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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07373/2023

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25860‒2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 162/06/2018 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 4 aprile 2019; nonché sul ricorso iscritto al n. 26353‒2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]-Dazi antidumping- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma alla via

V. Bellini, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -ricorrente (incidentale)– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - intimata - avverso la sopra indicata sentenza della CTR della LIGURIA; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L'Amministrazione doganale: ‒ sulla scorta della segnalazione degli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF) di cui al Reg. (CEE), 23 maggio 1999, n. 1073, non ancora culminata in un rapporto finale, da cui emergeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2011 aveva importato prodotti (viti e bulloni) realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come invece dichiarato negli atti di importazione, con conseguente inapplicabilità del dazio preferenziale applicato alle merci provenienti dalle Filippine; ‒ rilevatala violazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. del Reg. (CE) n. 771/2005, istitutivo del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di acciaio inossidabile e di loro parti originari di alcuni paesi asiatici, tra i quali Taiwan, ed il Reg. (CE) n. 1890/2005 (come modificato dal reg. n. 768/2009), istitutivo del dazio antidumping definitivo; provvedeva alla revisione su base documentale delle bollette doganali relative ai beni importati presso il porto di Genova nell’anno 201 1 , e , quindi, a d emettere nei confronti dell’importatrice [OSCURATO:SOCIETA]. e dello spedizioniere doganale [OSCURATO:SOCIETA]., quale condebitore solidale in quanto rappresentante indiretto dell’importatrice, gli avvisi di rettifica dell’accertamento n. 2594 e n. 6483 nonché nei confronti della sola società importatrice gli atti di irrogazione delle sanzionin. 2597 e n. 6484.

A seguito impugnazione di detti atti da parte della sola [OSCURATO:SOCIETA]. la CTP di Genova con sentenza n. 2625/05/2014, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva l’aliquota del dazio antidumping dal 23,6 per cento al 16,1 per cento.

La CTR della Liguria con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello principale della società contribuente e quello incidentale dell’Ufficio confermando la statuizione di primo grado.

I giudici di appelloritenevano di condividere le considerazioni espresse dai giudici di primo grado, attribuendo rilevanza probatoria agli accertamenti compiuti dall’OLAF che provavano la corrispondenza dei codici indicati nelle polizzedi carico relative alla tratta Taiwan ‒ Filippine fossero i medesimi di quelli riportati nella fattura allegata alle dichiarazioni di importazione nelle Filippine e in Italia e che l’analisi complessiva della documentazione ‒ copie delle dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione, polizze di carico, packing list e fatture ‒ aveva permesso di accertare la perfetta coincidenza dei carichi provenienti da Taiwan.

Ritenevano, inoltre, corretto applicare l’ultimo dazio antidumping nella misura del 16,1 per cento, riferibile al prodotto finito in Italia.Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di ricorso, cui non replica l’intimata. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone a sua volta separato e successivo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui non replica l’intimata.

La società contribuente ha depositato memoria e con atto del 3 marzo 2023 ha avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023 contestualmente manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie di cui alla predetta legge.

Considerato che: Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza della CTR Liguria (n. 162/06/2019) con la conseguenza che , pur essendo stati notificati nella stessa data (03/09/2019),quello della società contribuente risulta essere stato depositato successivamente a quello de ll’Agenzia delle dogane ed iscritto infatti con numero successivo (RG 26353/2019), sicché quest’ultimo va riunito a quello iscritto al n. 25860/2019 RG e qualificato come ricorso incidentale (cfr. Cass. n. 25662 del 2014).

Va, altresì, rilevata, d’ufficio, la questione della definibilità agevolata della controversia, vertente in materia di dazi, ai sensi dell’art. 1, comma 193, della detta legge.

Su tale questione occorre instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. assegnando al P.G. e alle parti un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima.

P.Q.

M. La Corte riunisce il ricorso iscritto al n. 26353/2019 RG a quello iscritto al n. 25860/2019 RG, e si riserva ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., assegnando al PG e alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25860‒2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 162/06/2018 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 4 aprile 2019; nonché sul ricorso iscritto al n. 26353‒2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]-Dazi antidumping- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma alla via V. Bellini, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -ricorrente (incidentale)– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - intimata - avverso la sopra indicata sentenza della CTR della LIGURIA; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L'Amministrazione doganale: ‒ sulla scorta della segnalazione degli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF) di cui al Reg. (CEE), 23 maggio 1999, n. 1073, non ancora culminata in un rapporto finale, da cui emergeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2011 aveva importato prodotti (viti e bulloni) realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come invece dichiarato negli atti di importazione, con conseguente inapplicabilità del dazio preferenziale applicato alle merci provenienti dalle Filippine; ‒ rilevatala violazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. del Reg. (CE) n. 771/2005, istitutivo del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di acciaio inossidabile e di loro parti originari di alcuni paesi asiatici, tra i quali Taiwan, ed il Reg. (CE) n. 1890/2005 (come modificato dal reg. n. 768/2009), istitutivo del dazio antidumping definitivo; provvedeva alla revisione su base documentale delle bollette doganali relative ai beni importati presso il porto di Genova nell’anno 201 1 , e , quindi, a d emettere nei confronti dell’importatrice [OSCURATO:SOCIETA]. e dello spedizioniere doganale [OSCURATO:SOCIETA]., quale condebitore solidale in quanto rappresentante indiretto dell’importatrice, gli avvisi di rettifica dell’accertamento n. 2594 e n. 6483 nonché nei confronti della sola società importatrice gli atti di irrogazione delle sanzionin. 2597 e n. 6484. A seguito impugnazione di detti atti da parte della sola [OSCURATO:SOCIETA]. la CTP di Genova con sentenza n. 2625/05/2014, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva l’aliquota del dazio antidumping dal 23,6 per cento al 16,1 per cento. La CTR della Liguria con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello principale della società contribuente e quello incidentale dell’Ufficio confermando la statuizione di primo grado. I giudici di appelloritenevano di condividere le considerazioni espresse dai giudici di primo grado, attribuendo rilevanza probatoria agli accertamenti compiuti dall’OLAF che provavano la corrispondenza dei codici indicati nelle polizzedi carico relative alla tratta Taiwan ‒ Filippine fossero i medesimi di quelli riportati nella fattura allegata alle dichiarazioni di importazione nelle Filippine e in Italia e che l’analisi complessiva della documentazione ‒ copie delle dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione, polizze di carico, packing list e fatture ‒ aveva permesso di accertare la perfetta coincidenza dei carichi provenienti da Taiwan. Ritenevano, inoltre, corretto applicare l’ultimo dazio antidumping nella misura del 16,1 per cento, riferibile al prodotto finito in Italia.Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di ricorso, cui non replica l’intimata. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone a sua volta separato e successivo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui non replica l’intimata. La società contribuente ha depositato memoria e con atto del 3 marzo 2023 ha avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023 contestualmente manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie di cui alla predetta legge. Considerato che: Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza della CTR Liguria (n. 162/06/2019) con la conseguenza che , pur essendo stati notificati nella stessa data (03/09/2019),quello della società contribuente risulta essere stato depositato successivamente a quello de ll’Agenzia delle dogane ed iscritto infatti con numero successivo (RG 26353/2019), sicché quest’ultimo va riunito a quello iscritto al n. 25860/2019 RG e qualificato come ricorso incidentale (cfr. Cass. n. 25662 del 2014). Va, altresì, rilevata, d’ufficio, la questione della definibilità agevolata della controversia, vertente in materia di dazi, ai sensi dell’art. 1, comma 193, della detta legge. Su tale questione occorre instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. assegnando al P.G. e alle parti un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima. P.Q. M. La Corte riunisce il ricorso iscritto al n. 26353/2019 RG a quello iscritto al n. 25860/2019 RG, e si riserva ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., assegnando al PG e alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il d
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