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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07511/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];166-31424/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi oggettivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge, né sussistono vizi motivazionale in relazione alle questioni sollevate; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, clep. 2021, Cantone, Rv. 280563 - 02; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979; Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];166-31424/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi oggettivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge, né sussistono vizi motivazionale in relazione alle questioni sollevate; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, clep. 2021, Cantone, Rv. 280563 - 02; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979; Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 07511/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris