CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette/semt.it-e le conclusioni del PG \>4\•N\t\') U\k\ Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 27 giugno 2011 del Tribunale di Udine, definitiva il 1° ottobre 2011. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il condannato ha usufruito della sospensione condizionale della pena anche in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Udine del 18 maggio 2016, irrevocabile il 16 ottobre 2016 e che però la sospensione condizionale concessa con la prima sentenza non va revocata perché il secondo reato è stato commesso oltre il quinquennio dal primo. Ha proseguito, osservando che l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce. Ha poi preso atto che con sentenza della Corte di appello di Trieste del 7 novembre 2018, irrevocabile il 22 gennaio 2019, il condannato ha commesso nel quinquennio altro reato e ha pertanto disposto la revoca del beneficio concesso con sentenza del 18 maggio 2016, irrevocabile il 16 ottobre 2016 del Tribunale di Udine. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste che ha dedotto vizio di violazione di legge. Questi ha precisato di aver richiesto, ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale in ragione del fatto che il condannato aveva commesso altro delitto, dal 21 giugno al novembre 2013, per il quale era stato condannato con sentenza del Tribunale di Trieste del 3 marzo 2017, divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2019. La richiesta non aveva invece preso in esame la sentenza di condanna del 18 maggio 2016 per reati commessi il 23 ottobre 2013, e di cui ha invece fatto menzione il giudice dell'esecuzione. Ha poi evidenziato che il giudice ha errato nella interpretazione dell'art. 168 cod. pen. e ha confuso le due diverse ipotesi prese in esame nei numeri 1 e 2 del comma primo; ha poi errato nel richiamare l'orientamento interpretativo della Corte di cassazione che si riferisce a questione diversa. È evidente che, quando la norma da riferimento alla commissione di altro delitto quel che viene in rilievo è la data di commissione del reato; quando invece ha riguardo alla condanna, con l'espressione "riporta condanna" occorre porre attenzione alla data di irrevocabilità delle sentenze e non a quella della loro pronuncia.Nel caso in esame deve procedersi alla revoca della sospensione concessa con sentenza del 27 giugno 2011, irrevocabile il 10 ottobre 2011, perché nel termine di cinque anni dal 10 ottobre 2011 il condannato ha commesso vari delitti, accertati con sentenza divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2019. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 4. Successivamente, il difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Ancora dopo una memoria difensiva è stata depositata dal difensore di fiducia, avv.to M. Scrascia, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il pubblico ministero ricorrente ha precisato, e di ciò si ha attestazione dagli atti dell'incarto processuale, che la richiesta del 20 maggio 2021, sulla quale il Giudice ha provveduto con l'ordinanza ora impugnata, indicava come causa di revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del 27 giugno 2011 la commissione, ad opera del condannato, di altri delitti, specificamente consumati dal 21 giugno al novembre 2013, oggetto della condanna emessa il 3 marzo 2017 dal Tribunale di Trieste e divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2019, con la quale gli è stata irrogata la pena detentiva. L'ordinanza è rimasta silente rispetto a questo specifico contenuto della richiesta, fondato sulla previsione di cui all'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. che impone la revoca di diritto della sospensione condizionale nel caso in cui, nel termine stabilito dalla legge, il condannato commetta un delitto con conseguente irrogazione in suo danno di pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] si è invero pronunciato richiamando altra sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Udine il 18 maggio 2016 e divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2016 che, però, a differenza di quella indicata dal pubblico ministero richiedente, ha avuto ad oggetto un reato commesso oltre il quinquennio; ed ha poi proceduto alla revoca della sospensione condizionale concessa con detta ultima condanna in ragione della commissione di altro reato, quello fatto oggetto della sentenza della Corte di appello di Trieste del 7 novembre 2018, divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2019. 2 h 3. La carenza e manifesta illogicità della motivazione è allora evidente. [OSCURATO:PERSONA] ha motivato l'omessa revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 27 giugno 2011 in modo del tutto eccentrico, ignorando la condanna indicata dal pubblico ministero richiedente, ossia quella emessa il 3 marzo 2017 dal Tribunale di Trieste, divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2019. Occorre, pertanto, che rinnovi il giudizio spiegando quale sia l'incidenza di tale ultima condanna, e della commissione del reato che ne è oggetto, sul beneficio della sospensione condizionale accordato dalla sentenza del 27 giugno 2011 del Tribunale di Udine, definitiva il 10 ottobre 2011. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagi