CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6281/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona de l legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V ia le Angelico n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente – N. 6281/21 R.G. e contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 2324/2020depositata in data 21.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio accolse l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenz a n. 1 1335 /201 8 della C.T.P. di Roma, che aveva accolto il ricorso di Le.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’intimazione di pagamento notificatale dall’agente della riscossione nel 2017, in relazione a cartella di pagamento concernente IVA e sanzioni, già oggetto di impugnazione della società in separato giudizio, definitosi col rigetto del ricorso; nel riformare la sentenza di primo grado (che aveva accolto parzialmente il ricorso della società, dichiarando che il suo debito si era cristallizzato, sicché non avrebbero potuto irrogarsi ulteriori sanzioni, dovendo invece applicarsi, quanto agli interessi successivi, il tasso legale), osservò in particolare il giudice d’appello – nel contraddittorio anche con Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituitasi - che le originarie doglianze della società avverso l’intimazione impugnata concernevano, in particolare, la pretesa prescrizione quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997,circa le sanzioni irrogate, nulla essendosi invece rilevato circa altre ulteriori sanzioni cui aveva fatto cenno il giudice di primo grado, né circa la misura degli interessi di mora applicati; aggiunse che la N. 6281/21 R.G. misura di detti interessi è disciplinata dall’art. 30 d.P.R. n. 602/1973, che gli ulteriori profili sollevati dalla società con le controdeduzioni riguardo al conteggio degli interessi erano inammissibili perché mai proposti in precedenza e che l’eccezione di prescrizione delle sanzioni era infondata, giacché -per effetto del giudicato sulla cartella -doveva applicarsi il maggior termine decennale ex art.2953 c.c., non maturato alla data della notifica dell’intimazione impugnata; avverso detta sentenza, Le.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidatoadue motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata; consideratoche: 1.1 – co n il primo motivo la società denuncia “ illegittimità della sentenza per errata e falsa applicazione delle norme relative alla prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni”,rilevando che la prescrizione quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, era maturata alla data della notifica dell’intimazione stessa e che dall’avviso d’intimazione impugnato non è dato evincere l’entità degli importi richiestia titolo di somme aggiuntive, sicché la sentenza di primo grado- che aveva affermato essersi cristallizzata la debitoria derivante dal giudicato sulla cartella, con conseguente non debenza di somme ulteriori e la necessità del calcolo degli interessi successivi al tasso legale – avrebbe dovuto essere confermata dalla C.T.R., con conseguente richiesta di cassazione della sentenza d’appello; 1.2 –il motivo è palesemente inammissibile, perché la ricorrente non ha colto la ratio decidendidel provvedimento impugnat o ; N. 6281/21 R.G. infatti, con argomentazioni peraltro corrette , la C.T.R. ha anzitutto rilevato l’ultrapetizionein cui era incorso il giudice di prime cure circa le pretese “somme aggiuntive” richieste con l’intimazione (v. supra),evidenziando anche l’erroneità in cui era incorsa la C.T.P. circa la misura degli interessi di mora, da calcolarsi non già al saggio legale (come affermato dalla stessa C.T.P.), bensì al tasso determinato dall’art. 30 d.P.R. n. 602/1973 ; ha poi comunque rigetta t o l’eccezione di prescrizione quinquennale, giacché - a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della C.T.P. di Roma circa la cartella richiamata dall’avviso di intimazione impugnato (giudicato formatosi in data 4.1.2010) – per tutte le somme dovute (ed anche per quelle a titolo di sanzioni, al contrario diquanto ancora opinato dalla ricorrente in memoria – si veda, sul punto, Cass.n. 5577/2019) era applicabile il terminedi prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. e non già il termine breve ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, sicché la prescrizione stessa non poteva dirsi maturata (la notifica dell’intimazione essendo avvenuta in data 25.1.2017); ebbene, pur a fronte di un così chiaro ed ineccepibile percorso motivazionale, la ricorrente da un lato s’è limitata a ribadire la bontà delle sue tesi già esposte col ricorso introduttivo, nonché a supportare anche quelle ulteriori statuizioni rese dalla C.T.P. romana su questioni che in detto ricorso non erano state proposte (cioè, quelle rese in ultrapetizione), e dall’altro lato ha omesso di confrontarsi con le valutazioni del giudice d’appello, le cui statuizioni, sul punto,non risultano minimamente censuratecol ricorso (è ben noto che, ai fini suddetti, non può tenersi conto dei profili ulteriormente sollevati con la memoriaex art. 380- bis N. 6281/21 R.G. 5 c.p.c., che ha la precipua funzione di soltanto illustrare le censure già tempestivamente proposte –v. per tutte, Cass. n. 17893/2020); ciò comporta, dunque, che –stante la natura di giudizio di impugnazione a critica vincolata del giudizio di legittimità (su cui si veda, ex plurimis , Cass. n. 1479/2018) - le stesse statuizioni devono intendersi passate in giudicato, per non essere state investite da adeguata ed effettiva censura , donde l’inammissibilità del mezzo in esame; 2.1 –col secondo motivo la società lamenta “nullità e illegittimità della sentenza per erroneità illogicità e falsa rappresentazione della realtà processuale – erronea individuazione dell’appellante”, giacché la C.T.R., nell’intera sentenza, ha indicato quale soggetto appellante Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre invece l’appello era stato proposto dall’Agenzia delle Entrate, il che avrebbe determinato una insanabile falsa rappresentazione della realtà processuale idonea a riverberarsi sulla validità della sentenza; ciò in quanto “ L e censure avanzate dall’ufficio appellante (…) costituiscono un palese difetto di interesse ad agire, dal momento cheper la sorte capitale delle cartelle opposte unitamente alla intimazione nulla aveva determinato il Giudice di Primo grado a disc apito dell’[OSCURATO:PERSONA]”; 2.2 –il motivo, formulato invero in modo criptico, è inammissibile; infatti, si pretende di censurare in questa sede di legittimità quello che, all’evidenza, è un mero errore materiale in cui è incorsa la C.T.R.nel corpo della motivazione, privo di effettiva decisività, tanto più che dalla stessa intestazione della sentenza d’appello (contrariamente a quanto affermato dalla società in memoria) emerge che l’ente impugnante è l’Agenzia delle Entrate–D.P. Roma 2; N. 6281/21 R.G. 2.3 –in ogni caso, il mezzo sarebbe comunque infondato, quand’anche con esso –come in parte esplicitato nella stessa memoria - la ricorrente avesse inteso sostanzialmentedenunciare il fatto che il giudice d’appello, incorrendo in detto errore circa l’identità del soggetto appellante, avrebbe erroneamente omesso di rilevarel’inammissibilità del gravame, in quanto la sentenza di primo grado non conteneva statuizioni in danno dell’Agenzia delle Entrate , quanto alla sorte capitale(in tal senso, un criptico passaggio contenuto nell’ultimo periodo del motivo, suprariportato per esteso); è evidente, infatti,che la decisione della C.T.P. concerneva comunque il quantum debeatur, seppur limitatamente agli accessori del credito, con la conseguenza che la legittimazione ad impugnare (e l’interessead essa collegato) non possono che dirsi sussistenti in capo all’ente impositore (v., ex plurimis, Cass. n. 22729/2016), dondela piena ammissibilità del gravame erariale e l’insussistenza dell’ipotetico mancato rilievo da parte del giudice d’appello; 3.1 -in definitiva, il ricorso è inammissibile ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate; nulla va disposto, invece, nei rapporti con Agenzia delle Entrate - Riscossi one, rimasta intimata; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); N. 6281/21 R.G. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate , che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma d