CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16080-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. R.L. , difes o da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] VALDINAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. e difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 281 /20 1 9 del [OSCURATO:PERSONA] , depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 / 3 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, in accoglimento dell’opposizioneproposta, ha, per quanto ancora rileva, ammesso la [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti già facenti capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., allo stato passivo Ric. 2018n. 1 6080 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato con sentenza del 26/11/2016, per il credito di €. 125.420,14, in collocazione pignoratizia. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che non era fondata l’eccezione del Fallimento secondo cui il pegno, in quanto costituito con atto del 7/3/2014, era soggetto a revocatoria a norma degli artt. 66 e 67 l.fall., sul rilievo che, al contrario, come dedotto dall’opponente, il pegno era stato costituito il 17/11/2009, e cioè oltre cinque anni prima della data (9/1/2015) in cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata ammessa al concordato preventivo e che si trattava di un pegno rotativo, avendo ad oggetto “titoli obbligazionari a termine” con il patto esplicito che,alla loro scadenza, i titoli sarebbero stati rinnovati, e che , non avendo natura novativa, non era , pertanto, suscettibile di revocatoria fallimentare. 1.3. Trova, dunque, applicazione, ha osservato il tribunale, il principio per cui l’azione revocatoria fallimentare volta a far dichiarare l’inefficacia del pegno di titoli costituito nel biennio anteriore al fallimento per un debito scaduto, può essere paralizzata dall’eccezione con la quale il creditore oppone che la garanzia da impugnare dev’essere individuata in quella originaria se vi è stata una mera sostituzione di titoli. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 15/5/2019, ha chiesto, per quattro motiv i , la cassazione del decreto , dichiaratamente comunicato il 17/4/2019. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 2.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo m otivo, il Fallimento ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che hanno fatto oggetto di specifica discussione tra le parti, in Ric. 2018n. 1 6080 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunaleha escluso la revocabilità del pegno costituito con atto del 7/3/2014 sul rilievo che, come dedotto dalla banca opponente, il pegno era stato in realtà costituito già con atto del 17/11/2009, e cioè oltre cinque anni prima della data (9/1/2015) in cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata ammessa al concordato preventivo, e che si trattava di un pegno rotativo, avendo ad oggetto “titoli obbligazionari a termine”con il patto esplicito che, alla loro scadenza , i titoli sarebbero stati rinnovati, senza, tuttavia, esaminare il fatto decisivo che: - nel primo contratto di pegno, costituito con atto del 16/11/2009a garanzia del “prestito chirografario n. 131/409951000 di nominali Euro 300.000,00 durata 84 mesi scadenza ultima rata 16/11/2016”, concesso alla società poifallita dalla B anca delle Marche, le parti, all ’ art. 3 delle norme generali, avevano espressamente pattuito che, in caso di “rimborso totale o parziale dei titoli” stessi, la garanzia pignoratizia si sarebbe trasferita sulle “ somm e incassate ” , così escludendo inequivocabilmente la sostituzione dell ’ oggetto del vincolo su altri titoli senza necessità di ulteriori pattuizionie in continuità con il rapporto originario; - nel secondo contratto di pegno, costituito con atto del 7/3/2014, le parti, per escluderne l’effetto novativo,avevano artatamente dato atto di un patto originario di sostituzione dell ’ oggetto del pegno , in realtà ine sistente , avendointeso, piuttosto, impiegare le somme provenienti dalla scadenza degli strumenti finanziari per l’acquisto di nuovo titoli e assoggettare gli stessi ad un nuovo e diversopegno che, però, è inefficace a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 3 o n. 4, e 2° comma, l.fall. nonché a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.. 3.2. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione delle norme sull’interpretazione dei Ric. 2018n. 1 6080 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 contratti dettate dagli artt. 1362 e ss c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il pegno costituito dalla società poi fallita era un pegno rotativo senza, tuttavia, considerare che da una congrua lettura dei testi contrattuali emerg e va con chiarezza l’assenza, nel primo contratto, di qualsivoglia patto sul pegno rotativo e lo scoperto tentativo, nel secondo contratto, di accreditare strumentalmente la ricorrenza di un patto originario per neutralizzarne la novazione. 3.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.4. Il tribunale, come visto, ha escluso la revocabilità del pegno sul rilievo che lo stesso, essendo un pegno rotativo,era stato in realtà costituito con atto del 17/11/2009, e cioè oltre cinque anni prima della data (9/1/2015) in cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata ammessa al concordato preventivo. 3.5. Il tribunale, tuttavia, così facendo, ha del tutto omesso di considerare che, nel contratto di pegno del 16/11/2009, costituito a garanzia del “prestito chirografario n. 131/409951000 di nominali Euro 300.000,00 durata 84 mesi scadenza ultima rata 16/11/2016”, concesso alla società poi fallita dalla [OSCURATO:SOCIETA], le parti, come emerge dalla riproduzione in ricorso delle relative clausole, avevano convenuto che, in cas o di “ rimborso totale o parziale dei titoli” stessi, la garanzia pignoratizia si sarebbe trasferita sulle “somme incassate”: e non anche, in difetto di uno specifico accertamento sul puntose, in caso di vendita alla scadenza de i titoli costituiti in pegno, il vincolo pignoratizio si sarebbe trasferito, oltre che, sulla somma ricavata dalla vendita anche sugli altri analoghi titoli acquistati con quella somma.Ric. 2018n. 1 6080 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 3.6. Ed è, invece, noto, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, che il patto di rotatività del pegno dà vita ad una fattispecie a formazione progressiva, che trae origine da un unico contratto e si realizza mediante la sostituzione dell’oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori stipulazionie con effetti ancora risalenti alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno, a condizione, però, che le parti, nel contratto costitutivo della garanzia risultante da atto scritto avente data certa, abbiano espressamente previsto tale possibilità di sostituzionecon l’assoggettamento all’originario vincolo dei titoli depositati in sostituzione di quelli inizialmente consegnati(Cass.n. 4520 del 2004; Cass. n. 2456 del 2008; Cass. n. 13508 del 2015; Cass. n. 25796 del 2015). 3.7. Solo a fronte d ell’espressa p revisione contrattuale di tale sostituzione, può, di conseguenza, ritenersi che, a seguito della vendita dei titoli in scadenza e l’u tilizzo della somma ricavata per acquistarne di nuovi, il transito della garanzia pignoratizia dalla somma ricavata dalla vendita dei titoli pregressi ai nuovi titoli con tale somma acquistati non vale ad estinguere definitivamente il pegno rotativo che immediatamente si ricostituisce su questi ultimi ( cfr. Cass. n. 16666 del 2012, in motiv.; Cass. n. 25796 del 2015). 4.1. Con il terzo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando l’omesso esame di altri fatti decisivi per il giudizio che hanno fatto oggetto di specifica discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., e la violazione delle norme contenute negli artt. 66, 67 e 95 l.fall. e nell’art. 2901 c.c. nonché la violazione della norma di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, esclusa la revocabilità fallimentare del pegno, ha ammesso il credito allo stato passivo Ric. 2018n. 1 6080 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 in collocazione privilegiata senza, tuttavia, pronunciarsi sull’azione di revoca incidentale che il fallimento, nelle memorie difensive del 29/6/2017 e del 8/6/2017, aveva proposta in via alternativa, deducendo che il pegno doveva essere dichiarato inefficace ai sensi degli artt. 66 l.falle 2901 c.c. anche per il caso si fosse ritenuto che i due contratti avessero dato vita ad un’unica garanzia costituita nel mese di novembre del 2009 ed integrata nel mese di marzo del 2014, sul rilievo che si trattava, comunque, di un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole per i creditori sia sotto il profilo dell’aggravamento dell’insolvenza, che sotto il profilo della sottrazione di risorse utili a soddisfare i creditori da parte di una società che già versava in condizione di irreversibile decozione, compiuto dalla società fallita e alla [OSCURATO:SOCIETA] nella piena consapevolezza del pregiudizio che lo stesso arrecava agli altri creditori. 4.2. Con il quarto motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando l’omesso esame di altro fatto decisivo per il giudizio che ha fatto oggetto di specifica discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha considerato che il Fallimento, nelle memorie difensive del 29/6/2017 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva eccepito la nullità e, comunque, l’inopponibilità dei due contratti di pegno sul rilievo che, in ambedue i patti, la garanzia pignoratizia è stata genericamente riferita a tutte le obbligazioni assunte o da assumere nei confronti della banca e che l ’ indeterminatezza del credito garantito determina, per la violazione della norma cogente sulla determinatezza del credito garantito prevista dall’art. 2787, comma 3°, c.c., la nullità del contratto ovvero la sua inopponibilità agli altri creditori.Ric. 2018n. 1 6080 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 4.3. Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti. 5. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Fermo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede:accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa ildecreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Perugia che, in diffe