CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 08183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, relativamente alla pena di mesi 4 di reclusione, inflittagli con sentenza di condanna del Tribunale di Roma, in data à arile 2013. Osserva a che il condannato non era stato reperito al domicilio in atti indicato né si era presentato all'udienza. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ha desunto la condizione di irreperibilità senza disporre indagini approfondite, estese non solo al luogo di residenza ma anche a quelli segnalati per l'attività lavorativa. Non si è nemmeno attivato per richiedere ed acquisire la relazione sull'osservazione del condannato. E' pervenuto alla conclusione che il Fullone non era meritevole della misura sol perché non ha adempiuto all'onere di dimostrare un modus vivendi conforme ai requisiti previsti; ha, però, ignorato che Io stesso aveva prospettato, allegando idonea documentazione, fatti idonei a consentire un giudizio prognostico favorevole. Il Tribunale, anziché effettuare i necessari accertamenti, ha valorizzato la condizione di irreperibilità, desumendola, per di più, da un dato, la mancata comparizione all'udienza, non significativo in un periodo di conclamata pandemia. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dell'unico motivo proposto. 3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la concessione di una misura alternativa alla detenzione presuppone la reperibilità del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione e che, conseguentemente, l'opposta situazione di fatto della irreperibilità è incompatibile con la struttura dell'istituto in esame e tale, quindi, da giustificare una declaratoria di inammissibilità de plano da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza Dette misure presuppongono il contatto con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con l'autorità di polizia non solo nella fase di esecuzione ma anche in quella fase istruttoria. Il condannato, infatti, una volta presentata la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ha l'onere di collaborare con gli operatori del servizio sociale delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto, anche al fine di predisporre un programma di intervento con previsione delle prescrizioni idonee, da un lato, ad assicurare la rieducazione del reo e, dall'altro, a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati. E' allora evidente che il comportamento del condannato, che, dopo aver chiesto la concessione della misura alternativa, faccia perdere le sue tracce, dimostra, senza alcun dubbio, la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale che hanno lo specifico compito di formulare proposte sulla base delle informazioni raccolte (Sez. 1, n. 1676 del 06/03/2000, Omari, Rv. 215819; Sez. 1 n. 20479 del 12/02/2013, Hamidovic, Rv. 256079). 3.2. Il provvedimento impugnato che ha posto ha posto a fondamento della vt-e 1€4.41., decisione di rigetto l'accertata iw_ipatibilità del condannato e la sua mancata comparizione all'udienza, ha fatto buon governo dei richiamati principi mentre il ricorrente, oltre a contestare infondatamente la correttezza sul piano giuridico, oppone rilievi inconferenti. Non ha nemmeno indicato le precise ragioni per cui, pur effettivamente domiciliato nel luogo indicato nell'istanza, tanto da ricevere in consegna personalmente la notifica del provvedimento impugnato, aveva scelto di non prestare la necessaria collaborazione e di non comparire all'udienza. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché • quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il giorno 11 gennaio 2022. Il Consigliere este