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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48098/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 giugno 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna degli imputati alla pena di giustizia, resa dal GUP dello stesso Tribunale in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni. considerato che i motivi appaiono manifestamente infondati: - quanto al primo motivo - che lamenta violazione di legge e ve, di motivazione in ordine agli artt. 125, 546 lett. e) e 603 cod. proc. pen. - la Corte di meritovfatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa S.C. a mente del quale, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa, salvo che si tratti di prove nuove o sopravvenute, esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318).

Nel caso in esame tale evenienza è stata esclusa con congrua motivazione essendosi fatto riferimento tanto alla natura esaustiva del propalato della p.o. in ragione delle reiterate dichiarazioni rese, escludendosi, al contempo, profili di obiettiva incongruità non risolvibili in ambito valutativo, alla luce anche delle ragioni di fatto dovute al mutamento del contenuto delle stesse affermazioni; né tali profili di manifesta infondatezza del ricorso risultano scalfiti dal primo motivo della memoria difensiva, la quale, per un verso, non evidenzia ragioni decisive per discostarsi dal principio di diritto di cui il giudice del merito ha fatto applicazione, e dall'altro, raccorda comunque la censura con profili di merito attinenti allo svolgimento della vicenda, non scrutinabili in questa sede; - quanto al secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di corretta qualificazione giuridica - la prospettazione alternativa, volta a ricondurre la rapina nell'alveo dell'esercizio arbitrario, si fonda su censure di fatto non scrutinabili in questa sede fin quanto attiene al profilo del quantum sottratto e, in particolare/delle agende della p.o. sulla cui sottrazione ad opera degli imputati la Corte di merito è pervenuta attraverso le affermazioni del denunciante e la successione logica degli eventi; peraltro, a tale riguardo si è precisato - e la conclusione sfugge ai lamentati vizi di violazione di legge - che l'intento degli imputati era univocamente volto a sottrarre con violenza alla p.o. tanto le agende che i dischi orari del mezzo / al fine di precluderle di dimostrare l'esistenza di differenze retributive mai corrisposte.

Di conseguenza, la finalità che ha animato gli imputati non è quella di farsi ragione da sé medesimi, ma di evitare che la p.o. potesse ricorrere al giudice al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di contenuto patrimoniale; anche sotto tale profilo, le argomentazioni di cui al secondo motivo della memoria difensiva non portano ad esclude rl la manifesta infondatezza, alla luce della corretta qualificazione alla quale è pervenuta la Corte di merito, e tenuto conto della reiterazione di profili di merito motivatamente disattesi;- quanto al terzo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen., deducendo l'improcedibilità del delitto di lesioni - dalla ricostruzione in fatto emerge la corretta individuazione del nesso finalistico e strumentale tra i reati contestati e, dunque, la procedibilità ex officio ex art. 576 cod. pen.; - quanto al quarto motivo - che denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen. - l'esclusione della prima circostanza comune è conforme al principio affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685); la descrizione del fatto, al di là della quantificazione delle differenze retributive costituenti anche il fine di profitto dell'azione illecita intrapresa, dà ragionevolmente conto del diniego; l'esclusione della seconda attenuante muove dal corretto presupposto che non può ritenersi esaustiva ai fini del risarcimento complessivo del danno l'avvenuta liquidazione del rapporto di lavoro, anche laddove avvenuta secondo le previste spettanze, in quanto non esaustiva degli ulteriori danni criminali (patrimoniali e non) dalle condotte comunque cagionati, per come correttamente osservato dalla Corte di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 giugno 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna degli imputati alla pena di giustizia, resa dal GUP dello stesso Tribunale in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni. considerato che i motivi appaiono manifestamente infondati: - quanto al primo motivo - che lamenta violazione di legge e ve, di motivazione in ordine agli artt. 125, 546 lett. e) e 603 cod. proc. pen. - la Corte di meritovfatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa S.C. a mente del quale, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa, salvo che si tratti di prove nuove o sopravvenute, esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318). Nel caso in esame tale evenienza è stata esclusa con congrua motivazione essendosi fatto riferimento tanto alla natura esaustiva del propalato della p.o. in ragione delle reiterate dichiarazioni rese, escludendosi, al contempo, profili di obiettiva incongruità non risolvibili in ambito valutativo, alla luce anche delle ragioni di fatto dovute al mutamento del contenuto delle stesse affermazioni; né tali profili di manifesta infondatezza del ricorso risultano scalfiti dal primo motivo della memoria difensiva, la quale, per un verso, non evidenzia ragioni decisive per discostarsi dal principio di diritto di cui il giudice del merito ha fatto applicazione, e dall'altro, raccorda comunque la censura con profili di merito attinenti allo svolgimento della vicenda, non scrutinabili in questa sede; - quanto al secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di corretta qualificazione giuridica - la prospettazione alternativa, volta a ricondurre la rapina nell'alveo dell'esercizio arbitrario, si fonda su censure di fatto non scrutinabili in questa sede fin quanto attiene al profilo del quantum sottratto e, in particolare/delle agende della p.o. sulla cui sottrazione ad opera degli imputati la Corte di merito è pervenuta attraverso le affermazioni del denunciante e la successione logica degli eventi; peraltro, a tale riguardo si è precisato - e la conclusione sfugge ai lamentati vizi di violazione di legge - che l'intento degli imputati era univocamente volto a sottrarre con violenza alla p.o. tanto le agende che i dischi orari del mezzo / al fine di precluderle di dimostrare l'esistenza di differenze retributive mai corrisposte. Di conseguenza, la finalità che ha animato gli imputati non è quella di farsi ragione da sé medesimi, ma di evitare che la p.o. potesse ricorrere al giudice al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di contenuto patrimoniale; anche sotto tale profilo, le argomentazioni di cui al secondo motivo della memoria difensiva non portano ad esclude rl la manifesta infondatezza, alla luce della corretta qualificazione alla quale è pervenuta la Corte di merito, e tenuto conto della reiterazione di profili di merito motivatamente disattesi;- quanto al terzo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen., deducendo l'improcedibilità del delitto di lesioni - dalla ricostruzione in fatto emerge la corretta individuazione del nesso finalistico e strumentale tra i reati contestati e, dunque, la procedibilità ex officio ex art. 576 cod. pen.; - quanto al quarto motivo - che denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen. - l'esclusione della prima circostanza comune è conforme al principio affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685); la descrizione del fatto, al di là della quantificazione delle differenze retributive costituenti anche il fine di profitto dell'azione illecita intrapresa, dà ragionevolmente conto del diniego; l'esclusione della seconda attenuante muove dal corretto presupposto che non può ritenersi esaustiva ai fini del risarcimento complessivo del danno l'avvenuta liquidazione del rapporto di lavoro, anche laddove avvenuta secondo le previste spettanze, in quanto non esaustiva degli ulteriori danni criminali (patrimoniali e non) dalle condotte comunque cagionati, per come correttamente osservato dalla Corte di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2
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