CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEtdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23740/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato personalmente; • ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che tale atto di impugnazione può essere presentato oramai solo dal difensore iscritto all'albo speciale dei 'cassazionisti'; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 21