CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2025
Cassazione n. 32664/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminata l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] con la quale egli ha chiesto, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., la rimessione del processo attualmente pendente, a carico suo e di altri coimputati, presso il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro; Rilevato che la predetta richiesta è inammissibile non risultando l'avvenuta notifica della istanza di rimessione a tutte le altre parti; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la notifica alle altre parti della richiesta di rinnessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità della istanza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p. e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'11 settembre 2025.