, visto che è stato da lui trasferito ad [OSCURATO:PERSONA]; b) non potevano essere riconosciute circostanze attenuanti generiche visto il precedente per furto e visto che la pena base risulta congrua rispetto ai fatti, Va osservato come -a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni- i motivi di ricorso si risolvano in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione