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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 1993

Cassazione n. 23308/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/09/1993 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 4 luglio 2023 dal Tribunale di Asti che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. c), d.

Igs. n. 285 del 30 aprile 1992.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

E' principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla

I. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).

Sul punto, la motivazione fornita dalla Corte di appello è esaustiva, logica ed in linea con la> giurisprudenza di legittimità avendo i giudici motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi positivi all'uopo valutabili, e tenuto conto dell'elevato grado alcolico riscontrato oltre che dell'atteggiamento scarsamente collaborativo tenuto in sede di accertamento di p.g.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso in Roma il 10 giugno 2025.23 G Al t A. tt.ICANc rfri La Presidente e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/09/1993 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 4 luglio 2023 dal Tribunale di Asti che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. c), d. Igs. n. 285 del 30 aprile 1992. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. E' principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). Sul punto, la motivazione fornita dalla Corte di appello è esaustiva, logica ed in linea con la> giurisprudenza di legittimità avendo i giudici motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi positivi all'uopo valutabili, e tenuto conto dell'elevato grado alcolico riscontrato oltre che dell'atteggiamento scarsamente collaborativo tenuto in sede di accertamento di p.g. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in Roma il 10 giugno 2025.23 G Al t A. tt.ICANc rfri La Presidente e
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