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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08112/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16971/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 88 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma,[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi n.12 -Roma; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso il decreto della Corte di Appello di Catania del 23/5/2022; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che sulle spese si provvede come da dispositivo, stante la non accettazione della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %, spese prenotate a debito e accessori di legge.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16971/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 88 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma,[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi n.12 -Roma; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso il decreto della Corte di Appello di Catania del 23/5/2022; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che sulle spese si provvede come da dispositivo, stante la non accettazione della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %, spese prenotate a debito e accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,
Decreto Cassazione n. 08112/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris