CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 1963
Cassazione n. 08375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1963 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione delle statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 29 marzo 2021, il Tribunale di Macerata, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Elia, avente ad oggetto la revoca del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti il 23 aprile 2019 dal Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale e l'emissione di un provvedimento sostitutivo di quello da revocarsi, secondo le indicazioni prospettate nell'istanza. Per la completa delibazione dell'istanza sono stati presi in considerazione, da parte del giudice dell'esecuzione, i cumuli parziali progressivamente indicati nel provvedimento suddetto e sono stati analizzati i punti che D'Elia aveva dedotto essere stati erroneamente trattati. All'esito della corrispondente disamina il Tribunale ha concluso per la completa correttezza del provvedimento emesso dal Procuratore circondariale il 23 aprile 2019. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Elia chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 78 e ss. cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il ricorrente, richiamando il contenuto dell'istanza, sostiene che, a fronte dei diversi provvedimenti di determinazione di pene concorrenti emessi progressivamente dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 19 settembre 2001, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro il 18 febbraio 2003, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata il 16 dicembre 2015, l'ultimo provvedimento, quello emesso il 23 aprile 2019, non aveva fatto corretto riferimento alle risultanze dei precedenti cumuli, in relazione alle corrispondenti carcerazioni da lui patite, iniziate rispettivamente il 21 dicembre 1991 (fino al 10 marzo 1996), il 27 luglio 2007 (fino al 17 dicembre 2011), il 24 settembre 2012 (fino al 23 maggio 2013) e infine il 28 giugno 2013, momento da cui continuava a essere detenuto. Posta tale consecutio e considerati i vari reati accertati come man mano commessi dal reo, la difesa lamenta che l'ultimo cumulo non ha assorbito quelli precedenti, onde applicare correttamente il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., e il giudice dell'esecuzione ha, in particolare, omesso di considerare il cumulo del 16 dicembre 2015, peraltro emesso dallo stesso Procuratore della Repubblica, così come in quest'ultimo cumulo dovevano essere ricompresi e assorbiti quelli precedenti. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta il vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente osserva che nell'ordinanza impugnata non risultano analizzati i punti che avevano formato oggetto di contestazione in ordine agli errori riguardanti i periodi di carcerazione computati nei cinque cumuli parziali: il provvedimento si sarebbe limitato a replicare pedissequamente il cumulo contestato facendo precedere le relative proposizioni da una valutazione di correttezza dei relativi computi del tutto priva di argomentazioni e soltanto in apparenza conforme alla legge. 3. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del mezzo, in quanto il ricorrente non ha dedotto vizi specifici del provvedimento impugnato e, anche con riferimento al vizio di motivazione, non ha indicato circostanze la cui considerazione sia stata omessa o errori nell'individuazione e nel computo delle pene in cui possa essere incorso il giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia fondata su censure aspecifiche e in concreto non attinenti, per cui essa deve essere dichiarata inammissibile. 2. Giova puntualizzare che il giudice dell'esecuzione, in primo luogo, ha evidenziato, proprio per dare riscontro alle aspettative sottese all'instaurazione dell'incidente, che solo in corrispondenza del primo cumulo parziale sono maturate le condizioni per l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e, poi, ha passato in rassegna le modalità con cui stati man mano computati, in modo risultato corretto, i residui di pena inerenti a ciascun reato. Sono state calcolate le corrette detrazioni corrispondenti ai periodi di liberazione anticipata medio tempore man mano maturati in dipendenza del riconoscimento espresso dai giudici di sorveglianza, per complessivi 1.367 giorni. E' stato dal giudice dell'esecuzione precisato che le pene irrogate con le sentenze indicate sub 3 e 5 nel provvedimento contestato dal condannato sono state rettamente inserite nel secondo cumulo parziale, per essere stati - i reati giudicati con esse - commessi prima del 15 luglio 2001 (inizio del corrispondente periodo di detenzione), che le pene irrogate con le sentenze sub 9 e 11 sono state giustamente inserite nel terzo cumulo parziale, per essere stati - i reati giudicati con esse - commessi prima del 27 luglio 2007 (inizio del corrispondente periodo di detenzione) e così via per le altre pene. Il giudice dell'esecuzione ha anche verificato che tutti i periodi di cui alle pene espiate e tutti i periodi di presofferto risultano essere stati detratti, fatta eccezione per i periodi dal 10 ottobre 1996, dal 13 giugno 1997 e dal 31 ottobre 1997, ossia i periodi soltanto dedotti, ma non dimostrati, dall'istante come inerenti a intervalli detentivi. Risulta altresì che il provvedimento ha tenuto conto del periodo di carcerazione in eccesso di mesi due, giorni nove di reclusione, espressamente considerato nel secondo cumulo parziale, e che la pena di anni quattro di reclusione, inflitta a D'Elia per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., è stata considerata nel primo cumulo parziale. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la deduzione inerente all'avvenuta prescrizione delle pene è stata avanzata in modo generico, con conseguente non adeguata identificabilità delle pene a cui l'istante aveva inteso riferirsi e, pertanto, l'ha inevitabilmente ritenuta inammissibile. Anche le osservazioni svolte, sulle indicate tematiche, nella susseguente memoria rassegnata dalla difesa dell'istante sono state congruamente valutate. 3. All'esito dell'analisi compiuta dal giudice dell'esecuzione, in relazione agli atti citati nel provvedimento e, a loro volta, presi in considerazione dal ricorrente, si trae che i provvedimenti di determinazione di pene concorrenti emessi progressivamente nei confronti di D'Elia sono stati i seguenti: quello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 19 settembre 2001; quello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro il 18 febbraio 2003; quello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro il 15 gennaio 2009 (non considerato dal ricorrente); quello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata del 16 dicembre 2015; infine, quello emesso il 23 aprile 2019 e oggetto di impugnazione. 3.1. Nella verifica delle imputazioni delle pene ai vari periodi e dei conseguenti computi si profila sempre osservato il principio, operante nell'unificazione delle pene concorrenti, secondo cui il limite dei trent'anni di pena detentiva previsto dall'art. 78 cod. perì. non significa che nessuno possa essere detenuto, nel corso della sua vita, per un tempo complessivamente superiore a tale limite, in quanto, altrimenti, ciò comporterebbe l'impunità per tutti i successivi reati una volta che esso sia stato raggiunto. Si deve infatti considerare - tenuto conto del principio che impedisce quello suole definirsi il credito di pena (principio che informa la norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.) - che il criterio moderatore opera, quando sussista la reiterazione di reati, soltanto con riguardo alla somma tra il residuo di pena da espiare all'atto della commissione di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta.( E' in questo snodo che risiede l'attuazione del criterio determinativo dei cumuli parziali, correttamente ribadito e applicato dal giudice dell'esecuzione. Occorre, pertanto, ribadire che, quando sono in esecuzione pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene irrogate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere a un ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora - durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta - il condannato commetta un nuovo reato (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939 - 01; Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197 - 01). 3.2. Risultano inoltre opportunamente osservati nel provvedimento impugnato, da un lato, il principio secondo cui ciascun periodo di detenzione sofferto prima del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorché si proceda all'unificazione delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente al titolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi, e, dall'altro, il principio secondo cui - qualora si tratti di reati commessi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi - vanno cronologicamente ordinati, da una parte, i reati e, dall'altra, i periodi di carcerazione per poi procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene relative a reati commessi in precedenza, fino a determinare, con l'ultima di dette operazioni, la pena residua decorrente dalla data dell'ultimo arresto o dell'ultimo reato, se esso è stato commesso nel corso della carcerazione in atto; ciò, affinché sia garantito il rispetto del criterio fondamentale fissato dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. In forza di tale criterio, quindi, la conclusione raggiunta dal giudice dell'esecuzione è corretta, mentre non può sottoscriversi la modalità di computo, sostanzialmente indifferehziata e omnicomprensiva, prospettata dal ricorrente nell'ambito del primo motivo: in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non si possono includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, al quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto, se così si operasse, verrebbero a essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione dell'evidenziato disposto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., norma che consente la fungibilità esclusivamente a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente (Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181 - 01; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589 - 01). 3.3. Viceversa, se e quando - nel corso dell'espiazione di una determinata pena oppure dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta - il condannato commette un nuovo reato, è necessario procedere ad ulteriore cumulo. Ed è in esso che vanno compresi la pena inflitta per il nuovo illecito nonché la parte risultante dal cumulo precedente non ancora espiata o computata alla data del nuovo reato, con i limiti posti dal criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.: tale cumulo decorre dalla data dell'ultimo reato, se commesso durante l'espiazione della pena precedente, oppure dal successivo arresto, se avvenuto dopo l'interruzione dell'esecuzione. In questa prospettiva, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. è stato correttamente applicato con riferimento all'unico cumulo parziale, il primo, in cui è venuto in rilievo. Il suddetto criterio, come si è anticipato, non opera nel caso - disciplinato dal successivo art. 80 cod. pen. - di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, imponendosi in tal caso la formazione di cumuli differenti, sicché il predetto criterio è applicabile, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta (v. sugli aspetti toccati in tali snodi Sez. 1, n. 4135 del 27/01/2015, dep. 2016, Bassora, Rv. 267302 - 01; Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, Nucera, Rv. 252078 - 01; il riferimento al cumulo parziale vale anche per il limite normativo del quintuplo della pena più grave, pure stabilito dall'art. 78 cod. pen.: Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, Pilati, Rv. 277459 - 01). 4. Nell'alveo di tali principi, l'ordinanza ha svolto una disamina lineare e completa - e non meramente epidermica, come in modo del tutto assertivo ha sostenuto il ricorrente nel secondo motivo - dei punti che avevano formato oggetto di contestazione nell'istanza di D'Elia. Di fronte alla correttezza dei computi esposti nel provvedimento, il refuso contenuto nell'ultimo periodo dell'ordinanza - quello relativo alla verifica dell'epoca dei reati di cui alla memoria prodotta dalla difesa innanzi al Tribunale, laddove il giudice dell'esecuzione osserva che le sentenze di condanna indicate nella memoria stessa riguardano tutte reati commessi prima dell'inizio del primo periodo detentivo e pertanto concernono i cumuli parziali successivi, mentre ha chiaramente inteso dire che i reati in questione erano stati commessi dopo l'inizio del primo periodo detentivo come risulta dalla ricognizione dei riferimenti contenuti nella memoria stessa, correlata al contenuto del provvedimento contestato - non nuoce alla persistente chiarezza della complessiva esposizione. Al cospetto di essa, pertanto, entrambe le doglianze addotte dal ricorrente si rivelano, da un lato, generiche e, dall'altro, non congruenti con i dati specificamente e correttamente riportati nell'ordinanza impugnata. 5. Deriva da queste considerazioni l'inammissibilità dell'impugnazione, a cui consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al