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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00882/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con rideterminazione della pena [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13229/2019, pronunziando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 22/12/2017 che aveva confermato la pronuncia in data 14/09/2016 del Tribunale di Patti quanto alla condanna del ricorrente alla complessiva pena di giustizia in ordine ai contestati reati, unificati per continuazione, di resistenza a pubblico ufficiale [capo A)], minaccia a pubblico ufficiale [capo B)], oltraggio a pubblico ufficiale [capo C)], danneggiamento aggravato [capo D)] e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale [capo E)] così disponeva: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla parte dell'imputazione di cui al capo E) della rubrica concernente la violazione del precetto di "vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non dare ragione a sospetti", perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Annulla la sentenza medesima, relativamente alle imputazioni di cui ai capi B) e C) della rubrica, e rinvia per nuovo giudizio su tali capi, nonché per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile nel resto il ricorso'.

I giudice. di legittimità rilevavano che sebbene la sentenza della corte distrettuale avene dato atto dell'avvenuta formalizzazione di motivi d'appello inerenti ai reati di cui agli artt. 336 e 341 bis cod. pen., si era disinteressa totalmente di essi, limitandosi a fornire risposta solo alla eccepita questione inerente alla capacità dell'imputato di partecipare consapevolmente al processo e ad altra, concernente il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per vero mai dedotta, imponendosi in parte qua, l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata.

Nel rilevare, poi, che non potevano, invece, trovare ingresso i motivi aventi ad oggetto il reato previsto dall'art. 75 d.

Igs. n. 159/2011 (Capo E) poiché estranei al contenuto dell'atto di appello, giusta quanto previsto dall'art. 606, co. 3, del codice di rito rilevava, nondimeno, che limitatamente alla parte dell'imputazione avente ad oggetto la violazione del precetto "di vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non dare ragione a sospetti", al di là dell'erroneo riferimento in rubrica all'ipotesi di cui al comma 1 del citato art. 75, anziché a quella di cui al comma 2 - emergendo con chiarezza dalla sentenza di primo grado che il decreto n. 43/09, pure citato nella contestazione, aveva imposto al RAFFITI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno - dirimente appariva l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice nella sua interezza, come dalla sentenza n. 25 del 24 gennaio 2019 - dep. il 27 febbraio 2019 della Corte costituzionale, profilo, a dire della Suprema Corte, rilevabile pur in presenza di un ricorso inammissibile.

2. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in data 27/10/2020, pronunziando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha assolto l'imputato dalla imputazione della violazione delle prescrizioni di "vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non dare ragione a sospetti" di cui al capo E); ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi B) e C) in quanto estinti per prescrizione rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione così determinata: pena base di anni uno per il reato più grave di cui al capo A), aumentata di mesi uno e giorni quindici per la riconosciuta recidiva, ulteriormente aumentata di mesi uno di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo D) e di giorni 15 di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo E), ridotta di 1/3 per il rito.

3. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in punto di dosimetria della pena per avere la corte di appello operato l'aumento di gg. 15 di reclusione per il reato di cui al capo E), pur a fronte dell'annullamento senza rinvio in ordine a tale capo di imputazione.

4. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza della censura proposta.

Parte ricorrente non considera che, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione, è rimasta ferma la condanna per la ulteriore parte del capo di imputazione sub.

E) avente ad oggetto la violazione del divieto "di non rincasare dopo le ore 20.00 e di non uscire la mattina prima delle ore 7.00'.

Ne discende la correttezza dell'operato dalla corte territoriale che ha rideterminato la pena di gg. 15 di reclusione per il "residuo" segmento di reato di cui il capo E).

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con rideterminazione della pena [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13229/2019, pronunziando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 22/12/2017 che aveva confermato la pronuncia in data 14/09/2016 del Tribunale di Patti quanto alla condanna del ricorrente alla complessiva pena di giustizia in ordine ai contestati reati, unificati per continuazione, di resistenza a pubblico ufficiale [capo A)], minaccia a pubblico ufficiale [capo B)], oltraggio a pubblico ufficiale [capo C)], danneggiamento aggravato [capo D)] e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale [capo E)] così disponeva: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla parte dell'imputazione di cui al capo E) della rubrica concernente la violazione del precetto di "vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non dare ragione a sospetti", perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annulla la sentenza medesima, relativamente alle imputazioni di cui ai capi B) e C) della rubrica, e rinvia per nuovo giudizio su tali capi, nonché per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile nel resto il ricorso'. I giudice. di legittimità rilevavano che sebbene la sentenza della corte distrettuale avene dato atto dell'avvenuta formalizzazione di motivi d'appello inerenti ai reati di cui agli artt. 336 e 341 bis cod. pen., si era disinteressa totalmente di essi, limitandosi a fornire risposta solo alla eccepita questione inerente alla capacità dell'imputato di partecipare consapevolmente al processo e ad altra, concernente il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per vero mai dedotta, imponendosi in parte qua, l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata. Nel rilevare, poi, che non potevano, invece, trovare ingresso i motivi aventi ad oggetto il reato previsto dall'art. 75 d. Igs. n. 159/2011 (Capo E) poiché estranei al contenuto dell'atto di appello, giusta quanto previsto dall'art. 606, co. 3, del codice di rito rilevava, nondimeno, che limitatamente alla parte dell'imputazione avente ad oggetto la violazione del precetto "di vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non dare ragione a sospetti", al di là dell'erroneo riferimento in rubrica all'ipotesi di cui al comma 1 del citato art. 75, anziché a quella di cui al comma 2 - emergendo con chiarezza dalla sentenza di primo grado che il decreto n. 43/09, pure citato nella contestazione, aveva imposto al RAFFITI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno - dirimente appariva l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice nella sua interezza, come dalla sentenza n. 25 del 24 gennaio 2019 - dep. il 27 febbraio 2019 della Corte costituzionale, profilo, a dire della Suprema Corte, rilevabile pur in presenza di un ricorso inammissibile. 2. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in data 27/10/2020, pronunziando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha assolto l'imputato dalla imputazione della violazione delle prescrizioni di "vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non dare ragione a sospetti" di cui al capo E); ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi B) e C) in quanto estinti per prescrizione rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione così determinata: pena base di anni uno per il reato più grave di cui al capo A), aumentata di mesi uno e giorni quindici per la riconosciuta recidiva, ulteriormente aumentata di mesi uno di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo D) e di giorni 15 di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo E), ridotta di 1/3 per il rito. 3. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in punto di dosimetria della pena per avere la corte di appello operato l'aumento di gg. 15 di reclusione per il reato di cui al capo E), pur a fronte dell'annullamento senza rinvio in ordine a tale capo di imputazione. 4. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza della censura proposta. Parte ricorrente non considera che, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione, è rimasta ferma la condanna per la ulteriore parte del capo di imputazione sub. E) avente ad oggetto la violazione del divieto "di non rincasare dopo le ore 20.00 e di non uscire la mattina prima delle ore 7.00'. Ne discende la correttezza dell'operato dalla corte territoriale che ha rideterminato la pena di gg. 15 di reclusione per il "residuo" segmento di reato di cui il capo E). 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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