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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13325/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Rambo HUSOVIC, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I

1. Rambo HUSOVIC, Ianst SEFEROVIC, Elvis HALILOVIC, Andrea HALILOVIC e Torna HALILOVIC, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Firenze, in data 17 novembre 2020, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato in data 21 maggio 2019, che li ha condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112 e 628, commi 2 e 3 cod. pen., ed il solo SEFEROVIC anche per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

Rannbo HUSOVIC lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato di rapina.

I giudici di appello, con motivazione illogica ed apparente, avrebbero fondato la condanna esclusivamente su elementi indiziari privi dei necessari requisiti di gravità, chiarezza, concordanza e precisione; secondo il ricorrente la presenza all'interno del telefono cellulare in uso al SEFEROVIC di immagini che ritraevano l'HUSOVIC in compagnia dei coimputati la sera del 27 ottobre 2016 non sarebbe elemento indiziario sufficiente a dimostrare il suo coinvolgimento nella commissione del reato rubricato.

3. Elvis HALILOVIC ed Andrea HALILOVIC lamentano, con l'unico motivo di impugnazione, la mancanza, e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla loro penale responsabilità in ordine al reato di rapina.

Secondo il ricorrente la Corte territoriale non si sarebbe «soffermata sui motivi di fatto e di diritto riguardanti la sentenza stessa» (pag. 1 del ricorso).

4. Torna HALILOVIC lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato di rapina.

I giudici di appello, con motivazione illogica e congetturale, avrebbero fondato la condanna esclusivamente su elementi indiziari (rinvenimento delle impronte digitali del ricorrente a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg.ta [OSCURATO:TARGA], presenza dell'imputato nella medesima vettura in occasione di un controllo stradale del 9 aprile 2016) privi dei necessari requisiti di gravità, concordanza e precisione.

5. Ianst SEFEROVIC lamenta, con il primo motivo di impugnazione l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato di ricettazione.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a riproporre pedissequamente la motivazione con la quale il giudice di primo grado ha desunto l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen: dalla mancata indicazione delle modalità con cui il ricorrente era venuto in possesso della vettura di provenienza delittuosa.

I giudici di appello non avrebbero tenuto conto degli elementi che, secondo la difesa, dimostrerebbero l'inconsapevolezza de SEFEROVIC in ordine alla provenienza delittuosa dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] rinvenuta in suo possesso (intestazione del veicolo ad un soggetto diverso da quello che ha denunciato il furto, allocazione in un punto difficilmente visibile della targhetta con l'indicazione del numero del telaio abbinato alla vettura rubata, diversità tra il numero indicato sul blocco motore ed il numero di telaio indicato nella carta di circolazione e punzonato sotto il tappetino dell'automobile).

6. Ianst SEFEROVIC lamenta, con il secondo motivo di impugnazione l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato di rapina.

Secondo il ricorrente il compendio probatorio dimostrerebbe che l'investimento dell'Assistente CUOCO sarebbe stata conseguenza casuale dell'improvvisa ripartenza della [OSCURATO:PERSONA] tg.ta DT 209 AF, peraltro la condotta del conducente non sarebbe finalizzata al conseguimento dell'impunità, come dimostrerebbe il fatto che quest'ultimo, immediatamente dopo l'urto, scendeva dalla vettura e si dava alla fuga a piedi.

I giudici di merito avrebbero omesso l'indicazione degli elementi indiziari idonei a dimostrare che il SEFEROVIC avesse accettato il rischio che il conducente dell'altra [OSCURATO:PERSONA] potesse adottare condotte di guida pericolose per l'incolumità delle persone offese o delle forze dell'ordine.

7. Ianst SEFEROVIC lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva ed alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l'insussistenza di elementi favorevoli alla prevalenza delle attenuanti generiche, senza tener conto di quanto era stato espressamente segnalato nei motivi di appello (atteggiamento collaborativo, ammissione dell'addebito, manifestazione di significativa resipiscenza).

La motivazione sarebbe priva dell'indicazione dei motivi che avrebbero indotto i giudici di appello a ritenere la condotta illecita oggetto di giudizio sintomatica di una aumentata ed attuale pericolosità del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.

La Corte territoriale ha affermato la partecipazione del ricorrente alla rapina avvenuta il 28 ottobre a Prato esclusivamente in considerazione di due elementi logico-fattuali emersi dall'istruttoria dibattimentale: l'HUSOVIC la sera prima della rapina si trovava a Prato in compagnia dei rapinatori Andrea HALILOVIC ed Elvis HALILOVIC - circostanza desumibile con certezza dalle immagini rinvenute nella memoria del telefono cellulare in uso a Ianst SEFEROVIC - ; l'imputato, riferendo di essersi recato in Toscana per visitare la tomba di una sua parente, avrebbe fornito una giustificazione generica ed inverosimile in ordine ai motivi della sua presenza nella città di Prato.

Appare evidente che detta motivazione comprova esclusivamente che l'HUSOVIC, la sera prima dei fatti, si trovava a Prato in compagnia dei soggetti individuati come autori della rapina ma non fornisce elementi logico-probatori idonei a comprovare che lo stesso abbia partecipato all'assalto al camion di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] stante la natura generica ed ambigua delle circostanze fattuali valorizzate dai giudici di merito.

La conclusione cui giunge la Corte territoriale è simile, ad un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi sopravvalutati, in senso non conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Deve esser, quindi, evidenziato che la valenza solo possibilistica degli indizi raccolti non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato.

Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di consistente verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale.

Le motivazioni sia della sentenza di primo grado che di quella d'appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato.

Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico; è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.e, in Ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento dei due indizi -di per sé non determinanti, neppure se combinati tra loro- con la sicura responsabilità del ricorrente.

Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie.

In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato.

Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed Andrea HALILOVIC è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; i ricorrenti -rei confessi-, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si sono limiti a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni assolutamente generiche e prive di alcun nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (vedi Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822- 01); Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).

Nel caso in esame la difesa, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli ai ricorrenti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità.

3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di specificità dei motivi.

La difesa si è limitata ad affermare in modo apodittico che gli elementi indiziari posti a fondamento della decisione dei giudici di merito non sarebbero sufficienti a dimostrare la partecipazione del ricorrente alla rapina oggetto di giudizio.

I giudici di merito, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di manifeste illogicità, hanno affermato la penale responsabilità dell'HALILOVIC in considerazione della univocità e gravità del compendio indiziario emerso nel giudizio abbreviato -rinvenimento delle impronte digitali dell'imputato all'interno di una delle due autovetture utilizzate per la realizzazione della rapina, mancata prospettazione di giustificazioni alternative alla presenza di tali impronte, pregresso utilizzo della medesima autovettura desumibile dal fatto che, sei mesi prima della commissione del reato, il ricorrente era stato controllato dalle forze dell'ordine mentre si trovava a bordo della stessa, assoluta genericità delle dichiarazioni con le quali l'HALILOVIC ha riferito di aver venduto la predetta autovettura, assenza di alcun riscontro documentale o dichiarativo attestante tale vendita- (vedi pag. 12 della sentenza di primo grado e pagg. 7 ed 8 della sentenza oggetto di ricorso).

La difesa si è limitata a sostenere la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza di un compendio indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno all'onere di specificità che grava sulla parte.

In particolare, il ricorrente propone una serie di censure generiche, valorizzando l'assenza di ulteriori elementi probatori, censure che non spiegano la coincidenza delle impronte rinvenute sulla vettura utilizzata dai rapinatori furgone con quelle dell'imputato né inficiano in alcun modo la valenza dirimente degli elementi indiziari posti a fondamento delle sentenze di merito.

4. Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

4.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti ed all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

4.1.1. Deve essere preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Nel caso di specie la sentenza impugnata si salda con il provvedimento del giudice di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dal ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa (vedi tra le altre Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).

4.1.2. Il compendio probatorio correttamente riportato nelle sentenze di merito, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, che il SEFEROVIC ha commesso il reato di ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] provento di furto in danno di Francesco NOTARO.

I giudici di merito hanno indicato, con motivazione logica ed esaustiva, la pluralità di elementi (denuncia di furto sporta da Francesco NOTARO, annotazioni di polizia attestanti la presenza del ricorrente a bordo della vettura in occasione di controlli stradali a partire dal 2016, mancata giustificazione del possesso di un bene di provenienza furtiva) idonei a ritenere provata la penale responsabilità del SEFEROVIC (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado e pagg. 9 e 10 della sentenza oggetto di ricorso).

La Corte territoriale, con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative, ha correttamente applicato l'art. 648 cod. pen., anche aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non nnassimata).

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per il giudice o che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione, Rv. 236914 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 6682 del 12/01/2023, Chiaveggati, non massimata).

4.1.4. I giudici dell'appello, peraltro, hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, le censure proposte dal SEFEROVIC, in particolare sottolineando l'irrilevanza delle modalità del «taroccamento» dell'autovettura in questione in considerazione in considerazione della mancata indicazione di ragionevoli motivi giustificanti il possesso della vettura sottratta al NOTARO.

4.1.5. In conclusione deve esser affermato che la motivazione oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio ed appare corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici di merito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati in sede di ricorso.

La replica contenuta nel ricorso si limita ad ignorare la ricostruzione logico- fattuale adottata dai giudici di merito, contro l'evidenza della sua correttezza.

4.2. Il secondo motivo di ricorso è al contempo proposto per motivi non consentiti dalla legge ed aspecific6.

La doglianza si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra diverse letture degli elementi probatori e dei fatti storici oggetto di giudizio.

Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità del provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria (nel caso di specie il ricorrente afferma che la condotta del conducente della vettura che ha investito l'Ass.te CUOCO dimostrerebbe l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rapina impropria).

La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se riportate in un atto di parte.

Nel caso di specie i giudici dell'appello, con percorso argomentativo immune da vizi di logicità e coerente con le risultanze processuali, hanno affermato che le condotte violente e minacciose poste in essere da tutti gli imputati, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, 'dimostrano la comune volontà di assicurarsi l'impunità per le condotte criminose appena compiute.

La Corte territoriale ha, inoltre, correttamente rimarcato che «la programmazione di un furto di tale portata e grandezza con un siffatto carico da parte di un così nutrito numero di complici» attesta l'accettazione del rischio della realizzazione di condotte violente per assicurarsi il profitto e l'impunità per il furto così organizzato (vedi pagg. 11 e 12 della sentenza di primo grado e pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).

Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nel corso del giudizio, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.

4.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante e la mancata esclusione della recidiva, è aspecifico e manifestamente infondato.

4.3.1. Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l'inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche, valorizzando la rilevante gravità dei fatti, l'accanita e violenza reazione all'intervento delle forze dell'ordine e la presenza di precedenti penali specifici —vedi pag. 10 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02);

4.3.2. Anche il riconoscimento della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale è fondato su una motivazione, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità dei precedenti penali, recenti e specifici, che gravano il ricorrente, dalla gravità dei fatti e dalle modalità particolarmente organizzate della rapina renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

La replica contenuta nel ricorso si limita ad ignorare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Elvis HALILOVIC, Torna HALILOVIC ed Andrea HALILOVIC al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Rambo HUSOVIC, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I 1. Rambo HUSOVIC, Ianst SEFEROVIC, Elvis HALILOVIC, Andrea HALILOVIC e Torna HALILOVIC, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Firenze, in data 17 novembre 2020, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato in data 21 maggio 2019, che li ha condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112 e 628, commi 2 e 3 cod. pen., ed il solo SEFEROVIC anche per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Rannbo HUSOVIC lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato di rapina. I giudici di appello, con motivazione illogica ed apparente, avrebbero fondato la condanna esclusivamente su elementi indiziari privi dei necessari requisiti di gravità, chiarezza, concordanza e precisione; secondo il ricorrente la presenza all'interno del telefono cellulare in uso al SEFEROVIC di immagini che ritraevano l'HUSOVIC in compagnia dei coimputati la sera del 27 ottobre 2016 non sarebbe elemento indiziario sufficiente a dimostrare il suo coinvolgimento nella commissione del reato rubricato. 3. Elvis HALILOVIC ed Andrea HALILOVIC lamentano, con l'unico motivo di impugnazione, la mancanza, e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla loro penale responsabilità in ordine al reato di rapina. Secondo il ricorrente la Corte territoriale non si sarebbe «soffermata sui motivi di fatto e di diritto riguardanti la sentenza stessa» (pag. 1 del ricorso). 4. Torna HALILOVIC lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato di rapina. I giudici di appello, con motivazione illogica e congetturale, avrebbero fondato la condanna esclusivamente su elementi indiziari (rinvenimento delle impronte digitali del ricorrente a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg.ta [OSCURATO:TARGA], presenza dell'imputato nella medesima vettura in occasione di un controllo stradale del 9 aprile 2016) privi dei necessari requisiti di gravità, concordanza e precisione. 5. Ianst SEFEROVIC lamenta, con il primo motivo di impugnazione l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato di ricettazione. La Corte territoriale si sarebbe limitata a riproporre pedissequamente la motivazione con la quale il giudice di primo grado ha desunto l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen: dalla mancata indicazione delle modalità con cui il ricorrente era venuto in possesso della vettura di provenienza delittuosa. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto degli elementi che, secondo la difesa, dimostrerebbero l'inconsapevolezza de SEFEROVIC in ordine alla provenienza delittuosa dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] rinvenuta in suo possesso (intestazione del veicolo ad un soggetto diverso da quello che ha denunciato il furto, allocazione in un punto difficilmente visibile della targhetta con l'indicazione del numero del telaio abbinato alla vettura rubata, diversità tra il numero indicato sul blocco motore ed il numero di telaio indicato nella carta di circolazione e punzonato sotto il tappetino dell'automobile). 6. Ianst SEFEROVIC lamenta, con il secondo motivo di impugnazione l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato di rapina. Secondo il ricorrente il compendio probatorio dimostrerebbe che l'investimento dell'Assistente CUOCO sarebbe stata conseguenza casuale dell'improvvisa ripartenza della [OSCURATO:PERSONA] tg.ta DT 209 AF, peraltro la condotta del conducente non sarebbe finalizzata al conseguimento dell'impunità, come dimostrerebbe il fatto che quest'ultimo, immediatamente dopo l'urto, scendeva dalla vettura e si dava alla fuga a piedi. I giudici di merito avrebbero omesso l'indicazione degli elementi indiziari idonei a dimostrare che il SEFEROVIC avesse accettato il rischio che il conducente dell'altra [OSCURATO:PERSONA] potesse adottare condotte di guida pericolose per l'incolumità delle persone offese o delle forze dell'ordine. 7. Ianst SEFEROVIC lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva ed alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l'insussistenza di elementi favorevoli alla prevalenza delle attenuanti generiche, senza tener conto di quanto era stato espressamente segnalato nei motivi di appello (atteggiamento collaborativo, ammissione dell'addebito, manifestazione di significativa resipiscenza). La motivazione sarebbe priva dell'indicazione dei motivi che avrebbero indotto i giudici di appello a ritenere la condotta illecita oggetto di giudizio sintomatica di una aumentata ed attuale pericolosità del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. La Corte territoriale ha affermato la partecipazione del ricorrente alla rapina avvenuta il 28 ottobre a Prato esclusivamente in considerazione di due elementi logico-fattuali emersi dall'istruttoria dibattimentale: l'HUSOVIC la sera prima della rapina si trovava a Prato in compagnia dei rapinatori Andrea HALILOVIC ed Elvis HALILOVIC - circostanza desumibile con certezza dalle immagini rinvenute nella memoria del telefono cellulare in uso a Ianst SEFEROVIC - ; l'imputato, riferendo di essersi recato in Toscana per visitare la tomba di una sua parente, avrebbe fornito una giustificazione generica ed inverosimile in ordine ai motivi della sua presenza nella città di Prato. Appare evidente che detta motivazione comprova esclusivamente che l'HUSOVIC, la sera prima dei fatti, si trovava a Prato in compagnia dei soggetti individuati come autori della rapina ma non fornisce elementi logico-probatori idonei a comprovare che lo stesso abbia partecipato all'assalto al camion di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] stante la natura generica ed ambigua delle circostanze fattuali valorizzate dai giudici di merito. La conclusione cui giunge la Corte territoriale è simile, ad un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi sopravvalutati, in senso non conforme alla giurisprudenza di legittimità. Deve esser, quindi, evidenziato che la valenza solo possibilistica degli indizi raccolti non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato. Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di consistente verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Le motivazioni sia della sentenza di primo grado che di quella d'appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico; è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.e, in Ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento dei due indizi -di per sé non determinanti, neppure se combinati tra loro- con la sicura responsabilità del ricorrente. Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie. In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato. Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed Andrea HALILOVIC è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; i ricorrenti -rei confessi-, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si sono limiti a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni assolutamente generiche e prive di alcun nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (vedi Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822- 01); Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Nel caso in esame la difesa, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli ai ricorrenti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di specificità dei motivi. La difesa si è limitata ad affermare in modo apodittico che gli elementi indiziari posti a fondamento della decisione dei giudici di merito non sarebbero sufficienti a dimostrare la partecipazione del ricorrente alla rapina oggetto di giudizio. I giudici di merito, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di manifeste illogicità, hanno affermato la penale responsabilità dell'HALILOVIC in considerazione della univocità e gravità del compendio indiziario emerso nel giudizio abbreviato -rinvenimento delle impronte digitali dell'imputato all'interno di una delle due autovetture utilizzate per la realizzazione della rapina, mancata prospettazione di giustificazioni alternative alla presenza di tali impronte, pregresso utilizzo della medesima autovettura desumibile dal fatto che, sei mesi prima della commissione del reato, il ricorrente era stato controllato dalle forze dell'ordine mentre si trovava a bordo della stessa, assoluta genericità delle dichiarazioni con le quali l'HALILOVIC ha riferito di aver venduto la predetta autovettura, assenza di alcun riscontro documentale o dichiarativo attestante tale vendita- (vedi pag. 12 della sentenza di primo grado e pagg. 7 ed 8 della sentenza oggetto di ricorso). La difesa si è limitata a sostenere la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza di un compendio indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno all'onere di specificità che grava sulla parte. In particolare, il ricorrente propone una serie di censure generiche, valorizzando l'assenza di ulteriori elementi probatori, censure che non spiegano la coincidenza delle impronte rinvenute sulla vettura utilizzata dai rapinatori furgone con quelle dell'imputato né inficiano in alcun modo la valenza dirimente degli elementi indiziari posti a fondamento delle sentenze di merito. 4. Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti ed all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 4.1.1. Deve essere preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Nel caso di specie la sentenza impugnata si salda con il provvedimento del giudice di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dal ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa (vedi tra le altre Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). 4.1.2. Il compendio probatorio correttamente riportato nelle sentenze di merito, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, che il SEFEROVIC ha commesso il reato di ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] provento di furto in danno di Francesco NOTARO. I giudici di merito hanno indicato, con motivazione logica ed esaustiva, la pluralità di elementi (denuncia di furto sporta da Francesco NOTARO, annotazioni di polizia attestanti la presenza del ricorrente a bordo della vettura in occasione di controlli stradali a partire dal 2016, mancata giustificazione del possesso di un bene di provenienza furtiva) idonei a ritenere provata la penale responsabilità del SEFEROVIC (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado e pagg. 9 e 10 della sentenza oggetto di ricorso). La Corte territoriale, con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative, ha correttamente applicato l'art. 648 cod. pen., anche aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non nnassimata). Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per il giudice o che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione, Rv. 236914 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 6682 del 12/01/2023, Chiaveggati, non massimata). 4.1.4. I giudici dell'appello, peraltro, hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, le censure proposte dal SEFEROVIC, in particolare sottolineando l'irrilevanza delle modalità del «taroccamento» dell'autovettura in questione in considerazione in considerazione della mancata indicazione di ragionevoli motivi giustificanti il possesso della vettura sottratta al NOTARO. 4.1.5. In conclusione deve esser affermato che la motivazione oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio ed appare corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici di merito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati in sede di ricorso. La replica contenuta nel ricorso si limita ad ignorare la ricostruzione logico- fattuale adottata dai giudici di merito, contro l'evidenza della sua correttezza. 4.2. Il secondo motivo di ricorso è al contempo proposto per motivi non consentiti dalla legge ed aspecific6. La doglianza si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra diverse letture degli elementi probatori e dei fatti storici oggetto di giudizio. Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità del provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria (nel caso di specie il ricorrente afferma che la condotta del conducente della vettura che ha investito l'Ass.te CUOCO dimostrerebbe l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rapina impropria). La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se riportate in un atto di parte. Nel caso di specie i giudici dell'appello, con percorso argomentativo immune da vizi di logicità e coerente con le risultanze processuali, hanno affermato che le condotte violente e minacciose poste in essere da tutti gli imputati, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, 'dimostrano la comune volontà di assicurarsi l'impunità per le condotte criminose appena compiute. La Corte territoriale ha, inoltre, correttamente rimarcato che «la programmazione di un furto di tale portata e grandezza con un siffatto carico da parte di un così nutrito numero di complici» attesta l'accettazione del rischio della realizzazione di condotte violente per assicurarsi il profitto e l'impunità per il furto così organizzato (vedi pagg. 11 e 12 della sentenza di primo grado e pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nel corso del giudizio, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 4.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante e la mancata esclusione della recidiva, è aspecifico e manifestamente infondato. 4.3.1. Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l'inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche, valorizzando la rilevante gravità dei fatti, l'accanita e violenza reazione all'intervento delle forze dell'ordine e la presenza di precedenti penali specifici —vedi pag. 10 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02); 4.3.2. Anche il riconoscimento della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale è fondato su una motivazione, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità dei precedenti penali, recenti e specifici, che gravano il ricorrente, dalla gravità dei fatti e dalle modalità particolarmente organizzate della rapina renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita ad ignorare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Elvis HALILOVIC, Torna HALILOVIC ed Andrea HALILOVIC al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dell
Sentenza Cassazione n. 13325/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris