CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 06270/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 5.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 10 bis D. Lgs 286/1998; Rilevato che con il ricorso, qualificato come appello e trasmesso a questa Corte dal Tribunale di Grosseto, si deduce l’omessa valutazione dell’applicazione dell’art. 45 cod. pen. la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che le doglianze contenute nell’imputazione si risolvono in articolate critiche alla effettuata dal giudice di merito e sollecitano una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]