CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43999/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 10/2/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA il 13/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 e 648 e 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: a) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti con riferimento alla consapevolezza della provenienza illecita degli assegni; b) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen,; c) violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; d) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 4 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione evidenziando che l'imputato, dichiarando che aveva ricevuto gli assegni da un certo Adrian a titolo di pagamento di un lavoro da lui svolto, aveva comunque fornito un principio di prova quanto alla propria buona fede. Elemento questo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare e quindi approfondire, quanto meno sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico e, conseguentemente, circa la possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 712 cod. pen. La doglianza, reiterativa dell'analoga censura rilevata nell'atto di appello, è manifestamente infondata. La sentenza della Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento allo svolgimento dei fatti e considerato il rinvenimento di numerosi assegni di provenienza furtiva, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Sotto tale profilo, quanto alla inverosimiglianza della giustificazione resa dall'imputato, d'altro canto, risulta di per sé dirimente e decisivo anche la sola circostanza che alcuni degli assegni di provenienza illecita rinvenuti in possesso del ricorrente fossero (come evidenziato nello stesso atto di ricorso) in bianco, elemento questo che da solo impone di escludere che i titoli siano stati ricevuti a titolo di pagamento dal fantomatico "Adrian".Le censure, quindi, tendendo a ottenere una diversa e inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sono manifestamente infondate e non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. Nei motivi secondo e quarto la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. ovvero della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Le doglianze, anche queste reiterative delle medesime censure già rilevate nell'atto di appello, sono manifestamente infondate. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, la condotta complessivamente posta in essere dal ricorrente, che ha a oggetto ben sei assegni di provenienza furtiva, alcuni dei quali compilati per un valore significativo, quale è anche solo la cifra di 400 euro, non consente di valutare né il fatto nel suo complesso né il danno come di particolare tenuità. Sotto altro profilo poi, diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso deve ribadirsi che "non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità" (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115). 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. evidenziando che la condotta complessivamente tenuta dall'imputato, che ha montato 4i pneumatici sulla propria vettura circolando in un piccolo centro, sarebbe incompatibile con la sussistenza della volontà di raggirare il venditore. La doglianza, con la quale si sollecita peraltro una diversa e non consentita valutazione delle prove, è manifestamente infondata. La fattispecie incriminatrice, infatti, si è perfezionata inducendo la persona offesa a fornire una prestazione a fronte di un pagamento solo apparentemente valido. Circostanza questa che integra l'artificio e il raggiro e che rende priva di rilievo ogni altra e diversa considerazione quanto alla condotta anche successivamente tenuta dall'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno t 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] 9