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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25242/2026

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e d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio dimotivazione, è formulato in termini oltremodo generici, essendo totalmente privodi qualsivoglia riferimento all’effettivo contenuto della motivazione della sentenzaimpugnata e, pertanto, non connotato da puntualità e concreta pertinenzacensoria, così , risultando privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare irilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;che tale motivo risulta generico anche per mancanza di specificità, dedottadalla radicale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez.6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);che la corte d’appello adeguatamente motiva in ordine alla sussistenza delreato e della responsabilità del ricorrente (si vedano pagg. 3-4 della sentenzaimpugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio dimotivazione, è formulato in termini oltremodo generici, essendo totalmente privodi qualsivoglia riferimento all’effettivo contenuto della motivazione della sentenzaimpugnata e, pertanto, non connotato da puntualità e concreta pertinenzacensoria, così , risultando privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare irilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;che tale motivo risulta generico anche per mancanza di specificità, dedottadalla radicale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez.6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);che la corte d’appello adeguatamente motiva in ordine alla sussistenza delreato e della responsabilità del ricorrente (si vedano pagg. 3-4 della sentenzaimpugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25242/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris