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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 agosto 1996

Cassazione n. 32262/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1996 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1968 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1990 [OSCURATO:PERSONA] LOGISTICA E [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCO del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARGENTO MlCHELE che chiede la conferma della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che insiste per la conferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza pronunciata in sede di riesame il 24-25 giugno 2021, annullava il provvedimento con cui il Gip di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui agli artt.110 e 603-bis cod.pen., ritenendo insussistente il fumus commissi delicti, in ordine sia allo sfruttamento cui venivano sottoposti i dipendenti sia allo stato di bisogno dei lavoratori.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale.

Osserva che non erano stati valutati elementi di prova presenti nel fascicolo delle indagini preliminari, in particolare le conversazioni riportate nei tabulati telefonici e le dichiarazioni univoche e concordanti rese da decine di dipendenti circa l'orario di lavoro, la retribuzione percepita e le condizioni umilianti e degradanti subite in mancanza di un'alternativa lavorativa possibile.

2.1. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria del 14/02/22 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova premettere in punto di diritto che ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen., contro le ordinanze emesse a norma dell'art.324 cod. proc. pen. è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

Questa Corte Suprema ha ripetutamente chiarito che non possono perciò essere dedotti i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ma unicamente quello della totale mancanza di motivazione che costituisce una omissione della decisione riconducibile alla specifica violazione dell'obbligo previsto a pena di nullità dall'art.125, terzo comma, cod. proc. pen.

Alla mancanza d motivazione va poi equiparato il caso in cui i vizi della motivazione siano così radicali da tendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

3. Ciò posto, si rileva che l'odierno ricorrente incentra le proprie doglianze essenzialmente su pretesi vizi motivazionali dell'impugnata ordinanza riportando elementi in fatto (quali le dichiarazioni di 49 dipendenti) che avrebbero dovuto indurre il Tribunale del riesame a ritenere sussistenti, sotto il profilo della gravità indiziaria, i presupposti del reato contestato e dunque confermare l'ordinanza applicativa della misura cautelare.4.

Di contro, il Tribunale di Catanzaro, dopo aver ricostruito il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tenendo conto degli indici sintomatici di cui all'art.603-bis, comma 2, ha rilevato: che la retribuzione corrisposta era in linea con il contratto di lavoro di categoria, tanto che nel periodo di gestione delle società da parte degli amministratori giudiziari le retribuzioni erano state uguali, se non inferiori, a quelle corrisposte dalla famiglia Argento; che secondo l'elaborato del consulente del lavoro della difesa, inerente la ricostruzione dell'orario di lavoro nell'autotrasporto, ai sensi del d.lgs.n.234/2007 (artt. 3, 4 e 5) e del regolamento CE n.581 del 2006, non poteva ravvisarsi una violazione della normativa poiché l'eccessivo numero di ore lavorative era stato desunto tenendo conto del momento di partenza e arrivo a destinazione dell'autista, senza considerare i riposi intermedi e i periodi di riposo obbligatori, pur deducibili dai cronotachigrafi dell'anno 2019 in atti, con la conseguenza che le dodici ore conteggiate nel decreto applicativo della misura si raggiungevano cumulando alle 9 ore di lavoro effettivo quelle dei riposi intermedi, tanto che nessuna contestazione era stata elevata dall'Agenzia Unica delle ispezioni nei confronti degli indagati; che la durata media della settimana lavorativa di un autista non può superare le 48 ore settimanali, mentre nel caso di specie i lavoratori ascoltati hanno dichiarato di aver lavorato in media 39 ore settimanali; che il mancato godimento di giorni di ferie e riposo spettanti in un anno poteva al più costituire materia di ricorso al giudice del lavoro ma non indice di sfruttamento; che nella specie non era ravvisabile lo stato di bisogno - inteso come impellenza che non consente al lavoratore di percepire un'alternativa possibile per far fronte alle proprie necessità economiche e che si evolve in uno stato degradante della propria dignità - posto che il trattamento riservato dagli indagati non era peggiore rispetto a quello di altre aziende del settore, ed era stato consapevolmente scelto dai lavoratori che non avrebbero potuto trovare una situazione migliore, tanto che alcuni di loro che si erano dimessi o erano stati licenziati, erano poi tornati a lavorare alle dipendenze della famiglia Argento.

Tutto ciò escludeva il fumus commissi delicti.

5. Si tratta, dunque, di una motivazione completa e puntuale, non integrante il vizio di legittimità lamentato dal procuratore ricorrente.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 24 febbraio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1996 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1968 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1990 [OSCURATO:PERSONA] LOGISTICA E [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCO del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARGENTO MlCHELE che chiede la conferma della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che insiste per la conferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza pronunciata in sede di riesame il 24-25 giugno 2021, annullava il provvedimento con cui il Gip di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui agli artt.110 e 603-bis cod.pen., ritenendo insussistente il fumus commissi delicti, in ordine sia allo sfruttamento cui venivano sottoposti i dipendenti sia allo stato di bisogno dei lavoratori. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Osserva che non erano stati valutati elementi di prova presenti nel fascicolo delle indagini preliminari, in particolare le conversazioni riportate nei tabulati telefonici e le dichiarazioni univoche e concordanti rese da decine di dipendenti circa l'orario di lavoro, la retribuzione percepita e le condizioni umilianti e degradanti subite in mancanza di un'alternativa lavorativa possibile. 2.1. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria del 14/02/22 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere in punto di diritto che ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen., contro le ordinanze emesse a norma dell'art.324 cod. proc. pen. è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Questa Corte Suprema ha ripetutamente chiarito che non possono perciò essere dedotti i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ma unicamente quello della totale mancanza di motivazione che costituisce una omissione della decisione riconducibile alla specifica violazione dell'obbligo previsto a pena di nullità dall'art.125, terzo comma, cod. proc. pen. Alla mancanza d motivazione va poi equiparato il caso in cui i vizi della motivazione siano così radicali da tendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 3. Ciò posto, si rileva che l'odierno ricorrente incentra le proprie doglianze essenzialmente su pretesi vizi motivazionali dell'impugnata ordinanza riportando elementi in fatto (quali le dichiarazioni di 49 dipendenti) che avrebbero dovuto indurre il Tribunale del riesame a ritenere sussistenti, sotto il profilo della gravità indiziaria, i presupposti del reato contestato e dunque confermare l'ordinanza applicativa della misura cautelare.4. Di contro, il Tribunale di Catanzaro, dopo aver ricostruito il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tenendo conto degli indici sintomatici di cui all'art.603-bis, comma 2, ha rilevato: che la retribuzione corrisposta era in linea con il contratto di lavoro di categoria, tanto che nel periodo di gestione delle società da parte degli amministratori giudiziari le retribuzioni erano state uguali, se non inferiori, a quelle corrisposte dalla famiglia Argento; che secondo l'elaborato del consulente del lavoro della difesa, inerente la ricostruzione dell'orario di lavoro nell'autotrasporto, ai sensi del d.lgs.n.234/2007 (artt. 3, 4 e 5) e del regolamento CE n.581 del 2006, non poteva ravvisarsi una violazione della normativa poiché l'eccessivo numero di ore lavorative era stato desunto tenendo conto del momento di partenza e arrivo a destinazione dell'autista, senza considerare i riposi intermedi e i periodi di riposo obbligatori, pur deducibili dai cronotachigrafi dell'anno 2019 in atti, con la conseguenza che le dodici ore conteggiate nel decreto applicativo della misura si raggiungevano cumulando alle 9 ore di lavoro effettivo quelle dei riposi intermedi, tanto che nessuna contestazione era stata elevata dall'Agenzia Unica delle ispezioni nei confronti degli indagati; che la durata media della settimana lavorativa di un autista non può superare le 48 ore settimanali, mentre nel caso di specie i lavoratori ascoltati hanno dichiarato di aver lavorato in media 39 ore settimanali; che il mancato godimento di giorni di ferie e riposo spettanti in un anno poteva al più costituire materia di ricorso al giudice del lavoro ma non indice di sfruttamento; che nella specie non era ravvisabile lo stato di bisogno - inteso come impellenza che non consente al lavoratore di percepire un'alternativa possibile per far fronte alle proprie necessità economiche e che si evolve in uno stato degradante della propria dignità - posto che il trattamento riservato dagli indagati non era peggiore rispetto a quello di altre aziende del settore, ed era stato consapevolmente scelto dai lavoratori che non avrebbero potuto trovare una situazione migliore, tanto che alcuni di loro che si erano dimessi o erano stati licenziati, erano poi tornati a lavorare alle dipendenze della famiglia Argento. Tutto ciò escludeva il fumus commissi delicti. 5. Si tratta, dunque, di una motivazione completa e puntuale, non integrante il vizio di legittimità lamentato dal procuratore ricorrente. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 24 febbraio 2022
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