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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44116/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di truffa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura genericamente la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti alternativa in presenza di una motivazione esente da vizi logici e giuridici, del tutto persuasiva, nella quale il giudice ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in proposito, pag. 1 sull'assenza di elementi di riscontro alla versione dell'imputato, smentita dalle dichiarazioni contrarie rese dalla persona offesa, della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare, nonché sulla circostanza che, dopo la consegna del denaro, il ricorrente si sia reso irreperibile).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura genericamente la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti alternativa in presenza di una motivazione esente da vizi logici e giuridici, del tutto persuasiva, nella quale il giudice ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in proposito, pag. 1 sull'assenza di elementi di riscontro alla versione dell'imputato, smentita dalle dichiarazioni contrarie rese dalla persona offesa, della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare, nonché sulla circostanza che, dopo la consegna del denaro, il ricorrente si sia reso irreperibile). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 44116/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris