CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 30949/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - ( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati perché riguardanti temi già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito, nel ribaltare l'assoluzione decretata dal primo giudice dal reato di cui all'ad 336 cp con riguardo agli episodi del 23 e del 24 giugno 2018, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite/oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla corretta valutazione in diritti) riguardo alla configurabilità del reato contestato, alla idoneità minatoria delle frasi proferite dal ricorrente, coerentemente raccordate all'azione d'ufficio dei soggetti qualificati che ne sono stati destinatari, all'applicazione della recidiva, alla esclusione delle generiche e alla misura della pena irrogata, il tutto arg9mentato in termini tali da rendere le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede IP rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.