CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 4 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Mantova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro tremiladuecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, 603 bis, commi primo nn. 1) e 2), terzo n. 1), 2), 3) e 4), quarto n. 1), cod. pen., e 12, comma quinto, d. Ivo n. 286 del 1998. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Brescia, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione degli artt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen.. Si deduce che non sussistevano elementi per riconoscere le circostanze atte- nuanti generiche e che, conseguentemente, era stata applicata una pena illegale. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va premesso, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto suc- cessivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cas- sazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). In linea generale va rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., intro- dotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della I. n. 103 del 2017, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena con- cordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915). Secondo un principio costantemente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, iazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), la pena può definirsi "illegale" solo quando non corrisponde, per specie ovvero per quan- tità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio de- lineato dal codice penale (ciò che si verifica anche nel caso in cui la cornice edittale di riferimento sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima oppure sia stata dal giudice individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole); la pena è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. Rientrano in tale categoria normativa - esemplificano le Sezioni Unite, con cita- zione dei relativi precedenti di legittimità - la pena applicata in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23, cod. pen.; la pena-base inferiore a quella pre- vista come minimo edittale per il reato unito in continuazione; la pena applicata ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in misura inferiore al minimo fissato per il reato più grave tra quelli in continuazione; la mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace; oltre, ovviamente, ai casi di scuola dell'applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa o dell'irrogazione di una pena detentiva in luogo di quella pecuniaria e viceversa (Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Esula, invece, dall'ambito della pena illegale il trattamento sanzionatovi che ri- sulti complessivamente legittimo, anche se frutto di un vizio del percorso argomen- tativo attraverso il quale il giudice sia giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna (ad esempio, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della dimi- nuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale; Sez. U, n. 47182 del 2022, cit.). Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, infatti, l'ac- cordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale di queste ultime: di qui, l'affermazione - costante nella giurisprudenza di legittimità - della generale irrile- vanza degli errori relativi ai vari passaggi interni, attraverso i quali si giunge a tale risultato. La diversa lettura che volesse far rientrare nel perimetro della pena illegale ogni pena semplicemente sbagliata, per calcolo aritmetico o per inosservanza di una qual- siasi delle disposizioni contenute nel Titolo II del Libro I del codice penale, si porrebbe in rotta di collisione, altresì, con le ragioni dell'introduzione del comma 2-bis dell'art.448, cod. proc. pen., da parte della legge n. 103 del 2017, chiaramente esposte nella relazione governativa di accompagnamento al relativo disegno di legge, in cui si esprimevano un giudizio di non meritevolezza della «attuale troppo ampia ricorribilità per Cassazione» della sentenza di applicazione della pena, per il verificato largo esito di inammissibilità dei ricorsi, e l'intenzione dichiarata di scoraggiare i ricorsi defati- gatori e di «accelerare la formazione del giudicato». 4. Ciò posto, nella fattispecie in esame il Tribunale ha concesso le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, a seguito di concordato tra il P.M. e l'imputato. Nel caso di specie, il giudice ha applicato una pena conforme a quella richiesta dalle parti, che non si traduce in pena illegale, atteso che la pena finale risulta co- munque coerente con quella prevista dalla legge per il delitto in questione e non si colloca né al di sotto dei minimi edittali né al di sopra dei massimi edittali previsti per il reato contestato. Non può dubitarsi, peraltro, che, in caso di sentenza di patteggiamento, il tema della possibilità di riconoscere o meno una circostanza attenuante non può formare oggetto di ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; tale principio è stato espressamente affermato da questa Corte nell'ipotesi analoga qualora si deduca l'omessa applica-zione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dic