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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2021

Cassazione n. 00869/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza del 4 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 24414, emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di cassazione, nel procedimento n. 48138/2019, relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa, in data 30 giugno 2019, dalla Corte di appello di Brescia.

Si rileva nell'istanza che la Corte, nel rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ha omesso le statuizioni civili in favore delle indicate parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del proprio difensore avevano depositato, via PEC, in data 03 febbraio 2021, le proprie conclusioni.

2. [OSCURATO:PERSONA] con requisitoria scritta ha chiesto che l'istanza venga accolta e che si proceda alla correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza deve essere accolta e deve procedersi alla correzione dell'errore materiale.

2. Come già affermato da questa Corte la procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152).

3. Quanto alla sussistenza del diritto della parte civile a vedersi riconosciuto il pagamento delle spese sostenute nel giudizio di legittimità si deve osservare che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide, nel giudizio di legittimità, pur essendo consentito alla parte civile chiedere la liquidazione delle spese senza intervenire alla discussione in pubblica udienza, non potendo qualificarsi la mancata partecipazione come revoca tacita della costituzione ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48397 dein/12/2008, Russo, Rv. 242132; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032; Sez. 5, n. 39471 del 4/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257199), il diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali presuppone, comunque, che la parte civile abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (tra le altre Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 31983 del 14/03/2019, Di CEocco, Rv. 277155; Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974 - 01).

4. Nel caso di specie, il difensore delle parti civili depositò, in data 03 febbraio 2021, ampia memoria difensiva chiedendo che il ricorso venisse rigettato e che la parte ricorrente venisse condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado, quantificate in complessivi euro 6.633,00 come da nota allegata, sicchè deve ritenersi sussistente il diritto alla liquidazione delle spese.

5. Ne consegue che il dispositivo della sentenza n. 24414, emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di cassazione, nel procedimento n. 48138/2019, nulla statuendo in proposito, deve essere corretto mediante integrazione della sua parte dispositiva con la condanna del ricorrente alla rifusione alle parti civili delle spese sostenute nell'ulteriore grado di giudizio che vanno liquidate in complessivi euro tremilasettecento oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dispone procedersi alla integrazione del dispositivo della sentenza n. 24414, del 6 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo, dopo le parole "spese processuali", la frase "nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro tremilasettecento oltre accessori come per legge".

Così deciso, il 03 dicembre 2021 stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del 4 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 24414, emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di cassazione, nel procedimento n. 48138/2019, relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa, in data 30 giugno 2019, dalla Corte di appello di Brescia. Si rileva nell'istanza che la Corte, nel rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ha omesso le statuizioni civili in favore delle indicate parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del proprio difensore avevano depositato, via PEC, in data 03 febbraio 2021, le proprie conclusioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] con requisitoria scritta ha chiesto che l'istanza venga accolta e che si proceda alla correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza deve essere accolta e deve procedersi alla correzione dell'errore materiale. 2. Come già affermato da questa Corte la procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152). 3. Quanto alla sussistenza del diritto della parte civile a vedersi riconosciuto il pagamento delle spese sostenute nel giudizio di legittimità si deve osservare che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide, nel giudizio di legittimità, pur essendo consentito alla parte civile chiedere la liquidazione delle spese senza intervenire alla discussione in pubblica udienza, non potendo qualificarsi la mancata partecipazione come revoca tacita della costituzione ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48397 dein/12/2008, Russo, Rv. 242132; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032; Sez. 5, n. 39471 del 4/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257199), il diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali presuppone, comunque, che la parte civile abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (tra le altre Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 31983 del 14/03/2019, Di CEocco, Rv. 277155; Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974 - 01). 4. Nel caso di specie, il difensore delle parti civili depositò, in data 03 febbraio 2021, ampia memoria difensiva chiedendo che il ricorso venisse rigettato e che la parte ricorrente venisse condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado, quantificate in complessivi euro 6.633,00 come da nota allegata, sicchè deve ritenersi sussistente il diritto alla liquidazione delle spese. 5. Ne consegue che il dispositivo della sentenza n. 24414, emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di cassazione, nel procedimento n. 48138/2019, nulla statuendo in proposito, deve essere corretto mediante integrazione della sua parte dispositiva con la condanna del ricorrente alla rifusione alle parti civili delle spese sostenute nell'ulteriore grado di giudizio che vanno liquidate in complessivi euro tremilasettecento oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dispone procedersi alla integrazione del dispositivo della sentenza n. 24414, del 6 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo, dopo le parole "spese processuali", la frase "nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro tremilasettecento oltre accessori come per legge". Così deciso, il 03 dicembre 2021 stensore [OSCURATO:PERSONA]
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