CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° MOUHAMED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso. Il ricorrente propone censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile la disponibilità da parte dell'imputato dell'intero quantitativo della droga sequestrata e la conseguente non riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre