CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2021
Cassazione n. 47168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa in data 8 aprile 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], applicate le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a sette anni di reclusione ed euro 26.000 di multa, ha ridotto a 100.000 euro la confisca del danaro in sequestro, disponendo la restituzione di tale somma all'imputato, ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Bonitatibus, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente all'ammontare della confisca allargata disposta con la sentenza impugnata. Rileva il ricorrente che la Corte di appello aveva accolto il concordato proposto dal difensore ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. ma che la statuizione in ordine alla confisca allargata era illegittima. La difesa, infatti, aveva prodotto documentazione relativa al volume di affari del [OSCURATO:PERSONA], che nel triennio 2015-2017 si era collocato attorno a 10.000 euro al mese, in parte in nero. Tale dato sarebbe, peraltro, confermato anche dalle numerose sommarie informazioni testimoniali assunte; la Corte di appello di Venezia, tuttavia, nel disporre la restituzione esclusivamente della somma di 100.000 euro, aveva valorizzato solo la «comprovata percezione della liquidazione della quota della società pari a 100.000 euro (come da dichiarazione dei redditi 2017)». La Corte di appello, pertanto, avrebbe avallato l'accordo con riferimento alle somme di danaro effettivamente dichiarate dall'imputato, senza tener conto che negli anni anteriori al 2017, le entrate, anche se in nero, del Bonitatibus erano ben maggiori dei 100.000 euro restituiti. Ad avviso del difensore, dunque, la Corte di appello, sulla base della documentazione in proprio possesso, avrebbe dovuto rigettate il concordato raggiunto sul punto dalle parti. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto nel concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.), quale deve considerarsi nella specie quello relativo alla confisca per una somma superiore a 100.000 euro.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge. 2. Il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente all'ammontare della confisca allargata disposta con la sentenza impugnata. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto il motivo di appello sull'ammontare della confisca allargata ha formato espresso oggetto di concordato e la Corte di appello ha pronunciato in conformità alle richieste delle parti. Del resto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in relazione al concordato della pena in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (ex plurimis: Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018 (dep. 18/02/2019), Alessandria, Rv. 275234 - 01). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in