CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 04514/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9200/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 8606/2018depositata il 06/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della società contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso originario avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro proporzionale al 3 % e relative sanzioni; ciò su una concatenazione di operazioni Italia-GB intercorse tra l’ottobre ed il dicembre 2012, dall’Agenzia delle Entrate unitariamente riqualificate in termini di cessione aziendale. 2. ricorre per cassazione la società contribuente con sette motivi di ricorso, integrati da successiva memoria; 3. resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che chiede di dichiarare inammissibili i motivi 4, 5, 6 e 7, e di rigettare gli altri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve accogliersi, con la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito, di accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente, con la compensazione delle spese dell’intero giudizio , considerando il consolidarsi della normativa e della giurisprudenza, all’esito di un complesso iter evolutivo,solo dopo la proposizione del ricorso. 2. Risulta fondato il primo motivo di ricorso (violazione dell’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 1, comma 87 l. n. 205 del 2017; falsa applicazione dell’art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il che logicamente assorbe tutti gli altrimotivi. 3. Questa Corte di legittimità ha già innumerevoli volte deciso inmateria di interpretazione dell’art. 20, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come qui rilevante. Al riguardo, si osserva che, in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile. Invero, l'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevede che: «Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, comma 1: 1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto presentato»; 2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». L'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, prevede che: «L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131». La sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali. Secondo il giudice delle leggi, «il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico». Per altro verso, un'interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe «incoerenze nell'ordinamento, quantomeno a partire dall'introduzione dell'art. 10-bisdella legge 212 del 2000» e «consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione Europea)». Successivamente,la sentenza della Corte C ost. n. 39 del 16 marzo 2021 ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come modificato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dichiarando manifestamente infondata laquestione anche con specifico riguardo all'efficacia retroattiva della disposizione interpretativa. Secondo il giudice delle leggi, «si deve escludere che possa essere considerato irragionevole attribuire efficacia retroattiva a un intervento che, come quello descritto, ha assunto un carattere di sistema». In tale prospettiva, la Corte C ost. ha ritenuto che la retroattività conseguente alla natura di interpretazione autentica riconosciuta all'art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasta con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, avendo riguardo al carattere di sistema assunto dall'intervento legislativo oggetto di scrutinio, che, per tale motivo, si sottrae al dubbio sollevato dal remittente. Inoltre, la medesima ragione impone di disattendere la censura di irragionevolezza della disposizione anche sotto il profilo della ipotizzata violazione dei «motivi imperativi di interesse generale» desumibili dall'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, sottolineando che tali norme sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere dello Stato e della [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa (vedasi anche: Cass., Sez. 5, 1 aprile 2021, n. 9065). 4. Adeguandosi a tale interpretazione, anche questa Corte ha ribadito che l'imposta colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 dispone che «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi» (tra le tante: Cass. sezione tributaria del 13 marzo 2024 n. 7470; Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5, 1 aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6-5, 25-7 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6-5, 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022, n. 715). Nel caso in giudizio l’Agenzia ha interpretato la complessiva operazionecome una cessione di azienda, attraverso riferimenti extratestuali (di natura sia negoziale, sia cronologica) rispetto ai singoli atti sottoposti a registrazione , ravvisando un collegamento unificante tra tutti gli atti , il che – come detto – non è oggi più consentito. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,accogl