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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 32005/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Agrigento che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno un mese dieci giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato in Lampedusa il 21/5/2020.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con riferimento alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché per l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuil:à del fatto ex art.131 bis cod. pen.

Inoltre, ci si duole della eccessività della sanzione, a causa della negazione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile.

La prima doglianza si presenta generica e non svolge alcuna specifica critica alle ragioni della decisione, che pure aveva analizzato - escludendola - la dedotta mancata comprensione della portata del divieto di reingresso in Italia, imposto nel decreto di espulsione, regolarmente tradotto in lingua araba.

L'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è stata diffusamente argomentata nell'impugnata sentenza, con ragioni che sono state meramente confutate dal ricorrente, senza scalfire il motivato diniego del riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Anche l'ultima doglianza non ha pregio: l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche si è espresso nella valorizzazione della contestata e ritenuta recidiva qualificata, che - a termini dell'art. 133 cod. pen. - ha condotto all'indicata dosimetria della pena.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Agrigento che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno un mese dieci giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato in Lampedusa il 21/5/2020. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con riferimento alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché per l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuil:à del fatto ex art.131 bis cod. pen. Inoltre, ci si duole della eccessività della sanzione, a causa della negazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. La prima doglianza si presenta generica e non svolge alcuna specifica critica alle ragioni della decisione, che pure aveva analizzato - escludendola - la dedotta mancata comprensione della portata del divieto di reingresso in Italia, imposto nel decreto di espulsione, regolarmente tradotto in lingua araba. L'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è stata diffusamente argomentata nell'impugnata sentenza, con ragioni che sono state meramente confutate dal ricorrente, senza scalfire il motivato diniego del riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Anche l'ultima doglianza non ha pregio: l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche si è espresso nella valorizzazione della contestata e ritenuta recidiva qualificata, che - a termini dell'art. 133 cod. pen. - ha condotto all'indicata dosimetria della pena. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore I
Decreto Cassazione n. 32005/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris