CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25647/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rotempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come inRICORRENTECONTROCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];RESISTENTEavverso la sentenza n. 1258/21 della Commissione tributariaregionale della Campania, pubblicata in data 10 febbraio 2021, nonnotificata.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, [OSCURATO:PERSONA],nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.Numero registro generale 22846/2021Numero sezionale 5973/2026Numero di raccolta generale 25647/2026Data pubblicazione 21/09/20261.Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissionetributaria regionale della Campania ha accolto parzialmente l’appellodella società contribuente avverso la sentenza n. 3716/19 dellaCommissione tributaria provinciale di Salerno, riconoscendosussistenti i presupposti per l’invocata compensazione tra l'importorichiesto a titolo di IMU e quello già corrisposto per la stessaannualità a titolo di TASI, con conseguente rideterminazione dellesanzioni, mentre rigettava l’eccezione relativa all’illegittimodisconoscimento dell’esenzione IMU per gli immobili merce.2. RDG Costruzioni ha proposto, con atto notificato in data 8settembre 2021, ricorso per cassazione avverso la suddettasentenza, affidandone l’accoglimento a un unico motivo diimpugnazione e depositando memoria, con allegata sentenza diaccoglimento del ricorso per revocazione, passata in giudicato,avverso la decisione della Commissione tributaria regionale oggettodell’odierno ricorso. La società ha quindi domandato dichiararsicessata la materia del contendere ovvero, in subordine, pronunziarsil’improcedibilità e/o l’inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse.3. Il Comune di Battipaglia ha depositato istanza di visibilità.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, la società deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 5 bis, del D.L. 31 agosto2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013,n. 124, dell’art. 10, comma 1, e 6, comma 4, della legge n. 212 del2000, nonché dell’art. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionaleritenuto la società contribuente decaduta dal beneficio dell’esenzioneIMU con riferimento ai beni merce.Numero registro generale 22846/2021Numero sezionale 5973/2026Numero di raccolta generale 25647/2026Data pubblicazione 21/09/20262. Il ricorso per cassazione è inammissibile, per sopravvenutacarenza di interesse, essendo stata revocata la sentenza del giudiced’appello, in accoglimento del ricorso per revocazione presentatodalla contribuente ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, con sentenza n. 7996/2022, depositata il 20 dicembre2022, ha accolto il ricorso per revocazione presentato dalla societàcontribuente, ritenendo fondato il motivo riferito all’esistenza di ungiudicato esterno formatosi tra le stesse parti in relazione allamedesima questione giuridica concernente la spettanzadell’esenzione IMU per gli immobili merce, revocando la sentenzaoggetto dell’odierno ricorso e accogliendo l’appello avverso lasentenza n. 3716/2019. Pertanto, la Corte regionale ha riconosciutol’invocata esenzione ai fini IMU.3. Consegue da tale revocazione che il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. viene completamente a cadere per sopravvenutodifetto di interesse, come del resto la medesima parte ha richiestonella memoria depositata.Se, infatti, il giudice d’appello provvede alla revocazione dellapropria decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiaratoinammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per esserecessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, a nullarilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essereimpugnata in cassazione, giacché l’eventuale impugnazionecostituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse delricorrente a coltivare il ricorso per cassazione è attuale, essendovenuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto. Allacessazione della materia del contendere consegue la declaratoria diinammissibilità del ricorso in quanto l'interesse ad agire, e quindianche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui èNumero registro generale 22846/2021Numero sezionale 5973/2026Numero di raccolta generale 25647/2026Data pubblicazione 21/09/2026proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento delladecisione, in relazione alla quale, ed in considerazione delladomanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire(Cass., sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201; Cass., sez. un., 28 aprile2017, n. 10553; Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278;Cass., sez. 2, 12 novembre 2007, n. 23515; Cass., sez.2, 25settembre 2013, n. 21951).4. La ricorrente ha prodotto in giudizio la sentenza della Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 7996/2022che ha accolto il ricorso per revocazione presentato dallacontribuente, con conseguente accoglimento dell’appello e con ilriconoscimento dell’esenzione. La sentenza, come documentato dallasocietà, è passata in giudicato.5. Nulla per le spese.6. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presuppostiper imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributounificato". P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenutacarenza di interesse.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18settembre 2026Il Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA]